Sentenza del 29/07/2024 n. 21087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della verifica della Guardia di Finanza relativa ai periodi d’imposta 1996-luglio 2001, alla società furono contestate fatture per operazioni inesistenti e altre violazioni IVA. L’accertamento, divenuto definitivo, recuperava IVA per € 8.168,00 su operazioni imponibili senza indicazione dell’imposta, € 118.234,31 su operazioni fatturate senza IVA sulla base di false dichiarazioni d’intento ed € 1.730.072,48 per detrazioni relative a operazioni inesistenti; furono irrogate sanzioni complessive di € 2.320.594,49. A.A. impugnò l’atto sanzionatorio personale, sostenendo, tra l’altro, difetto di motivazione e di prova della propria responsabilità, errata ripartizione dell’onere probatorio, mancata produzione del PVC, irrilevanza della sola carica amministrativa, efficacia del decreto penale di archiviazione e violazione del ne bis in idem. La Cassazione, con ordinanza n. 4140 del 15 ottobre 2020, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia, stabilendo che il presidente del consiglio di amministrazione risponde delle sanzioni salvo prova dell’assenza di colpa; la CTR dell’Emilia-Romagna, in sede di rinvio, accolse quindi l’appello dell’Ufficio. A.A. ha impugnato in Cassazione la decisione di rinvio con quattro motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati: le censure erano formulate in modo cumulativo e non autosufficiente e non superavano il principio vincolante fissato nell’ordinanza di rinvio. Il terzo motivo, relativo alla responsabilità attribuita in ragione della carica e all’art. 2049 c.c., è stato rigettato: il presidente risponde anche in caso di ripartizione interna dei compiti, salvo prova dell’assenza di colpa, che il contribuente non ha fornito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato: non era dimostrata la tempestiva deduzione del ne bis in idem; il decreto di archiviazione, fondato sulla prescrizione dei reati, non equivale a una sentenza assolutoria né prova l’estraneità alle violazioni. È stata inoltre respinta l’eccezione di tardività del controricorso dell’Agenzia, considerata la sospensione generale dei termini prevista dalla legge n. 197/2022; la dedotta lesione del diritto di difesa non era accompagnata da concrete conseguenze pregiudizievoli. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia € 22.000 di spese, oltre spese prenotate a debito, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.
Norme richiamate
Articoli 5 e 11, comma 2, del D.Lgs. 472/1997
Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali risponde, anche in caso di una mera ripartizione interna dei compiti, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme tributarie, ove manchi, da parte sua, la prova dell'assenza di colpa.
La responsabilità sanzionatoria dell’amministratore non richiede che l’Ufficio dimostri direttamente dolo o colpa specifica: la colpa, anche nella forma della negligenza e del difetto di vigilanza, si presume in relazione al ruolo ricoperto e spetta all’amministratore dimostrarne l’assenza.
Articolo 7, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003
La responsabilità delle persone giuridiche per fatti commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, ma contestati successivamente o le cui sanzioni siano irrogate successivamente ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. cit., non contrasta con il principio di legalità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, il cui art. 11, comma 1, contemplava già una forma di "responsabilità rafforzata" tra l'autore materiale della violazione e la società o ente dotato di personalità giuridica, prescrivendone l'obbligo solidale al pagamento delle sanzioni; e d'altronde il D.L. n. 269 del 2003 pone le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica, oltre che ai sensi dell'art. 7, comma 1, anche per la previsione del comma 3, che fa salve, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 472 cit.
Per le violazioni anteriori alla riforma del 2003, ma contestate o sanzionate successivamente, il regime non viola il principio di legalità: la disciplina previgente già prevedeva una responsabilità solidale tra autore materiale ed ente, mentre il D.L. 269/2003 pone le sanzioni a carico della persona giuridica secondo i limiti indicati dalla norma.
Articolo 2697 c.c.
Alla stregua di quanto rilevato nell'ordinanza rescindente, è sufficiente l'allegazione, da parte dell'Agenzia, delle violazioni e della carica di presidente del consiglio d'amministrazione rivestita dal contribuente a far presumere la prova della sua colpa, che può estrinsecarsi anche in termini di negligenza, spettando poi al contribuente di offrire la prova contraria.
Nel caso deciso, una volta allegate le violazioni e la carica di presidente, incombe sul contribuente dimostrare l’assenza di colpa. Non è quindi l’Ufficio a dover provare in via diretta ogni condotta colpevole dell’amministratore.
Articolo 1, comma 199, della L. 197/2022
Preliminarmente deve rilevarsi che il controricorso agenziale non è inammissibile per tardività, come eccepito in memoria, atteso che l'art. 1, comma 199, L. n. 197 del 2022 prevede una causa di sospensione dei termini di portata generale, ossia non collegata, a differenza di quanto assunto dal contribuente, al negativo esperimento del tentativo di definizione agevolata.
La sospensione dei termini prevista dalla disposizione ha portata generale e non dipende dal mancato esito del tentativo di definizione agevolata; nel caso concreto ha escluso la tardività del controricorso dell’Agenzia.
Articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È inammissibile sia perché proposto per un vizio (anomalia motivazionale) non consentito né dal paradigma censorio dedotto né da quello, astrattamente più appropriato, dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso deve essere ricondotto al corretto vizio previsto dall’art. 360 c.p.c.; l’anomalia motivazionale non può essere denunciata sotto un paradigma processuale che non la consente.
Articolo 115 c.p.c.
Le doglianze relative all’uso delle prove non hanno condotto a cassazione: erano formulate in modo cumulativo e non autosufficiente e, per quanto riguardava il PVC, non risultava dimostrato che la questione della sua mancata produzione fosse stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi.
Articolo 116 c.p.c.
La valutazione del decreto di archiviazione non integra di per sé una violazione delle regole di valutazione della prova. Il giudice tributario può apprezzare gli atti penali come elementi probatori, ma il decreto di archiviazione non ha efficacia di giudicato e, se fondato sulla prescrizione, non dimostra l’assenza di responsabilità tributaria.
Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è integralmente rigettato, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il presidente del consiglio di amministrazione può rispondere delle sanzioni tributarie per violazioni commesse nell’attività societaria anche se le mansioni operative sono state delegate o ripartite internamente; la delega, da sola, non prova l’assenza di colpa.
- Dopo che l’Amministrazione abbia allegato le violazioni e il ruolo apicale dell’amministratore, quest’ultimo deve fornire elementi concreti di esonero, quali un’effettiva organizzazione dei controlli e una vigilanza diligente; la mera negazione della responsabilità o il richiamo a deleghe interne non sono sufficienti.
- Il decreto penale di archiviazione, soprattutto quando fondato sulla prescrizione, non equivale a un’assoluzione nel merito e non vincola il giudice tributario; può avere rilievo probatorio solo nei limiti della sua concreta motivazione e del suo contenuto.
- Il principio del ne bis in idem non opera per il solo fatto che vi sia stato un procedimento penale: occorre allegare e dimostrare una decisione rilevante e l’identità del fatto e dei profili sanzionatori, oltre a rispettare le preclusioni processuali applicabili.
- Nel giudizio di rinvio le parti sono vincolate ai principi stabiliti dalla Cassazione e non possono introdurre nuove domande o eccezioni, salvo che siano rese necessarie dalla decisione rescindente.
- In Cassazione le censure devono essere distinte, pertinenti al vizio denunciato e autosufficienti: chi richiama atti o documenti deve indicarne e riprodurne le parti rilevanti, e una questione non può essere introdotta tardivamente mediante memoria.
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