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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26635/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e del suo legale rappresentante per Irpef, Ires, Irap e Iva relativi agli anni d’imposta 2007-2009. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto l’appello incidentale del contribuente e annullato integralmente gli atti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) errata qualificazione, ai fini dell’ammortamento, di una gru di cantiere come mezzo di trasporto anziché come impianto di sollevamento, con conseguente applicazione di un coefficiente di ammortamento ritenuto non corretto; (2) erronea applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% a immobili realizzati in appalto, sostenendo che gli immobili residenziali erano in realtà beni strumentali destinati ad attività turistica/commerciale e non a uso abitativo agevolabile; (3) illegittima applicazione dell’aliquota IVA del 4% su un unico contratto di appalto avente a oggetto un intero fabbricato con più unità abitative, poiché non era identificabile quale unità fosse destinata a prima casa del committente. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato deducendo: violazione delle garanzie dell’art. 12 dello Statuto del contribuente per durata dell’accesso e mancato esame documentale presso il professionista indicato; illegittima motivazione per relationem dell’avviso di accertamento sulla base del PVC della Guardia di Finanza; omesso esame integrale delle osservazioni presentate in fase di verifica e conseguente vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinti, per intervenuta definizione agevolata della lite ex d.l. n. 119 del 2018, i giudizi relativi a tre avvisi di accertamento (nn. TBA01A101524, TBA03A101743, TBA03A101745), compensando le spese di tali giudizi. Quanto all’avviso n. TBA01A101781, non definito in via agevolata, la Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, assorbendo i primi due, ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla pretesa di applicare l’aliquota IVA del 4%. La Corte ha ritenuto che, in presenza di un unico contratto di appalto avente ad oggetto un fabbricato con pluralità di unità abitative e senza accertamento della destinazione a prima casa di una specifica unità in favore di uno specifico soggetto, non fosse applicabile l’aliquota agevolata del 4%. Le spese di merito tra Agenzia e contribuente sono state compensate; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In presenza di definizione agevolata della controversia con perfezionamento dei presupposti di legge e mancata istanza di trattazione, il processo si estingue e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, con assorbimento dei motivi relativi agli atti oggetto della definizione.
  • L’agevolazione IVA per la prima casa presuppone l’individuazione di una specifica unità abitativa destinata a tale uso in favore di un determinato soggetto; non può essere riconosciuta in via generica per un intero appalto che riguardi più unità immobiliari senza prova e accertamento di tale destinazione per la singola unità.
  • Quando un contratto di appalto ha ad oggetto un fabbricato composto da più unità, l’unicità del contratto e del committente non consente di applicare automaticamente l’aliquota agevolata del 4% a tutte le unità, se non è identificabile l’effettiva destinazione a prima casa.
  • Le verifiche fiscali: il termine di permanenza degli operanti presso la sede del contribuente è ordinatorio, salvo espressa previsione di perentorietà o sanzione di nullità; la nullità dell’atto può derivare solo da violazioni che incidano in modo sostanziale sulle garanzie difensive o siano espressamente sanzionate dalla legge.
  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, con rinvio al PVC della Guardia di Finanza, è legittima se l’atto recepisce conclusioni già note al contribuente e non compromette il contraddittorio; l’Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è obbligato a darne conto espressamente nell’avviso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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