DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18
Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art. 2112 c.c.: continuità del rapporto con il cessionario; cedente e cessionario responsabili in solido per i crediti; il cessionario applica i contratti collettivi vigenti fino alla loro scadenza salvo sostituzione solo tra contratti dello stesso livello; trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento; ampia definizione di trasferimento (anche parte d'azienda). Modifica art.47 l.428/90: obbligo di informare le rappresentanze sindacali 25 giorni prima per trasferimenti con oltre 15 lavoratori; possibilità di esame congiunto (richiesta entro 7 giorni, consultazione considerata esaurita dopo 10 giorni); violazione = condotta antisindacale. Entrata in vigore: 1° luglio 2001.
Tutela lavoratori nel trasferimento d'azienda
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