Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11765/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativo a una dichiarazione di importazione definitiva del febbraio 2005 avente ad oggetto 566 colli di abbigliamento. L’Amministrazione doganale aveva recuperato diritti di confine e IVA dopo una comunicazione delle autorità doganali cinesi dalla quale risultava falso il certificato di origine, procedendo alla ricostruzione del valore di transazione sulla base di merci similari ai sensi dell’art. 29 del regolamento CEE n. 2913/1992. Dopo un primo contenzioso definito con cassazione con rinvio per violazione del contraddittorio, il giudice di rinvio ha nuovamente rigettato il ricorso del contribuente e la CTR ha confermato. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) nullità dell’atto per difetto di valida sottoscrizione, sostenendo che per il recupero anche dell’IVA fosse necessaria una specifica delega di firma e che quella prodotta non provasse la legittimazione del firmatario; 2) violazione degli obblighi di motivazione e allegazione dell’atto impositivo, perché la dichiarazione delle autorità doganali cinesi non sarebbe stata allegata e sarebbe stata tardivamente prodotta in giudizio, con difetto anche di motivazione della sentenza sulla prova della falsità dell’origine della merce; 3) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme doganali e tributarie sulla verifica della dichiarazione, sostenendo di non essere stato audito in fase amministrativa e che, se interpellato, avrebbe dimostrato che la merce era difettosa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e può essere conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato; ha inoltre escluso la nullità per difetto di sottoscrizione in assenza di allegazioni di usurpazione di poteri. Ha dichiarato inammissibile in parte e infondato in parte il secondo motivo: inammissibile per la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. e per il tentativo di rivalutare accertamenti di fatto; infondato perché l’obbligo di allegazione dell’atto presupposto non sussiste quando l’avviso riporti nei suoi elementi essenziali il contenuto dell’atto istruttorio richiamato, realizzando una motivazione per relationem sufficiente. Ha ritenuto inoltre inammissibile per novità e, per il vizio motivazionale, per doppia conforme il terzo motivo, osservando che la questione del contraddittorio non risultava devoluta in appello e che il giudice di merito aveva comunque accertato la falsità del certificato di origine e l’assenza di prova contraria del contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato è valida; la delega ha natura di delega di firma e non di funzioni, con rilevanza interna all’ufficio.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della sottoscrizione dell’atto impositivo anche ai fini IVA, ma la Corte ha escluso la nullità per difetto di firma in presenza di delega.

  • artt. 4, 17 e 17-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla delega, ma non ritenuti decisivi ai fini della validità della sottoscrizione dell’atto.

  • art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374

    Richiamato tra le norme sulla motivazione e sull’attività doganale, senza accoglimento della censura del ricorrente.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione dell’atto è assolto anche mediante motivazione per relationem, purché il contenuto essenziale dell’atto presupposto sia riportato nell’avviso.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato come parametro generale di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte valorizza la sufficienza della motivazione per relationem.

  • artt. 2, 5, 6, 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamati nel secondo motivo, ma non ritenuti idonei a determinare l’accoglimento del ricorso.

  • art. 78 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    Richiamato nel terzo motivo sulla revisione della dichiarazione doganale; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque non decisiva.

  • artt. 29, 30, 31 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    Norme invocate per contestare la rideterminazione del valore e il procedimento doganale; il ricorso non è stato accolto.

  • art. 32, settimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma sulla prova e sugli obblighi istruttori; la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata.

  • art. 51, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori e al contraddittorio, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sull’onere della prova; la Corte ha affermato che, accertata la falsità del certificato di origine, spettava al contribuente provare l’origine certa della merce.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato in parte inammissibili i motivi perché diretti a contestare accertamenti di fatto o questioni nuove, e ha escluso la deducibilità del vizio motivazionale nei termini prospettati.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per il principio della doppia conforme, che ha reso inammissibile il vizio motivazionale sul terzo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma: non trasferisce funzioni esterne, ma realizza un decentramento interno; è quindi sufficiente che la delega consenta di individuare la qualifica del soggetto delegato, senza necessità di una formale indicazione nominativa, salvo contestazione specifica di usurpazione del potere.
  • La nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione non può essere affermata in presenza di una delega di firma se il ricorrente non allega e prova che il firmatario fosse estraneo all’ufficio o privo di ogni rapporto con il potere esercitato.
  • L’obbligo di allegazione degli atti presupposti all’avviso di accertamento non sussiste quando l’atto impositivo riproduce o riassume nei suoi elementi essenziali il contenuto dell’atto istruttorio richiamato: in tal caso la motivazione per relationem è sufficiente a rendere conoscibile la pretesa.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se formulate come violazione di legge o vizio motivazionale, salvo specifica deduzione nei limiti consentiti dal rito.
  • Quando la falsità del certificato di origine sia già accertata, il contribuente che voglia contrastare il recupero doganale deve fornire prova positiva della reale origine della merce; non è sufficiente limitarsi a contestare in astratto la prova dell’Ufficio.
  • Le questioni non dedotte o non trattate nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove e come la questione sia stata prospettata nei precedenti gradi.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è ulteriormente limitato e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Nell’ambito del contenzioso doganale e tributario, la motivazione dell’atto può essere soddisfatta mediante richiamo a fonti istruttorie esterne, purché il contribuente riceva dall’avviso un adeguato corredo conoscitivo sui presupposti della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.