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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36466/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale e di processo verbale di constatazione redatto il 29 febbraio 2008, l'Ufficio ha disconosciuto la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente, negandogli il regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991 e notificando due avvisi di accertamento per le annualità 2005 e 2006 con rideterminazione della base imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, recupero di imposta e sanzioni. La contribuente ha impugnato gli avvisi; la CTP li ha accolti solo parzialmente, mentre la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente, confermando integralmente gli avvisi. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata produzione in giudizio del PVC e degli atti richiamati per relationem; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione su un PVC e su documenti non prodotti; 3) omessa o apparente motivazione sulla ritenuta irrilevanza di 155 dichiarazioni depositate; 4) violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valorizzazione degli esiti del parallelo giudizio penale; 5) violazione di norme tributarie sostanziali in tema di agevolazioni per associazioni sportive dilettantistiche per avere la CTR ritenuto provata la natura commerciale dell'ente; 6) violazione degli artt. 19 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972 in punto di detrazione IVA sugli acquisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in tema di motivazione per relationem degli atti tributari, non è necessaria la produzione in giudizio del PVC quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza del suo contenuto e quando l'avviso rechi il contenuto essenziale della pretesa; nel caso concreto la CTR aveva accertato che le ragioni dell'Ufficio erano ampiamente descritte nell'avviso e nelle controdeduzioni e che il PVC era già nella disponibilità della contribuente. Ha respinto il terzo motivo osservando che la CTR aveva comunque indicato il percorso logico decisorio e che il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più attendenti, senza dover esaminare analiticamente ogni allegazione. Ha respinto il quarto motivo affermando che gli elementi provenienti dal giudizio penale costituiscono solo un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice tributario, che può anche non attribuirvi rilevanza. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti; comunque ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della CTR, di indici sintomatici della natura commerciale dell'ente e ha ribadito che le agevolazioni per associazioni non lucrative spettano solo in presenza dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e del rispetto delle clausole associative, con onere probatorio a carico della contribuente. Ha respinto il sesto motivo affermando che il diritto alla detrazione IVA presuppone il corretto assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dalla disciplina IVA. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa o dell'eccezione resta allocato secondo la regola generale; nel caso delle agevolazioni tributarie per associazioni non lucrative, l'effettiva sussistenza dei requisiti agevolativi deve essere provata dalla contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può valutare liberamente le prove ritualmente acquisite e selezionare gli elementi ritenuti più attendibili e decisivi, senza dover confutare espressamente ogni allegazione o documento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione omessa o apparente sussiste solo quando manchi l'esposizione del percorso logico-giuridico della decisione o la motivazione non consenta di individuare la ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio; nel caso concreto la CTR ha esposto in modo sufficiente le ragioni della decisione.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati opera solo per documenti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; non è imposto quando l'atto richiamato sia già nella sua disponibilità o ne riproduca il contenuto essenziale.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento deve essere motivato anche per relationem, ma se richiama un atto non conosciuto dal contribuente questo va allegato, salvo riproduzione del contenuto essenziale.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA vale la stessa regola sulla motivazione per relationem e sull'allegazione degli atti richiamati non conosciuti dal contribuente.

  • art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000

    Nel giudizio tributario gli elementi emersi nel processo penale non vincolano il giudice tributario, ma costituiscono semplice materiale probatorio liberamente valutabile.

  • art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986

    Le agevolazioni per associazioni non lucrative dipendono non solo dalla veste formale, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e dal rispetto delle clausole associative; l'affiliazione ad enti sportivi o al CONI è dato estrinseco e non sufficiente.

  • art. 90 L. n. 289 del 2002

    Richiamato dalla ricorrente quale norma agevolativa per le associazioni sportive dilettantistiche, ma la Corte nega che la sola qualifica formale basti a fondare il regime di favore.

  • art. 7 d.l. n. 136 del 2004 convertito in L. n. 186 del 2004

    Norma richiamata a sostegno della qualificazione agevolativa dell'ente; la Corte ritiene decisivo l'accertamento in fatto della concreta natura commerciale dell'attività svolta.

  • art. 3 L. n. 383 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito del quadro normativo sulle associazioni; la Corte ribadisce la centralità dei requisiti sostanziali dell'ente.

  • art. 4 L. n. 383 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito del quadro normativo sulle associazioni; non incide sulla conclusione circa l'assenza dei presupposti agevolativi in concreto.

  • art. 1 L. n. 398 del 1991

    Il regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche è subordinato al possesso effettivo dei requisiti di legge e non alla sola veste formale.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Il diritto alla detrazione IVA si fonda sull'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione; non è sufficiente il solo presupposto sostanziale se difettano i requisiti formali richiesti.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come norma sugli obblighi di fatturazione, che concorrono a fondare il diritto alla detrazione.

  • art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come norma sugli obblighi di registrazione delle fatture rilevanti ai fini della detrazione IVA.

  • art. 24 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come norma sugli obblighi di registrazione IVA rilevanti per l'esercizio della detrazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA richiede la registrazione della fattura nel registro degli acquisti; il mancato assolvimento degli obblighi formali incide sul diritto alla detrazione.

  • art. 16 d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte precisa che l'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili non è condizione per la detrazione IVA, ma attiene alla deducibilità delle spese ai fini delle imposte sui redditi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • In tema di motivazione per relationem degli avvisi di accertamento, l'allegazione del PVC o di altri atti richiamati non è necessaria quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza del loro contenuto e l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale sufficiente a comprendere la pretesa e a difendersi.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non sussiste quando il giudice di merito indichi, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e scelga quali prove reputare più attendibili.
  • Nel processo tributario gli elementi emersi in sede penale, anche se provenienti da sentenza irrevocabile o da attività istruttoria parallela, non vincolano il giudice tributario e costituiscono soltanto un elemento di prova liberamente valutabile insieme alle altre risultanze.
  • Le agevolazioni fiscali riconosciute agli enti associativi o sportivi dilettantistici presuppongono la prova dell'effettivo svolgimento di attività non lucrativa e del rispetto delle clausole che connotano la vita associativa; la sola veste formale o l'affiliazione a organismi sportivi non è sufficiente.
  • Il diritto alla detrazione IVA richiede il corretto adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dalla disciplina IVA; la mancanza dei requisiti formali richiesti può escludere il diritto, indipendentemente dalla mera esistenza dell'operazione economica sottostante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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