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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36248/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio amministrativo instaurato per ottenere il riconoscimento dell'indennità di trasferimento spettante a un dipendente pubblico; quel giudizio si era poi concluso con decreto di perenzione. La parte privata aveva quindi promosso un procedimento ex L. n. 89/2001 per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva liquidato solo parzialmente l'indennizzo, calcolando la durata del giudizio amministrativo senza considerare il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010, sul presupposto che nei giudizi amministrativi perenti occorresse detrarre tale segmento temporale e che, in difetto di istanza di prelievo, fosse applicabile una presunzione di insussistenza del danno. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte privata deduceva violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015, in particolare l'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), non poteva essere applicata retroattivamente a un procedimento di equa riparazione iniziato nel 2012 e che, comunque, la perenzione del giudizio amministrativo non vale di per sé a escludere il danno da durata irragionevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nei procedimenti di equa riparazione introdotti prima del 1° gennaio 2016, non possono applicarsi retroattivamente le presunzioni di insussistenza del pregiudizio previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001, introdotte dalla L. n. 208/2015, perché ciò introdurrebbe nuovi oneri probatori in violazione del diritto di difesa. Ha inoltre ribadito che la declaratoria di perenzione del giudizio amministrativo non consente, da sola, di escludere il danno da irragionevole durata per asserito disinteresse della parte, poiché si tratta di un fatto sopravvenuto e non idoneo a neutralizzare automaticamente il pregiudizio già maturato. Per questi motivi il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda uniformandosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    È la base normativa dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo; nel caso concreto la Corte ha escluso che potesse esserne limitata l'applicazione mediante una lettura retroattiva della novella del 2015.

  • art. 6 § 1 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 54 d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008

    Nel precedente giudizio era stata valorizzata la mancata istanza di prelievo; la Corte di cassazione dà conto che tale impostazione è stata superata dalla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001

    La presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio non è applicabile ai giudizi di equa riparazione iniziati prima del 1° gennaio 2016, perché l'introduzione di nuovi oneri probatori non può operare retroattivamente.

  • art. 1, comma 999, L. n. 208/2015

    Norma che ha introdotto la disposizione presuntiva poi ritenuta non retroattivamente applicabile ai procedimenti già pendenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso, denunciando violazione di legge.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte ha osservato che la costituzione del Ministero, non notificata come controricorso, non poteva essere considerata tale e risultava inammissibile nel rito camerale.

Massime di principio

  • Le presunzioni legali che introducono nuovi oneri probatori non possono essere applicate retroattivamente ai procedimenti già pendenti, quando ciò comprometterebbe il diritto di difesa della parte.
  • Nel giudizio di equa riparazione, la declaratoria di perenzione del processo presupposto non esclude automaticamente il danno da irragionevole durata, perché il disinteresse alla prosecuzione non equivale di per sé a insussistenza del pregiudizio.
  • Ai fini della valutazione della durata ragionevole, non è corretto sottrarre in via automatica il periodo successivo a una certa riforma processuale se la relativa presunzione normativa non è applicabile ratione temporis al procedimento di equa riparazione.
  • La mancanza di un controricorso ritualmente notificato rende inammissibile la mera costituzione della parte resistente nel giudizio di cassazione camerale.
  • In tema di equa riparazione, il giudice deve verificare in concreto se, nonostante l'esito estintivo o perentorio del processo presupposto, sia comunque ravvisabile un apprezzabile pregiudizio correlato alla durata eccessiva del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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