Cassazione Civile, Ordinanza n. 11631/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società esercente attività di costruzioni e due soci impugnavano avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2004, emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi per opere appaltate e ultimate entro il 31 dicembre 2004, ritenendo che il valore di tali opere fosse stato indebitamente iscritto tra le rimanenze finali anziché tra i ricavi; da ciò discendevano rettifiche del reddito d’impresa, del valore della produzione IRAP, del volume d’affari IVA e sanzioni. In Cassazione i contribuenti deducevano, da un lato, nullità o insufficienza della motivazione della sentenza regionale per avere ritenuto carente di motivazione la decisione di primo grado; dall’altro, violazione dell’art. 93 TUIR, sostenendo che la mera ultimazione dei lavori appaltati, in assenza di liquidazione definitiva del corrispettivo, non comportava l’iscrizione del relativo valore tra i ricavi, dovendo restare tra le rimanenze finali.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di una delle ricorrenti per definizione agevolata della lite. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse limitata a censurare la motivazione della sentenza di primo grado ma avesse deciso nel merito sulla base degli elementi del PVC e quindi che il vizio lamentato fosse insussistente o comunque irrilevante. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di redditi d’impresa, l’allocazione contabile degli immobili-merce dipende dalla loro destinazione economica e non dal solo fatto che siano ultimati; in particolare, le opere non ancora definitivamente liquidate non possono essere automaticamente iscritte come ricavi per il solo fatto della loro ultimazione. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi introduttivi dei contribuenti rimasti in causa, annullando gli avvisi di accertamento. Le spese sono state regolate con estinzione per la ricorrente che aveva definito la lite, compensazione delle spese di merito tra gli altri contribuenti e l’Agenzia, e condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei contribuenti vittoriosi.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della dedotta violazione di motivazione della sentenza tributaria, ma il vizio è stato escluso perché la CTR aveva deciso nel merito
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la pretesa mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto insussistente o irrilevante il vizio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 93, commi 1 e 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per sostenere che, nelle opere di durata ultrannuale, rileva la parte eseguita e la liquidazione del corrispettivo; la Corte afferma che la mera ultimazione dell’immobile non determina di per sé l’iscrizione tra i ricavi
art. 43, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la distinzione tra immobili strumentali e altre categorie fiscali
artt. 37 e 90 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati per la categoria degli immobili patrimonio
richiamato per la struttura del conto economico e la distinzione tra ricavi e variazioni delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il collegamento tra bilancio e determinazione del reddito complessivo degli enti commerciali
art. 85, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
interpretato nel senso che i ricavi presuppongono cessioni o prestazioni effettivamente realizzate
art. 2426 c.c., primo comma, n. 9
richiamato per i criteri di valutazione delle rimanenze e del magazzino
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per la decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
richiamato quale base della definizione agevolata che ha determinato l’estinzione del giudizio limitatamente a una contribuente
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- In materia di redditi d’impresa, la classificazione contabile degli immobili-merce non dipende in via automatica dal fatto che l’opera sia ultimata, ma dalla concreta destinazione economica impressa al bene e dalla sua effettiva collocazione nel ciclo aziendale.
- Le opere appaltate di durata ultrannuale vanno imputate tra i ricavi solo quando il corrispettivo sia stato definitivamente liquidato; se la liquidazione non è definitiva, il valore residuo resta nelle rimanenze.
- La distinzione fiscale tra ricavi e rimanenze non può essere risolta sulla base del solo stato di avanzamento fisico dell’immobile, ma richiede di verificare se vi sia stata una cessione o una liquidazione del corrispettivo rilevante ai fini reddituali.
- Il vizio di motivazione della sentenza di merito è insussistente o irrilevante quando il giudice d’appello, pur criticando la decisione di primo grado, abbia comunque esaminato e condiviso nel merito gli elementi posti a base dell’accertamento.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, annullando direttamente gli atti impositivi impugnati.
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