Cassazione Civile, Ordinanza n. 11619/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operante nell'importazione e distribuzione all'ingrosso di calzature e articoli sportivi ha impugnato dinieghi di rimborso relativi a dazi antidumping pagati su 218 bollette di importazione definitiva, concernenti calzature con tomaie in cuoio di origine cinese e vietnamita per gli anni 2009-2011. I dinieghi erano stati motivati, per 7 bollette, con la prescrizione triennale dell'azione di rimborso, e per le altre con ragioni di merito. La contribuente sosteneva che l'originario regolamento UE istitutivo dei dazi fosse stato dichiarato illegittimo dalla Corte di giustizia e che tale illegittimità dovesse travolgere tutte le misure antidumping successive; deduceva inoltre l'illegittimità della reintroduzione retroattiva dei dazi mediante successivi regolamenti di esecuzione e, comunque, l'erroneità della declaratoria di prescrizione. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 263 TFUE per non avere la sentenza di merito atteso l'esito del giudizio pendente davanti al Tribunale UE sul regolamento del 2017. La Cassazione ha ritenuto superata e inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla sospensione e all'attesa del giudizio europeo, perché nel frattempo erano intervenute le decisioni del Tribunale UE e della Corte di giustizia. Nel merito ha escluso il diritto al rimborso, poiché la successiva normativa unionale aveva reintrodotto e stabilizzato retroattivamente i dazi antidumping per le importazioni in questione, e la giurisprudenza UE ha affermato che tale reintroduzione osta al rimborso dei dazi pagati sulla base dei precedenti regolamenti poi annullati per vizi sanabili. La Corte ha anche escluso che le decisioni del WTO potessero incidere sulla validità dei regolamenti UE e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in termini generici. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società importatrice. Ha dichiarato inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, l'istanza di sospensione del giudizio e il secondo motivo relativo all'attesa della decisione del Tribunale UE; ha ritenuto in parte inammissibile e in ogni caso infondato il primo motivo, affermando che la successiva reintroduzione retroattiva dei dazi antidumping da parte dei regolamenti di esecuzione dell'Unione osta al rimborso dei dazi originariamente versati. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di rimborso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 263 TFUE
La censura di mancata attesa del giudizio del Tribunale UE è stata dichiarata superata e quindi inammissibile per difetto di interesse.
art. 221 del Codice Doganale Comunitario
È richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'illegittimità della pretesa doganale e del diritto al rimborso.
art. 236 Reg. (CE) n. 2913/92
È la disposizione richiamata dall'amministrazione per opporre la prescrizione triennale rispetto ad alcune domande di rimborso.
Reg. (CE) n. 1472/2006
Originario regolamento istitutivo dei dazi antidumping poi dichiarato illegittimo dalla Corte di giustizia per alcuni profili.
Reg. (UE) di attuazione n. 1294/2009
Regolamento di esecuzione collegato al precedente regime antidumping, anch'esso investito dalla declaratoria di invalidità richiamata in sentenza.
Reg. (UE) n. 1395/2016
Uno dei regolamenti di esecuzione che hanno reintrodotto i dazi antidumping con riferimento a determinati produttori cinesi.
Reg. (UE) n. 1647/2016
Uno dei regolamenti di esecuzione che hanno reintrodotto i dazi antidumping con riferimento a determinati produttori vietnamiti.
Reg. (UE) n. 2232/2017
Regolamento che ha stabilizzato e reintrodotto retroattivamente i dazi antidumping; la sua adozione osta al rimborso dei dazi originariamente versati.
artt. 9 e 14 Reg. (UE) n. 2016/1036
Costituiscono il fondamento normativo richiamato per la reintroduzione dei dazi antidumping dopo l'annullamento di precedenti misure per vizi sanabili.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La sopravvenuta reintroduzione, da parte dell'Unione europea, di dazi antidumping precedentemente annullati per vizi sanabili può precludere il rimborso dei dazi già versati per le stesse importazioni.
- L'annullamento di misure antidumping non comporta automaticamente effetti retroattivi favorevoli al contribuente: il rimborso è ammissibile solo se la successiva disciplina lo prevede espressamente, mentre la mera abrogazione o sostituzione della misura non basta.
- I regolamenti UE in materia antidumping possono essere validamente ripristinati o adottati retroattivamente nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza dell'Unione, con efficacia preclusiva sulle istanze di rimborso relative a importazioni già assoggettate al precedente regime.
- Le decisioni e le procedure del WTO non incidono direttamente sulla validità dei regolamenti dell'Unione europea e non impongono, di per sé, l'accoglimento della domanda di rimborso.
- Quando la questione europea da cui dipende la decisione nazionale è già stata definita dalla Corte di giustizia o dal Tribunale UE, la richiesta di sospensione o l'attesa del diverso giudizio divengono prive di interesse.
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