Cassazione Civile, Ordinanza n. 36244/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da una parte privata per la durata eccessiva di un giudizio civile presupposto, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni da diffamazione. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'opposizione, aveva riconosciuto l'indennizzo limitandolo al solo primo grado, ritenendo che per le fasi successive fosse maturata una consapevolezza sopravvenuta dell'infondatezza della pretesa e riducendo l'importo a euro 300,00. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione di molte norme costituzionali, convenzionali e processuali e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso in modo generico e contraddittorio, negando rilevanza alla durata complessiva del processo e affermando in modo improprio la consapevolezza dell'infondatezza della domanda originaria; 2) nullità della sentenza e del procedimento, insistendo sull'erroneità del riconoscimento dell'indennizzo solo per il primo grado e sulla mancata liquidazione di spese e interessi; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui medesimi fatti. Il Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolando cinque motivi, tutti imperniati sulla dedotta violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, soprattutto per sostenere l'inapplicabilità della sospensione feriale al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione e, con un ulteriore motivo, l'inammissibilità della domanda per mancata formale dichiarazione di estinzione del giudizio presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto inammissibile la commistione tra censure formulate simultaneamente come violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, rilevando inoltre la genericità e carenza di autosufficienza delle doglianze sulla presunta consapevolezza dell'infondatezza della domanda nel giudizio presupposto, profilo che era comunque apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibili i motivi del Ministero perché contrastanti con un orientamento giurisprudenziale consolidato: il termine semestrale dell'art. 4 L. n. 89/2001 è un termine di decadenza avente natura processuale e, come tale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Anche il motivo sulla mancata adozione di un formale provvedimento di estinzione del giudizio presupposto è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca; non è stata applicata la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
non è consentita la sovrapposizione di censure eterogenee; il ricorso per cassazione è a critica vincolata e richiede motivi specifici e coerenti con il vizio dedotto.
art. 360-bis c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione in modo conforme alla giurisprudenza consolidata e non sono offerti elementi per mutare l'orientamento.
art. 4 L. n. 89/2001
il termine per proporre la domanda di equa riparazione ha natura decadenziale e processuale ed è soggetto alla sospensione feriale.
art. 1 L. n. 742/1969
la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine semestrale previsto per la proposizione della domanda di equa riparazione.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
richiamato dalla Corte d'appello per escludere l'indennizzo per le fasi successive, in ragione della consapevolezza sopravvenuta dell'infondatezza della pretesa.
art. 111 Cost.
evocato dal ricorrente a sostegno delle censure, senza che la Corte ravvisasse un autonomo profilo di decisività.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e della durata ragionevole.
art. 13 CEDU
menzionato dal ricorrente in collegamento con la tutela convenzionale invocata.
L. n. 448/1955
citata nel ricorso come fonte di ratifica del parametro convenzionale richiamato, senza autonoma incidenza decisoria nel provvedimento.
artt. 82, 83, 84, 86 c.p.c.
richiamati dal ricorrente nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità.
artt. 99, 100, 112, 113, 115, 91, 92, 96, 51, 395 c.p.c.
evocati dal ricorrente nel tentativo di censurare la decisione di merito, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per genericità e sovrapposizione dei vizi.
art. 158 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per denunciare una nullità del procedimento, senza specifica pertinenza decisoria.
art. 24 Cost.
richiamato nel ragionamento della Corte come parametro che ha guidato l'interpretazione adeguatrice della disciplina della sospensione feriale in relazione all'accesso alla tutela di equa riparazione.
art. 25 Cost.
evocato nel secondo motivo del ricorrente, senza autonomia argomentativa decisiva.
art. 101 Cost.
evocato nel secondo motivo del ricorrente, senza esito favorevole.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la dichiarazione di raddoppio del contributo unificato, perché il procedimento era esente dal pagamento.
L. n. 228/2012
citata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
artt. 2964 e ss. c.c.
richiamati per qualificare il termine semestrale dell'art. 4 L. n. 89/2001 come termine di decadenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la formulazione cumulativa e promiscua di censure riconducibili a vizi diversi, quando il ricorrente sovrapponga violazione di legge, nullità e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i rispettivi presupposti.
- Il mancato accoglimento, da parte del giudice di merito, di una richiesta di rimessione alla Corte costituzionale non integra di per sé un autonomo motivo di ricorso per cassazione, trattandosi di valutazione riservata al giudice a quo.
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine semestrale per proporre la domanda ha natura decadenziale ma processuale, con conseguente applicazione della sospensione feriale dei termini.
- La sopravvenuta evoluzione normativa del procedimento di equa riparazione non incide, di per sé, sulla natura decadenziale del termine di cui all'art. 4 L. n. 89/2001 né esclude la sospensione feriale.
- Le doglianze di legittimità devono confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione della questione, senza critica puntuale della ratio decidendi, rende il motivo inammissibile.
- L'accertamento della consapevolezza dell'infondatezza della domanda nel giudizio presupposto integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione correttamente dedotto e specificamente articolato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36243/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36247/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36248/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36249/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36250/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →