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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11624/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (organo disciplinare)

La controversia

Un notaio aveva impugnato in cassazione il decreto della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un anno, irrogata dalla commissione disciplinare per irregolarità nella liquidazione e nel versamento delle imposte relative ad atti telematici registrati nell'anno 2017. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si denunciava la violazione dell'art. 144, comma 1, della legge notarile, sostenendosi che, pur tardivamente, il notaio aveva provveduto al pagamento degli avvisi telematici indicati dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate e stava completando il saldo degli ulteriori avvisi; inoltre si deduceva che le sanzioni iscritte a ruolo erano rimaste integralmente a suo carico e che l'imposta principale e quella postuma erano state corrisposte. Successivamente, però, il difensore del ricorrente depositava rinuncia al ricorso; il controricorrente non aderiva alla rinuncia. La questione residua riguardava quindi solo le spese del giudizio di cassazione, con richiesta del ricorrente di compensazione per sopravvenuto difetto di interesse dovuto al pensionamento e cessazione dell'attività notarile.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non essendovi adesione del controricorrente, ha regolato le spese ponendole a carico del rinunciante, escludendo la compensazione perché il sopravvenuto difetto di interesse e il collocamento a riposo del notaio non integrano una ipotesi che consenta la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile. La Corte ha altresì precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, determina l'estinzione del giudizio e impone una pronuncia con ordinanza ex artt. 390 e 391 c.p.c., ove non vi sia adesione della controparte.
  • In caso di rinuncia al ricorso non aderita dalla parte controricorrente, il giudice deve regolare le spese del giudizio di legittimità ponendole a carico del rinunciante, salvo specifiche ragioni di legge.
  • Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, anche se collegato alla cessazione dell'attività professionale del ricorrente, non integra di per sé una causa di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo vigente.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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