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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino ha convenuto in giudizio il condominio e la società che ne svolgeva l'amministrazione chiedendo: la declaratoria di nullità o annullabilità dell'assemblea condominiale tenutasi il 31 gennaio 2012; l'annullamento dei contratti di appalto e fornitura stipulati dall'amministrazione con una società collegata, assumendo conflitto di interessi e abuso di rappresentanza; la declaratoria di decadenza/revoca dell'amministratore; il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per asserita violazione degli obblighi del mandato; e l'esonero da pretese correlate all'annullamento dei contratti. In appello la Corte territoriale ha respinto tutte le domande. In cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi: (1) nullità della costituzione in giudizio del condominio e della società amministratrice per difetto di valida procura alle liti e mancanza di autorizzazione assembleare; (2)-(3) omessa pronuncia sulla regolare costituzione del solo condomino/comproprietario e dedotto litisconsorzio necessario con la coniuge comproprietaria; (4) erronea reiezione dell'impugnazione dell'assemblea del 31 gennaio 2012, che il ricorrente assumeva svolta in terza convocazione, con irregolarità di convocazione e verbali e violazione dei termini di legge; (5) violazione delle norme sul conflitto di interessi e sul mandato per il rigetto della domanda di annullamento dei contratti stipulati dal condominio; (6)-(7) erroneo rigetto della domanda risarcitoria e della contestazione del rendiconto condominiale, con critica al governo della prova ex art. 2697 c.c.; (8) violazione delle norme sui compensi del difensore per la liquidazione delle spese in presenza di plurime parti resistenti; (9) illegittimità della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha reputato valida la procura alle liti rilasciata nella fase cautelare e riferibile anche al giudizio di merito; ha ribadito la legittimazione dell'amministratore a resistere all'impugnazione della delibera senza autorizzazione assembleare; ha escluso il litisconsorzio necessario con la comproprietaria; ha rilevato che la censura sulla delibera assembleare non si confrontava con la ratio decidendi, centrata sull'assenza di un concreto interesse ad impugnare e sull'erronea impostazione della domanda; ha dichiarato inammissibile la doglianza sui contratti per difetto di specificità e per la mancanza di legittimazione del singolo condomino ad agire in annullamento del contratto stipulato dal condominio; ha ritenuto generiche e prive di prova le richieste risarcitorie e le contestazioni contabili; ha considerato non sindacabile in cassazione la liquidazione separata delle spese in ragione della diversità delle posizioni delle parti resistenti; ha infine confermato la statuizione sulla responsabilità aggravata, come apprezzamento di merito. La Corte ha anche respinto l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente e ha condannato quest'ultimo alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente, come avvenuto per il ricorrente avvocato.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolare costituzione dei convenuti.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolare costituzione dei convenuti.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    la procura rilasciata in calce al primo atto difensivo è stata ritenuta valida per il giudizio, poiché riferita espressamente a ogni fase e grado.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    il vizio della procura, ove sussistente, sarebbe comunque sanabile.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato in relazione alle nuove procure e al thema decidendum sulla sanatoria del vizio di rappresentanza.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della sanatoria dei vizi processuali.

  • art. 102 c.p.c.

    escluso il litisconsorzio necessario tra i comproprietari; ciascun comproprietario può agire autonomamente per la tutela del diritto comune.

  • art. 1130 c.c.

    l'amministratore è legittimato a curare l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari.

  • art. 1131 c.c.

    l'amministratore può resistere in giudizio all'impugnazione della delibera senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea.

  • art. 1137 c.c.

    la tutela contro le delibere condominiali va esercitata impugnando le delibere e non l'assemblea in astratto; la sentenza rileva anche l'insussistenza di un concreto interesse ad impugnare.

  • art. 1136, comma 3, c.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la tardività/difetto di regolarità della convocazione assembleare.

  • art. 1394 c.c.

    il conflitto di interessi rileva solo se concreto e riferito al singolo atto, non in modo astratto o ipotetico.

  • art. 1395 c.c.

    invocato per sostenere l'annullabilità dei contratti conclusi in situazione di conflitto; la Corte ha escluso una base concreta per applicarlo.

  • art. 1703 c.c. e ss.

    richiamati dal ricorrente in tema di mandato e poteri dell'amministratore.

  • art. 1129 c.c.

    la revoca dell'amministratore è riservata al procedimento di volontaria giurisdizione competente.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve essere specifico; doglianze generiche o non confrontate con la ratio decidendi sono inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere probatorio; la Corte ha ritenuto mancata prova del danno e del nesso causale.

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata per lite temeraria è accertamento di merito non sindacabile in cassazione se logicamente motivato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulle stesse questioni di fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    regola i motivi di ricorso invocati; la Corte ha distinto tra censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, dichiarando talune doglianze inammissibili o infondate.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato nelle eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata in occasione di una fase cautelare può valere anche per il successivo giudizio di merito quando sia conferita espressamente per il giudizio e per ogni fase e grado, costituendo una deroga al principio di autonomia tra cautelare e cognizione.
  • Nel condominio, l'amministratore è legittimato a resistere all'impugnazione delle delibere e a proporre le difese e i gravami necessari senza previa autorizzazione assembleare, poiché l'esecuzione e la tutela delle deliberazioni rientrano nelle sue attribuzioni.
  • Il singolo comproprietario può agire autonomamente a tutela del diritto comune senza integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, salvo che sia dimostrato un dissenso rilevante degli altri contitolari o ricorra una diversa ipotesi di litisconsorzio necessario.
  • L'impugnazione delle decisioni condominiali deve colpire le delibere adottate, non l'assemblea in astratto; inoltre, l'impugnante deve allegare e dimostrare un concreto interesse ad agire, ossia una specifica lesione della propria posizione giuridica.
  • L'annullabilità del contratto per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. richiede la prova di un concreto rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, riferito al singolo atto e non desumibile in via meramente astratta o ipotetica.
  • Il singolo condomino non è, di regola, legittimato ad agire direttamente per l'annullamento dei contratti stipulati dal condominio; la sua tutela si esercita piuttosto attraverso l'impugnazione della delibera assembleare che abbia autorizzato o ratificato l'operazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una revisione del merito; la Corte di cassazione controlla solo la correttezza giuridica e la tenuta logico-formale della decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile sulle questioni di fatto già decise in modo sovrapponibile nei due gradi di merito.
  • La domanda risarcitoria richiede specifica allegazione e prova del danno e del nesso causale con la condotta dedotta come illecita; la sola contestazione generica di irregolarità gestorie o contabili non è sufficiente.
  • La responsabilità aggravata per lite temeraria è apprezzamento riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiAmministratore di condominioProveImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiCondominioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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