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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11623/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva assistito una parte privata in un giudizio di merito e poi aveva promosso in proprio un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese processuali distratte in suo favore, ha chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la dedotta irragionevole durata del procedimento. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della giustizia per la fase di cognizione, ritenendo che l'avvocato non fosse stato parte del giudizio presupposto, e infondata la domanda per la fase esecutiva, ritenendo che il giudizio di ottemperanza si fosse svolto entro una durata ragionevole. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: travisamento della domanda, poiché il giudizio presupposto sarebbe stato quello introdotto ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese; violazione degli artt. 93-100 e 112 c.p.c.; violazione degli artt. 1-bis e 3 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU; mancata applicazione dei principi delle Sezioni Unite sulla unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva e sulla pendenza dell'esecuzione sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che l'istanza di distrazione delle spese non introduce una autonoma domanda giudiziale né un separato giudizio nel quale il difensore assuma la qualità di parte, ma resta una domanda accessoria e incidentale, riferita al rapporto tra difensore e cliente e dipendente dal processo principale. Ne consegue che il difensore antistatario non può pretendere l'indennizzo Pinto per la durata della fase di cognizione del giudizio nel quale ha chiesto la distrazione, non essendo parte di quel processo. Quanto alla fase di ottemperanza, la Corte ha ritenuto non pertinenti i principi delle Sezioni Unite invocati dal ricorrente, perché riferiti al diverso caso del creditore di indennizzo Pinto che agisce contro lo Stato per ottenere il pagamento dell'indennità; nel caso di specie il credito aveva ad oggetto spese di lite distratte e il ricorrente non aveva allegato neppure l'incapienza del cliente né specificamente censurato l'accertamento di merito sulla ragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente. Il testo fornito si interrompe prima del dispositivo completo, ma l'esito è chiaramente di rigetto in forma di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente al difensore di difendersi personalmente, ma ciò non trasforma automaticamente in propria la controversia altrui né legittima a far valere come processo proprio un giudizio nel quale si esercita soltanto una pretesa accessoria.

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda in senso proprio, non dà vita a un autonomo rapporto sostanziale e ha carattere accessorio rispetto al giudizio principale.

  • artt. 93 – 100 c.p.c.

    Le doglianze su omessa pronuncia e travisamento del thema decidendum sono state ritenute infondate/inammissibili perché la domanda di distrazione non muta la qualità di parte del difensore nel giudizio principale.

  • art. 112 c.p.c.

    Non risulta violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte di merito ha correttamente qualificato la domanda come non riferibile a un autonomo processo del difensore.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 3 della legge Pinto; la Corte nega l'applicabilità alla fase di cognizione in cui il ricorrente non era parte.

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    Il diritto all'equa riparazione spetta alla parte del processo presupposto che abbia subito la durata irragionevole, non al soggetto che sia solo destinatario di una pretesa accessoria e incidentale.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    Il diritto alla ragionevole durata riguarda il "proprio" processo; non copre un processo altrui cui si sia interessati solo per riflesso o per una pretesa accessoria.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 10

    Nel giudizio di equa riparazione non è dovuto il contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione, per l'esenzione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese processuali è una domanda accessoria e incidentale: non introduce un autonomo giudizio, non fonda un distinto rapporto sostanziale e non attribuisce al difensore la qualità di parte del processo principale.
  • Il diritto all'equa riparazione ex L. n. 89/2001 spetta solo a chi sia parte del processo presupposto che ha subito la durata irragionevole; la mera titolarità di una pretesa accessoria collegata al processo non basta.
  • I principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva e sulla durata del processo fino al soddisfacimento del credito sono applicabili solo alle fattispecie in cui il processo presupposto abbia ad oggetto un credito indennitario Pinto azionato contro lo Stato, non a crediti diversi come le spese di lite distratte.
  • Quando si contesta la durata della fase esecutiva, occorre allegare e specificare i dati di fatto relativi allo svolgimento di quella fase; non è sufficiente invocare in astratto la pendenza del procedimento o richiamare principi riferiti a casi differenti.
  • Per sostenere un pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento di compensi professionali, è necessario allegare anche l'eventuale incapienza del cliente o l'impossibilità di soddisfarsi direttamente nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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