Cassazione Civile, Ordinanza n. 36243/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Monza, il giudice istruttore ha deciso sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto: ha respinto la richiesta di sospensione/prosecuzione dell'efficacia esecutiva, ha assegnato alla banca il termine per introdurre la mediazione obbligatoria e, quanto all'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti, ha espressamente riservato ogni provvedimento al merito, ritenendo la questione non idonea a definire il giudizio. Le parti ingiunte hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che tale ordinanza equivalga a un rigetto implicito dell'eccezione di incompetenza, e quindi sia impugnabile con regolamento. Hanno inoltre chiesto un rinvio per la sostituzione del difensore, in ragione della rinuncia al mandato, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza in cassazione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che il provvedimento impugnato era un atto interinale e strumentale, limitato alla delibazione sommaria necessaria per decidere sull'istanza di provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza una decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza. Ha quindi escluso l'esperibilità del regolamento di competenza. Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio per la nomina di un nuovo difensore, ritenendo irrilevante in cassazione la rinuncia al mandato. È stato posto a carico dei ricorrenti anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
ha giustificato la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima ordinanza
art. 187, terzo comma, c.p.c.
consente la delibazione sommaria della questione di competenza in alternativa alla decisione immediata sulla stessa
art. 42 c.p.c.
il regolamento di competenza non è esperibile contro un provvedimento che non contenga una decisione definitiva sulla competenza
art. 380-ter c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza che si limiti a decidere sull'istanza di provvisoria esecuzione o sulla sospensione dell'efficacia esecutiva ha natura interinale e non è impugnabile con regolamento di competenza, perché non definisce la questione di competenza.
- Il regolamento di competenza è proponibile solo contro una statuizione che risolva in modo definitivo, espresso o inequivoco, la questione di competenza; non basta una delibazione sommaria resa per esigenze istruttorie o incidentali.
- Quando il giudice riservi espressamente al merito ogni provvedimento sull'eccezione di incompetenza, tale formula esclude una decisione, anche implicita, sulla competenza.
- In cassazione, la rinuncia al mandato del difensore non impone di regola un rinvio per la nomina di un nuovo difensore, se la situazione processuale non lo richiede.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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