Cassazione Civile, Ordinanza n. 23338/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una creditrice aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata; il tribunale aveva accolto l'istanza e la corte d'appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo provato lo stato di insolvenza sulla base del protratto mancato pagamento del debito verso la creditrice istante, di inadempimenti verso altri creditori ammessi al passivo, di consistenti debiti fiscali e delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. In cassazione hanno proposto ricorso l'ex amministratore unico della società e la società stessa, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili: deducevano omesso esame di risultanze istruttorie documentali e difetto di accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 c.c.i.i., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe valorizzato elementi decisivi, tra cui l'asserita consistenza patrimoniale della società, la presenza di una sola istanza di apertura della procedura e la possibilità di accedere a strumenti di regolazione/definizione della posizione fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al ricorso proposto dall'ex amministratore a titolo personale, lo ha ritenuto inammissibile perché egli non era stato parte del giudizio di merito né davanti al tribunale né davanti alla corte d'appello, e quindi non era legittimato a proporre ricorso per cassazione. Quanto al ricorso della società, la Corte ha rilevato che i motivi erano promiscui, cumulando in modo confuso violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, e che in realtà miravano a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le deduzioni sulla singola istanza di apertura, sulla patrimonializzazione e sui possibili strumenti fiscali erano comunque non decisive rispetto all'accertato stato di insolvenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese nei confronti della procedura rimasta intimata; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
procedimento attivato ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i.
è richiamato come norma che regola il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.
stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 2 C.C.I.I.
l'insolvenza è trattata come accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, desumibile da inadempimenti protratti e da altri indici patrimoniali e fiscali.
trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito in cassazione.
ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C.
i ricorrenti hanno prospettato cumulativamente violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché promiscui e diretti a rivalutare il merito.
dovere di «Chiarezza e sinteticità degli atti» (art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c.)
richiamato per stigmatizzare la prolissità e la scarsa chiarezza dell'atto difensivo, anche ai fini della liquidazione delle spese.
dovere di «Chiarezza e sinteticità degli atti» (art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c.)
richiamato come base del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.
art. 6, comma 2, d.m. 7.8.2023, n. 110
«Non sono consentite note, salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari»
è valorizzato quale parametro regolamentare della sinteticità degli atti, la cui violazione è stigmatizzata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
è il parametro di riferimento per l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la decisione resa sul reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale è legittimato a ricorrere solo chi sia stato parte del giudizio di reclamo e sia risultato soccombente.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi, chieda in realtà una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- La contestazione dello stato di insolvenza non può essere proposta in cassazione come censura di merito: l'accertamento dell'insolvenza, fondato su inadempimenti protratti e su ulteriori indici patrimoniali e fiscali, è rimesso al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti propri del vizio denunciato.
- La presenza di una sola istanza di apertura della procedura, la disponibilità di un patrimonio o la mera astratta possibilità di ricorrere ad altri strumenti di definizione della crisi non escludono, di per sé, lo stato di insolvenza se il giudice di merito abbia accertato un persistente e generalizzato inadempimento.
- La violazione del dovere di chiarezza e sinteticità dell'atto processuale può essere valorizzata dalla Corte anche ai fini della regolazione delle spese di lite.
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