Cassazione Civile, Ordinanza n. 11629/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto alla Corte d’appello l’equa riparazione ex legge Pinto per la durata irragionevole del procedimento presupposto. Sosteneva di non aver agito come difensore della parte nel giudizio previdenziale principale, ma in proprio quale avvocato antistatario che aveva chiesto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; quindi, a suo dire, la domanda di distrazione avrebbe dato luogo a un autonomo segmento procedimentale di cui egli era parte. Inoltre deduceva che la fase cognitiva e quella esecutiva andassero considerate unitariamente fino all’effettivo soddisfacimento del credito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla durata del processo Pinto e l’art. 6 CEDU. La Corte d’appello aveva invece rigettato l’opposizione ritenendo che l’istante non fosse parte del giudizio di cognizione presupposto e che le esecuzioni avviate per il recupero delle spese fossero state sospese entro un tempo ragionevole. In cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 93-100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 l. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU e dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 19883/2019 e n. 8562/2021, lamentando altresì omesso esame del thema decidendum e falsa applicazione dei criteri sulla durata ragionevole della fase esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che l’istanza di distrazione delle spese introduca un autonomo giudizio di cui l’avvocato diventa parte: essa è una domanda incidentale e accessoria, priva di autonomia rispetto al giudizio principale, e il provvedimento sulla distrazione è soltanto accessorio alla decisione tra le parti del merito. Ha quindi confermato che il professionista non può pretendere l’equa riparazione per la durata della fase cognitiva del giudizio nel quale ha agito come difensore e non come parte. Quanto alla fase esecutiva, la Corte ha ritenuto non applicabili i principi delle Sezioni Unite sulla saldatura tra cognizione ed esecuzione, perché quei principi riguardano il caso del credito indennitario Pinto e non il credito per spese di lite distratte. Inoltre il ricorrente non aveva allegato l’incapienza del proprio cliente né aveva specificamente censurato l’incidenza della sospensione delle esecuzioni sul computo della durata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e senza applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente all’avvocato di difendersi personalmente in giudizio, ma ciò non trasforma la pretesa accessoria alla distrazione delle spese in una autonoma causa in proprio.
art. 93 c.p.c.
la domanda di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda di merito, ma sollecita il potere del giudice di attribuire il pagamento delle spese direttamente al difensore antistatario.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma sulla legittimazione e sull’interesse ad agire, ma la Corte nega che l’avvocato antistatario sia parte del giudizio presupposto.
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché muove da un presupposto errato sulla natura della domanda di distrazione.
art. 1-bis l. n. 89/2001
richiamato dal ricorrente nel quadro della domanda di equa riparazione, ma non ritenuto applicabile nel senso prospettato.
art. 3, comma 1, l. n. 89/2001
norma richiamata dal ricorrente sulla legittimazione all’indennizzo Pinto, ma la Corte esclude che ricorra la qualità di parte nel processo presupposto.
art. 6, par. 1 CEDU
il diritto alla ragionevole durata riguarda il proprio processo, non quello altrui cui si abbia interesse solo mediato o accessorio.
art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001
ai fini del computo della durata non si considera il tempo di sospensione del processo, compresa la sospensione ex art. 624 c.p.c.
art. 624 c.p.c.
la sospensione dell’esecuzione rileva come periodo non computabile nella durata ragionevole del processo.
art. 295 c.p.c.
richiamato come ipotesi di sospensione che, insieme a quella ex art. 624 c.p.c., resta esclusa dal computo della durata.
art. 10 d.p.r. n. 115/2002
il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
non si applica, perché il procedimento Pinto è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- L’istanza di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma di merito, ma un accessorio del giudizio principale che non attribuisce al difensore la qualità di parte del processo presupposto.
- L’avvocato antistatario non può ottenere l’equa riparazione per la durata della fase cognitiva del giudizio in cui ha agito come difensore, poiché l’art. 6 CEDU tutela la ragionevole durata del processo di cui il soggetto sia parte in senso proprio.
- I principi sulla saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva ai fini della legge Pinto valgono per il credito indennitario originato da un precedente giudizio di equa riparazione e non sono automaticamente estensibili ai crediti per spese di lite distratte.
- Quando si deduce la durata irragionevole della fase esecutiva, occorre allegare specificamente gli elementi di fatto rilevanti, inclusa l’eventuale incapienza del debitore diretto e l’incidenza delle sospensioni sul computo della durata.
- Ai fini della legge Pinto, il tempo di sospensione del processo non si computa nella durata ragionevole del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11619/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11623/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11624/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11631/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11632/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →