Sentenza del 29/07/2024 n. 21163 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento di € 1.814.004,80, relativa al 2011, emessa sulla base di accertamenti societari per gli anni 2004, 2005 e 2006 divenuti definitivi, e gli avvisi ai soci per Irpef e addizionali relativi al 2005, fondati sull’attribuzione ai soci di maggiori utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa. I contribuenti impugnarono la sentenza della CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 4307/16/2016, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla CTP di Siracusa. Con otto motivi contestarono, in sintesi, la notifica postale degli accertamenti societari e il rispetto delle formalità di irreperibilità; la notifica dell’accertamento 2006; la sottoscrizione e il ritiro dell’atto societario; la mancata allegazione ai loro avvisi di tutta la documentazione dell’accertamento societario; l’assoggettamento a Irpef di redditi da partecipazioni non qualificate e la quantificazione del reddito; nonché la condanna solidale alle spese. Riscossione Sicilia propose ricorso incidentale, lamentando che le spese d’appello fossero state liquidate sotto i minimi tariffari senza motivazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale: ha ritenuto legittima la notifica degli accertamenti a mezzo raccomandata senza necessaria intermediazione del messo o dell’ufficiale giudiziario; ha considerato correttamente gestita l’irreperibilità relativa e ha rilevato che le contestazioni sulla veridicità delle attestazioni di notifica richiedevano querela di falso. Per l’accertamento 2006, la relata richiamava espressamente l’art. 140 c.p.c., rinvio sufficiente a documentarne gli adempimenti; anche la contestazione della loro effettiva esecuzione avrebbe richiesto querela di falso. La censura sulla sottoscrizione e sul ritiro dell’atto societario è stata assorbita o comunque superata dalla definitività dell’accertamento. È stata giudicata sufficiente la motivazione per relationem degli avvisi ai soci, poiché il PVC era riprodotto nel contenuto essenziale e i soci potevano consultare la documentazione sociale. È stato escluso che la disciplina invocata per le partecipazioni non qualificate impedisse la tassazione dei maggiori utili extracontabili attribuiti ai soci, salva la prova che gli utili fossero rimasti in società o fossero stati reinvestiti. La censura sulla tassazione del reddito societario già assoggettato a imposta è stata dichiarata inammissibile, anche perché la riduzione al 40% dell’imponibile teneva conto della tassazione societaria. È stata inoltre respinta la contestazione delle spese solidali, in ragione della riunione dei ricorsi e della comunanza delle difese. È stato invece accolto il ricorso incidentale di Riscossione Sicilia: la CTR aveva liquidato € 10.000,00, sotto il minimo indicato di € 14.836,00 per il valore della causa, senza motivare lo scostamento. La sentenza è stata cassata limitatamente alle spese d’appello e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuova liquidazione o per conferma adeguatamente motivata e per le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura relativa alla notifica degli accertamenti societari non ha condotto all’accoglimento del ricorso; la Corte ha ritenuto infondate le contestazioni sulla modalità postale e sulle formalità di notifica.
Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Quanto alla ritualità della notifica degli avvisi d'accertamento a mezzo del servizio postale, questa corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato la piena legittimità e regolarità delle notifiche a mezzo posta con raccomandata, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale.
Gli avvisi di accertamento possono essere notificati direttamente a mezzo raccomandata postale, senza che sia necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale.
La disciplina dell’irreperibilità assoluta non era applicabile: la situazione descritta era di irreperibilità relativa, per temporanea assenza, e la procedura postale seguita è stata ritenuta regolare.
Art. 14 della legge n. 890 del 1982
La relativa censura è stata assorbita dal rigetto del primo motivo, poiché riproponeva le critiche alla regolarità della notifica postale e all’identificazione del soggetto che aveva ritirato il plico.
Con il richiamo espresso della norma, ne è stato incontrovertibilmente richiamato l'intero contenuto, i cui adempimenti risultano pertanto sinteticamente riportati come eseguiti dal messo notificatore.
La relata può attestare gli adempimenti di notifica mediante il richiamo espresso all’art. 140 c.p.c., senza dover descrivere analiticamente ciascuna formalità. La contestazione dell’effettivo svolgimento delle attività attestate dal messo richiede querela di falso.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La censura collegata alla notifica dell’accertamento 2006 è stata respinta: la relata richiamava l’art. 140 c.p.c. e la contestazione dell’attività attestata dal messo avrebbe richiesto querela di falso.
Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È infatti lo stesso art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 che, nell'ultima parte del comma 2, prevede come "se la motivazione fa riferimento a un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".
Se l’atto impositivo rinvia a un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest’ultimo va allegato, salvo che l’atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale. Non occorre allegare l’intero materiale probatorio quando le contestazioni sono comprensibili e il contribuente può difendersi.
Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La disposizione applica il medesimo criterio di motivazione per relationem: l’allegazione dell’atto richiamato non è necessaria se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’atto notificato.
Ciò perché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Il diritto del socio di consultare la documentazione societaria contribuisce a garantire la possibilità di conoscere l’accertamento presupposto e di predisporre la difesa contro il conseguente accertamento personale.
Art. 47 del D.P.R. n. 917 del 1986
La disciplina invocata per i redditi da partecipazioni non qualificate non esclude la tassazione in capo ai soci degli utili extracontabili attribuiti presuntivamente; resta possibile provare che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società.
Art. 59 del D.P.R. n. 917 del 1986
La riduzione dell’imponibile occultato attribuito ai soci al 40% è stata considerata coerente con la disciplina applicata e idonea a tenere conto delle imposte già pagate dalla società.
Art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973
La pretesa che i redditi dei soci dovessero essere assoggettati a ritenuta alla fonte non è stata accolta per gli utili extracontabili attribuiti ai soci; resta salva la prova della mancata distribuzione.
Art. 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 917 del 1986
L’esclusione dalla base imponibile invocata dai soci per redditi soggetti a ritenuta non opera, secondo la decisione, rispetto all’attribuzione presuntiva di utili extracontabili della società.
Art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. limita il vizio di omesso esame al fatto decisivo e discusso tra le parti; la censura sulla tassazione del reddito societario già assoggettato a imposta non rientrava nel perimetro dedotto e risultava inoltre carente di indicazione della tempestiva proposizione della questione.
La contestazione della liquidazione solidale delle spese è stata respinta nel caso concreto: dopo la riunione si era formato un litisconsorzio necessario processuale e le difese avevano evidenziato la comunanza degli interessi.
Si è infatti affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.
La liquidazione entro i parametri tariffari è rimessa alla discrezionalità del giudice; se invece l’importo è ridotto al di sotto del minimo o aumentato oltre il massimo, occorre motivare lo scostamento e la sua misura.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso principale sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La notifica degli atti tributari a mezzo raccomandata può essere eseguita senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale.
- Occorre distinguere l’irreperibilità relativa, dovuta a temporanea assenza, da quella assoluta: la procedura applicabile dipende dalla situazione concreta risultante dagli atti di notifica.
- Quando la relata attesta il compimento delle formalità notificatorie, la contestazione della veridicità dell’attestazione del pubblico ufficiale va proposta con querela di falso; il semplice dissenso non basta.
- Un avviso rivolto al socio e fondato sull’accertamento della società può rinviare per relationem all’atto societario, purché ne riproduca il contenuto essenziale. Non è indispensabile allegare tutta la documentazione probatoria, se il contribuente può comprendere la pretesa e organizzare la difesa.
- Nelle società a responsabilità limitata, il diritto del socio di consultare la documentazione sociale è rilevante nel valutare se il rinvio all’accertamento societario abbia garantito un’effettiva possibilità di difesa.
- I maggiori utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa possono essere attribuiti ai soci; questi possono contrastare l’attribuzione provando che gli utili non furono distribuiti, ma rimasero accantonati o furono reinvestiti.
- La riduzione dell’imponibile attribuito ai soci può tenere conto della tassazione già applicata alla società; per contestare una diversa quantificazione occorre formulare una censura processualmente ammissibile e indicare dove la questione sia stata tempestivamente sollevata.
- La riunione di controversie può determinare una comunanza processuale di interessi e difese rilevante per la ripartizione delle spese; la valutazione dipende dalla concreta conduzione del processo.
- Il giudice può liquidare le spese entro i limiti tariffari senza motivare uno scostamento; se scende sotto il minimo o supera il massimo, deve invece giustificare lo scostamento e la relativa misura.
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