Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11631/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società esercente attività di costruzioni e due soci impugnavano avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2004, emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi per opere appaltate e ultimate entro il 31 dicembre 2004, ritenendo che il valore di tali opere fosse stato indebitamente iscritto tra le rimanenze finali anziché tra i ricavi; da ciò discendevano rettifiche del reddito d’impresa, del valore della produzione IRAP, del volume d’affari IVA e sanzioni. In Cassazione i contribuenti deducevano, da un lato, nullità o insufficienza della motivazione della sentenza regionale per avere ritenuto carente di motivazione la decisione di primo grado; dall’altro, violazione dell’art. 93 TUIR, sostenendo che la mera ultimazione dei lavori appaltati, in assenza di liquidazione definitiva del corrispettivo, non comportava l’iscrizione del relativo valore tra i ricavi, dovendo restare tra le rimanenze finali.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di una delle ricorrenti per definizione agevolata della lite. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse limitata a censurare la motivazione della sentenza di primo grado ma avesse deciso nel merito sulla base degli elementi del PVC e quindi che il vizio lamentato fosse insussistente o comunque irrilevante. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di redditi d’impresa, l’allocazione contabile degli immobili-merce dipende dalla loro destinazione economica e non dal solo fatto che siano ultimati; in particolare, le opere non ancora definitivamente liquidate non possono essere automaticamente iscritte come ricavi per il solo fatto della loro ultimazione. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi introduttivi dei contribuenti rimasti in causa, annullando gli avvisi di accertamento. Le spese sono state regolate con estinzione per la ricorrente che aveva definito la lite, compensazione delle spese di merito tra gli altri contribuenti e l’Agenzia, e condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei contribuenti vittoriosi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di redditi d’impresa, la classificazione contabile degli immobili-merce non dipende in via automatica dal fatto che l’opera sia ultimata, ma dalla concreta destinazione economica impressa al bene e dalla sua effettiva collocazione nel ciclo aziendale.
  • Le opere appaltate di durata ultrannuale vanno imputate tra i ricavi solo quando il corrispettivo sia stato definitivamente liquidato; se la liquidazione non è definitiva, il valore residuo resta nelle rimanenze.
  • La distinzione fiscale tra ricavi e rimanenze non può essere risolta sulla base del solo stato di avanzamento fisico dell’immobile, ma richiede di verificare se vi sia stata una cessione o una liquidazione del corrispettivo rilevante ai fini reddituali.
  • Il vizio di motivazione della sentenza di merito è insussistente o irrilevante quando il giudice d’appello, pur criticando la decisione di primo grado, abbia comunque esaminato e condiviso nel merito gli elementi posti a base dell’accertamento.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, annullando direttamente gli atti impositivi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.