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Sentenza

Sentenza del 29/07/2024 n. 21146 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione che applicava l’imposta di registro proporzionale del 3% a un finanziamento soci infruttifero di 10.000.000 euro, concluso verbalmente e menzionato in un verbale di assemblea straordinaria presentato per la registrazione. Il finanziamento era stato rinunciato e imputato a riserva, poi utilizzata per liberare integralmente l’aumento di capitale. Vegitalia sosteneva che l’enunciazione non fosse tassabile perché gli effetti del finanziamento erano cessati, e contestava inoltre l’omessa pronuncia su un motivo d’appello, l’ultrapetizione e la mancata applicazione dell’alternatività IVA/registro.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri tre. Ha stabilito che, quando l’atto che enuncia il finanziamento realizza anche la sua definitiva imputazione a capitale e ne determina la cessazione degli effetti, opera l’esclusione prevista dall’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986: il finanziamento non è assoggettato a imposta di registro per enunciazione. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1248/2020, che aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate per la sopravvenienza della pertinente giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 2

    L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

    L’enunciazione di un finanziamento verbale non comporta imposta di registro se l’atto che lo menziona ne determina anche la cessazione degli effetti, ad esempio mediante la definitiva imputazione della somma a capitale. Se l’utilizzo del credito è solo parziale, può essere tassata per enunciazione la parte del finanziamento che resta effettivamente dovuta.

Massime di principio

  • Per applicare l’esclusione dall’imposta di registro prevista dall’art. 22, comma 2, occorre verificare se gli effetti del contratto verbale enunciato siano già cessati o cessino proprio in forza dell’atto presentato per la registrazione.
  • La rinuncia alla restituzione e la definitiva imputazione del finanziamento soci a capitale possono estinguere il rapporto di finanziamento e mutare la causa della somma versata; in tal caso l’enunciazione nel verbale societario non giustifica la tassazione proporzionale del finanziamento.
  • Se l’importo è utilizzato solo in parte per l’aumento di capitale e permane un debito restitutorio per la quota residua, l’imposta per enunciazione può riguardare soltanto la parte del finanziamento ancora efficace.
  • Quando il motivo accolto è sufficiente a definire la controversia, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti e il giudice di legittimità può decidere direttamente nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

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