Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino ha convenuto in giudizio il condominio e la società che ne svolgeva l'amministrazione chiedendo: la declaratoria di nullità o annullabilità dell'assemblea condominiale tenutasi il 31 gennaio 2012; l'annullamento dei contratti di appalto e fornitura stipulati dall'amministrazione con una società collegata, assumendo conflitto di interessi e abuso di rappresentanza; la declaratoria di decadenza/revoca dell'amministratore; il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per asserita violazione degli obblighi del mandato; e l'esonero da pretese correlate all'annullamento dei contratti. In appello la Corte territoriale ha respinto tutte le domande. In cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi: (1) nullità della costituzione in giudizio del condominio e della società amministratrice per difetto di valida procura alle liti e mancanza di autorizzazione assembleare; (2)-(3) omessa pronuncia sulla regolare costituzione del solo condomino/comproprietario e dedotto litisconsorzio necessario con la coniuge comproprietaria; (4) erronea reiezione dell'impugnazione dell'assemblea del 31 gennaio 2012, che il ricorrente assumeva svolta in terza convocazione, con irregolarità di convocazione e verbali e violazione dei termini di legge; (5) violazione delle norme sul conflitto di interessi e sul mandato per il rigetto della domanda di annullamento dei contratti stipulati dal condominio; (6)-(7) erroneo rigetto della domanda risarcitoria e della contestazione del rendiconto condominiale, con critica al governo della prova ex art. 2697 c.c.; (8) violazione delle norme sui compensi del difensore per la liquidazione delle spese in presenza di plurime parti resistenti; (9) illegittimità della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha reputato valida la procura alle liti rilasciata nella fase cautelare e riferibile anche al giudizio di merito; ha ribadito la legittimazione dell'amministratore a resistere all'impugnazione della delibera senza autorizzazione assembleare; ha escluso il litisconsorzio necessario con la comproprietaria; ha rilevato che la censura sulla delibera assembleare non si confrontava con la ratio decidendi, centrata sull'assenza di un concreto interesse ad impugnare e sull'erronea impostazione della domanda; ha dichiarato inammissibile la doglianza sui contratti per difetto di specificità e per la mancanza di legittimazione del singolo condomino ad agire in annullamento del contratto stipulato dal condominio; ha ritenuto generiche e prive di prova le richieste risarcitorie e le contestazioni contabili; ha considerato non sindacabile in cassazione la liquidazione separata delle spese in ragione della diversità delle posizioni delle parti resistenti; ha infine confermato la statuizione sulla responsabilità aggravata, come apprezzamento di merito. La Corte ha anche respinto l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente e ha condannato quest'ultimo alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, come avvenuto per il ricorrente avvocato.
art. 166 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la regolare costituzione dei convenuti.
art. 167 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la regolare costituzione dei convenuti.
art. 83, comma 3, c.p.c.
la procura rilasciata in calce al primo atto difensivo è stata ritenuta valida per il giudizio, poiché riferita espressamente a ogni fase e grado.
art. 182, comma 2, c.p.c.
il vizio della procura, ove sussistente, sarebbe comunque sanabile.
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato in relazione alle nuove procure e al thema decidendum sulla sanatoria del vizio di rappresentanza.
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della sanatoria dei vizi processuali.
art. 102 c.p.c.
escluso il litisconsorzio necessario tra i comproprietari; ciascun comproprietario può agire autonomamente per la tutela del diritto comune.
art. 1130 c.c.
l'amministratore è legittimato a curare l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari.
art. 1131 c.c.
l'amministratore può resistere in giudizio all'impugnazione della delibera senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea.
art. 1137 c.c.
la tutela contro le delibere condominiali va esercitata impugnando le delibere e non l'assemblea in astratto; la sentenza rileva anche l'insussistenza di un concreto interesse ad impugnare.
art. 1136, comma 3, c.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre la tardività/difetto di regolarità della convocazione assembleare.
art. 1394 c.c.
il conflitto di interessi rileva solo se concreto e riferito al singolo atto, non in modo astratto o ipotetico.
art. 1395 c.c.
invocato per sostenere l'annullabilità dei contratti conclusi in situazione di conflitto; la Corte ha escluso una base concreta per applicarlo.
art. 1703 c.c. e ss.
richiamati dal ricorrente in tema di mandato e poteri dell'amministratore.
art. 1129 c.c.
la revoca dell'amministratore è riservata al procedimento di volontaria giurisdizione competente.
art. 342 c.p.c.
l'appello deve essere specifico; doglianze generiche o non confrontate con la ratio decidendi sono inammissibili.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere probatorio; la Corte ha ritenuto mancata prova del danno e del nesso causale.
art. 96 c.p.c.
la responsabilità aggravata per lite temeraria è accertamento di merito non sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulle stesse questioni di fatto.
art. 360 c.p.c.
regola i motivi di ricorso invocati; la Corte ha distinto tra censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, dichiarando talune doglianze inammissibili o infondate.
art. 360-bis c.p.c.
richiamato nelle eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata in occasione di una fase cautelare può valere anche per il successivo giudizio di merito quando sia conferita espressamente per il giudizio e per ogni fase e grado, costituendo una deroga al principio di autonomia tra cautelare e cognizione.
- Nel condominio, l'amministratore è legittimato a resistere all'impugnazione delle delibere e a proporre le difese e i gravami necessari senza previa autorizzazione assembleare, poiché l'esecuzione e la tutela delle deliberazioni rientrano nelle sue attribuzioni.
- Il singolo comproprietario può agire autonomamente a tutela del diritto comune senza integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, salvo che sia dimostrato un dissenso rilevante degli altri contitolari o ricorra una diversa ipotesi di litisconsorzio necessario.
- L'impugnazione delle decisioni condominiali deve colpire le delibere adottate, non l'assemblea in astratto; inoltre, l'impugnante deve allegare e dimostrare un concreto interesse ad agire, ossia una specifica lesione della propria posizione giuridica.
- L'annullabilità del contratto per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. richiede la prova di un concreto rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, riferito al singolo atto e non desumibile in via meramente astratta o ipotetica.
- Il singolo condomino non è, di regola, legittimato ad agire direttamente per l'annullamento dei contratti stipulati dal condominio; la sua tutela si esercita piuttosto attraverso l'impugnazione della delibera assembleare che abbia autorizzato o ratificato l'operazione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una revisione del merito; la Corte di cassazione controlla solo la correttezza giuridica e la tenuta logico-formale della decisione impugnata.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile sulle questioni di fatto già decise in modo sovrapponibile nei due gradi di merito.
- La domanda risarcitoria richiede specifica allegazione e prova del danno e del nesso causale con la condotta dedotta come illecita; la sola contestazione generica di irregolarità gestorie o contabili non è sufficiente.
- La responsabilità aggravata per lite temeraria è apprezzamento riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
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