Cassazione Civile, Ordinanza n. 23345/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, da parte di un proprietario di beni mobili, di un mandato a una casa d'aste per la vendita di alcuni oggetti. Il mandante chiese il pagamento di euro 1.227,54, corrispondenti al ricavato di due lotti venduti, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale lamentando che la mandataria gli avesse falsamente attribuito di aver incassato due volte, con assegno e bonifico, l'importo di euro 3.103,19 relativo ad altre vendite del 2007. Il Giudice di pace accolse la domanda di pagamento ma respinse la domanda risarcitoria; il Tribunale confermò la decisione, ritenendo non provato il doppio pagamento. La società mandataria ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione degli artt. 324, 329, 343, 345, comma 2, 346 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avesse rilevato il giudicato formatosi sulla ricezione e sull'incasso dell'assegno di euro 3.103,19; con il secondo dedusse violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale si fosse pronunciato su domande non formulate, ampliando il thema decidendum. Tuttavia la Corte, prima di esaminare il merito dei motivi, ha rilevato che il ricorso era stato proposto con una procura generale notarile rilasciata prima della sentenza impugnata, priva dei requisiti di specialità richiesti per il giudizio di cassazione, e che tale difetto non era sanabile con la successiva procura speciale depositata in sede di istanza di decisione accelerata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto senza valida procura speciale per il giudizio di cassazione. Ha ribadito che la procura ex art. 365 c.p.c. deve essere speciale, riferita al singolo giudizio di legittimità e anteriore al ricorso; una procura generale notarile anteriore alla sentenza impugnata non è idonea. Ha inoltre escluso che il difetto potesse essere sanato mediante procura speciale successiva, richiamando il carattere non applicabile nel giudizio di cassazione della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. e la disciplina rigorosa degli artt. 365, 366 n. 5 e 369 n. 3 c.p.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, dell'ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiede, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, una procura speciale riferita al singolo giudizio di legittimità e anteriore alla proposizione del ricorso
l'indicazione della procura nel ricorso conferma che essa deve preesistere alla proposizione dell'impugnazione
concorre, insieme agli artt. 365 e 366 c.p.c., a presidiare rigorosamente la validità della procura nel giudizio di cassazione
la sanatoria del difetto di procura non opera nel giudizio di legittimità, essendo circoscritta al giudizio di merito
ha consentito la trattazione camerale della causa e la definizione in conformità alla proposta di definizione accelerata
è stato applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore del controricorrente
è stato applicato per la condanna a favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in presenza dei presupposti, il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura del difensore deve essere speciale, riferita specificamente al ricorso da proporre avverso una determinata sentenza; una procura generale o comunque non riferibile in modo specifico al giudizio di legittimità non è idonea a fondare l'ammissibilità dell'impugnazione.
- Il requisito della procura speciale deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso: una procura rilasciata successivamente non sana il difetto originario, poiché la sanatoria ex art. 182 c.p.c. non si estende al giudizio di cassazione.
- La disciplina della rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione è rigorosa e autosufficiente: il difetto di procura integra un vizio di inammissibilità, non una semplice nullità rinnovabile.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile secondo la proposta di definizione accelerata, possono trovare applicazione le sanzioni economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
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