Cassazione Civile, Ordinanza n. 36247/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato la domanda proposta contro una prima società e, correlativamente, la domanda di quest'ultima contro una seconda società; erano state inoltre dichiarate assorbite le ulteriori domande rivolte nei confronti di una società poi fallita e di due compagnie assicuratrici. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dichiarato che la sentenza d'appello le era stata notificata e ha prodotto la copia autentica della decisione con attestazione di conformità, ma non anche la relata di notificazione né la documentazione equivalente della notifica telematica. I controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. La Corte ha quindi verificato se la mancata produzione della relata fosse sanata dalla presenza dell'atto nel fascicolo delle controparti o dalla mancata contestazione della notifica, escludendolo nel caso concreto anche per la tardività del ricorso rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché, avendo la ricorrente affermato che la sentenza impugnata le era stata notificata, era onerata di depositarne, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., copia autentica munita della relata di notifica; tale adempimento è mancato e la documentazione non risultava comunque nel fascicolo delle controparti. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, anche considerando la sospensione feriale. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare con il ricorso la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancanza comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione sia comunque disponibile nel fascicolo di parte avversa o d'ufficio nei casi previsti.
art. 369, comma 1, c.p.c.
Il deposito della documentazione richiesta deve avvenire nel termine previsto per il ricorso per cassazione; la successiva produzione non sana l'omissione quando il termine sia spirato.
art. 325 c.p.c.
Quando la sentenza è stata notificata, decorre il termine breve per impugnare; la Corte verifica la tempestività del ricorso rispetto a tale termine.
art. 327 c.p.c.
In assenza di notifica della sentenza si applica il termine lungo di impugnazione; la Corte richiama il criterio di individuazione del termine applicabile in base alle allegazioni delle parti.
art. 370, comma 3, c.p.c.
La relata di notificazione può considerarsi disponibile se prodotta dal controricorrente entro i termini di costituzione, con effetti sulla possibilità di escludere l'improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione del giudizio con rigetto o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare, entro il termine di legge, la copia autentica del provvedimento con la relativa relata di notifica o la documentazione equivalente della notifica telematica.
- La mancata produzione della relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso quando la documentazione non sia comunque disponibile nel fascicolo d'ufficio o in quello della controparte entro i termini processuali rilevanti.
- La mancata contestazione da parte del controricorrente dell'avvenuta notificazione della sentenza non sana l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., essendo il vizio rilevabile d'ufficio.
- L'improcedibilità non è esclusa se il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, anche tenendo conto della sospensione feriale.
- Ai fini del controllo di tempestività dell'impugnazione, rileva la condotta processuale dell'impugnante: chi allega la notifica della sentenza deve rispettare il regime del termine breve e del correlato onere documentale.
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