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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33622/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a una società beneficiaria di scissione parziale di una cartella di pagamento per IVA e IRAP riferita a un periodo d’imposta anteriore alla scissione, originariamente ascrivibile alla società scissa. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, in sintesi: (1) che in appello fosse stata introdotta una questione nuova in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché mancavano in primo grado e nella cartella indicazioni sulla notifica alla società scissa e su precedenti atti impositivi; (2) che la cartella notificata alla beneficiaria non fosse stata preceduta da avviso di accertamento nei suoi confronti, con violazione degli artt. 6 e 7 L. n. 212 del 2000 e delle norme sul procedimento di accertamento e riscossione; (3) che la notifica tempestiva della cartella al solo obbligato principale non producesse effetti verso l’altro coobbligato e che il giudice d’appello avesse omesso di pronunciarsi su prescrizione e decadenza, dovendo l’amministrazione rispettare i termini anche nei confronti della società beneficiaria. Le resistenti hanno sostenuto la legittimità della riscossione nei confronti della beneficiaria, senza necessità di ulteriori avvisi o rinnovazioni della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato unitariamente tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, in caso di scissione societaria parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione; per tale ragione l’amministrazione può richiedere il pagamento mediante cartella senza dover notificare alla beneficiaria un ulteriore avviso di accertamento o integrare la motivazione con adempimenti ulteriori. La Corte ha ritenuto che la disciplina tributaria speciale consenta alla beneficiaria di partecipare ai procedimenti riguardanti la scissa e di contestare la pretesa in sede di impugnazione della cartella, senza che ciò imponga all’erario un doppio segmento procedimentale. Ha inoltre escluso che la notifica della cartella al coobbligato debba avvenire autonomamente per evitare decadenza, perché la cartella si collega al ruolo già formato nei confronti del debitore principale e, per legge, è notificabile anche al coobbligato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità in appello di questioni nuove; la Corte non accoglie la censura perché la questione attiene alla legittimità della riscossione verso la beneficiaria

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    invocato per pretendere la previa conoscenza dell’atto impositivo; la Corte ritiene non necessario un ulteriore avviso nei confronti della beneficiaria

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato a fini motivazionali; non impone, nella fattispecie, oneri ulteriori all’amministrazione oltre quelli già assolti verso la scissa

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sul procedimento di controllo/riscossione, ma ritenuto non ostativo alla notifica della cartella alla beneficiaria

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente; la Corte lo coordina con il regime speciale della scissione e della solidarietà tributaria

  • art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente; non comporta la necessità di un nuovo avviso alla beneficiaria

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, in relazione alla riscossione e ai termini

  • art. 13 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte chiarisce che la cartella al coobbligato si collega al ruolo già formato verso il debitore principale

  • art. 23 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza effetto decisivo nel caso concreto

  • art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza effetto decisivo nel caso concreto

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    la cartella va notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato entro il termine previsto; la notifica al coobbligato è autonomamente prevista e la cartella vale come notificazione del ruolo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte non ravvisa vizio decisivo perché il tema della prescrizione/decadenza è risolto in senso sfavorevole alla ricorrente

  • art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986

    norma cardine: per i debiti tributari anteriori alla scissione gli accertamenti e i procedimenti si svolgono verso la scissa, mentre le beneficiarie possono partecipare senza oneri di avvisi ulteriori; la disciplina consente la riscossione nei loro confronti

  • art. 15 d.lgs. n. 472 del 1997

    conferma la solidarietà illimitata delle beneficiarie per le somme dovute per violazioni tributarie della scissa

  • art. 2506-bis c.c.

    richiamato in comparazione con la diversa disciplina delle obbligazioni civili, che invece prevede limiti di responsabilità

  • art. 2506-quater c.c.

    richiamato in comparazione con la diversa disciplina delle obbligazioni civili, che invece prevede limiti di responsabilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo, ma il testo disponibile è troncato

Massime di principio

  • In caso di scissione societaria parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione.
  • Per i debiti fiscali anteriori alla scissione, l’amministrazione finanziaria può notificare la cartella di pagamento alla società beneficiaria senza doverle previamente notificare un nuovo avviso di accertamento o ripetere gli adempimenti già compiuti nei confronti della scissa.
  • La disciplina speciale della scissione attribuisce alle società beneficiarie una facoltà di partecipazione e conoscenza dei procedimenti accertativi svolti verso la scissa, sufficiente a preservarne il diritto di difesa senza imporre maggiori oneri motivazionali o comunicativi all’erario.
  • La notifica dell’avviso di accertamento o del ruolo al debitore principale consente la successiva riscossione anche nei confronti del coobbligato, senza necessità di una nuova notifica autonoma per evitare decadenza, quando la legge espressamente preveda la notifica della cartella anche al coobbligato.
  • La pretesa tributaria già consolidata verso la società scissa si estende alla beneficiaria anche se questa è stata costituita successivamente alla notifica dell’atto originario, perché il regime di solidarietà nasce direttamente dalla legge e non da un’obbligazione di fatto proprio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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