Cassazione Civile, Ordinanza n. 23340/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Su istanza di due creditori, il Tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale. Il debitore ha proposto reclamo, respinto dalla Corte d'Appello. In cassazione ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2 e 121 c.c.i.i. e dell'art. 116 c.p.c.: con il primo ha sostenuto che la revoca, da parte del Tribunale di Ancona, del decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti della sua impresa, per mancata prova della cessione del credito a una società interveniente, avrebbe ridotto l'ammontare complessivo dei suoi debiti sotto la soglia di 500.000 euro richiesta per l'apertura della procedura; con il secondo ha lamentato che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente valorizzato solo le scritture contabili dell'imprenditore, trascurando la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova per dimostrare i requisiti dell'impresa minore. La liquidazione giudiziale ha resistito con controricorso; i creditori istanti sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente, perché l'ammontare dei debiti non dipende dall'identità del soggetto titolare del credito: la cessione incide solo sulla titolarità del credito, non sulla sua esistenza né sull'entità del passivo, e la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di prova della cessione non elimina il debito fondato sul rapporto sottostante, in difetto di allegazione di fatti estintivi sopravvenuti. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva affermato un valore di prova legale esclusivo delle scritture contabili, ma aveva solo constatato che non erano state offerte altre prove idonee a dimostrare tutti i requisiti dell'impresa minore; la decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo non riguardava infatti l'esistenza del debito, ma soltanto la titolarità del credito in capo al presunto cessionario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 40 c.c.i.i.
regola il procedimento attivato per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori nel caso concreto.
art. 2 c.c.i.i.
"un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila"
il limite dimensionale va riferito all'ammontare complessivo dei debiti dell'imprenditore, non alla soggettiva identità dei creditori titolari dei crediti.
art. 121 c.c.i.i.
richiamato come norma connessa ai presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e alla verifica della dimensione dell'impresa.
art. 37, comma 2, c.c.i.i.
la questione della cessione del credito sarebbe rilevante solo ai fini della legittimazione del preteso cessionario a chiedere l'apertura della procedura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come base formale delle censure di violazione di legge proposte in cassazione.
art. 116 c.p.c.
richiamato nella doglianza relativa alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse attribuito alle scritture contabili valore di prova legale esclusiva.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, il superamento della soglia dei debiti rileva in termini oggettivi e complessivi: il mutamento del titolare di un credito, per cessione, non incide sull'entità del passivo dell'imprenditore.
- L'accertamento negativo della cessione di un credito non elimina il debito del soggetto obbligato, quando il credito trovi fonte in un rapporto sostanziale rimasto intatto; la revoca di un decreto ingiuntivo per difetto di prova della titolarità del credito non equivale a prova dell'inesistenza del debito.
- In sede di verifica dei requisiti dell'impresa minore, il giudice può valorizzare anche prove diverse dalle scritture contabili; tuttavia il motivo di ricorso è inammissibile se censura una pretesa regola di prova legale che la sentenza impugnata non ha affermato e non si confronta con la reale ratio decidendi.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si fondi su una circostanza priva di pertinenza rispetto alla questione decisiva accertata dal giudice di merito.
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