Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la decadenza dell'usufruttuario dal diritto di usufrutto, ritenendo non sufficientemente grave l'abuso contestato. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (usufruttuario)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni comproprietari/nudi proprietari di dichiarare la decadenza dell'usufruttuario dal diritto di usufrutto su una quota di 3/4 di un immobile sito in Subiaco, assumendo gravi inadempimenti consistiti nella trasformazione di un vano garage in locale abitativo e nell'occupazione illegittima di una quota di 1/4 dell'immobile. In primo grado il Tribunale aveva accertato l'inadempimento, dichiarato cessato l'usufrutto, rigettato le domande riconvenzionali di usucapione e di rimborso spese, e condannato al rilascio. In appello l'usufruttuario aveva contestato la decisione e la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva escluso che le modifiche apportate fossero abbastanza gravi da integrare i presupposti dell'art. 1015 c.c. per la decadenza dall'usufrutto, valorizzando la modestia dell'intervento rispetto alla superficie complessiva e la sua ripristinabilità. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: violazione degli artt. 981, 1001 e 1015 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse svalutato il complessivo abuso dell'usufruttuario e deciso ultra petita richiamando il titolo esecutivo per il ripristino; omesso esame di fatti decisivi relativi alla gravità dell'abuso; contraddittorietà della motivazione e ulteriore violazione dell'art. 1015 c.c. per non avere la Corte dato rilievo alla persistenza dell'illecito e all'inadempimento all'ordine di ripristino. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte infondate, osservando che la valutazione della gravità dell'abuso ex art. 1015 c.c. è riservata al giudice di merito, che aveva motivato in modo congruo e che l'eventuale inadempimento al ripristino non determinava giudicato interno sull'effetto estintivo dell'usufrutto. Ha inoltre escluso il vizio di ultra petita e ha ribadito che il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali di rilievo costituzionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 981 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nella doglianza sulla disciplina dell'usufrutto; non è oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione, ma viene evocato insieme agli artt. 1001 e 1015 c.c. come base della pretesa di decadenza.
art. 1001 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla disciplina dell'usufrutto; non emerge una specifica lettura della Corte oltre al riferimento al quadro normativo dell'usufrutto.
art. 1015 c.c.
"L'art 1015 c.c. ... prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto ... La decadenza ... non può che riguardare i casi più gravi"
La decadenza dall'usufrutto è rimedio eccezionale riservato agli abusi più gravi; per le violazioni minori l'ordinamento prevede rimedi meno rigorosi e di natura cautelare a tutela del nudo proprietario.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la Corte d'appello si è pronunciata entro i limiti della domanda e del motivo di gravame, senza introdurre questioni estranee al thema decidendum.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per dedurre violazioni di legge; la Corte ne ha escluso la fondatezza nella specie.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è consentito censurare la mera insufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
È la riforma che ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici delle preleggi.
Massime di principio
- La decadenza dell'usufruttuario ex art. 1015 c.c. presuppone un abuso di particolare gravità: non ogni modifica o uso improprio del bene consente la cessazione del diritto reale, potendo rilevare soltanto condotte tali da integrare deterioramento serio, alienazione o perimento del bene.
- La valutazione della gravità dell'abuso dell'usufruttuario è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
- Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in una terza valutazione del fatto: censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su una domanda/questione estranea al devolutum; non sussiste se la motivazione resta ancorata alla domanda di parte e alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
- Il giudicato interno non si forma sul mero accertamento di un fatto isolato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se l'effetto giuridico contestato dipende da una ulteriore valutazione rimessa all'impugnazione, l'appello riapre la questione nella sua interezza.
- Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., dopo la riforma del 2012, è limitato alle sole anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la censura sulla semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
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