Sentenza del 29/07/2024 n. 21104 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. impugnava le sanzioni tributarie contestategli per gli anni 2007 e 2008, pari complessivamente a 8.139.026,25 euro, in relazione a dichiarazioni IVA infedeli e a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Pesaro e dell’appello da parte della CTR delle Marche, in Cassazione ha dedotto: violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe descritto motivi d’appello diversi da quelli proposti; violazione delle regole sulla trattazione e deliberazione, poiché la causa era stata discussa in tre udienze e la decisione era stata pronunciata oltre sei mesi dopo l’ultima udienza e depositata circa un anno dopo; omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità delle sanzioni ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sui tempi della decisione: il termine di trenta giorni previsto per il rinvio della deliberazione in camera di consiglio non è assistito da una sanzione processuale e la sua violazione può rilevare, al più, sul piano disciplinare. Ha respinto anche le censure di omessa pronuncia: benché la CTR avesse inizialmente riassunto in modo non corretto alcuni motivi d’appello e avesse trattato una questione non devoluta, la motivazione aveva comunque risposto alle questioni effettivamente proposte, compresa quella sulla responsabilità sanzionatoria personale. La ricostruzione di merito, non efficacemente contestata, aveva qualificato By E.E. come società cartiera inserita in una frode con fatture soggettivamente inesistenti e A.A. come suo dominus e amministratore di fatto, operante nel proprio interesse tramite la società-schermo. Perciò non si applicava la regola eccezionale che pone le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate in 25.000 euro oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione impugnata era la sentenza della CTR delle Marche che aveva rigettato l’appello contro la sentenza della CTP di Pesaro del 6 luglio 2017.
Norme richiamate
Art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Ora, prevista la riserva di decisione dal correttamente evocato, dalla CTR, art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 ("Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni"), nessuna sanzione processuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che "in limine" può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari.
Il termine di trenta giorni per rinviare la deliberazione in camera di consiglio non comporta, se superato, la nullità della decisione o altra sanzione processuale; la violazione può assumere rilievo soltanto sul piano disciplinare.
Art. 7, comma 1, D.L. n. 269/2003
Invero, vale la premessa secondo cui l'art. 7, comma 1, D.L. n. 269 del 2003 detta una norma di carattere eccezionale: esclusivo riferimento al "rapporto fiscale proprio d(ell'ente dotato di) personalità giuridica", presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio dell'ente, che rappresenta od amministra. Solo tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico dell'ente quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal rappresentante o dall'amministratore.
La responsabilità esclusiva della società presuppone che la persona fisica abbia commesso la violazione nell’interesse e a beneficio dell’ente. Se invece la società è una cartiera o uno schermo e l’amministratore di fatto agisce a proprio vantaggio, tale deroga non opera e la sanzione può colpire la persona fisica.
Art. 112 c.p.c.
Alla luce di quanto innanzi, è da escludersi che la CTR sia incorsa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, denunciata nel primo motivo di ricorso, avendo tutti i motivi d'appello trovato risposta ad opera nella sentenza impugnata.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando, pur riassumendo in modo inesatto le doglianze, il giudice esamina e decide effettivamente tutte le questioni devolute.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto per la deliberazione in camera di consiglio, quando la legge non vi collega espressamente una nullità o altra sanzione processuale, non rende di per sé invalida la sentenza; può avere conseguenze disciplinari.
- Un errore nella descrizione dei motivi d’appello non determina automaticamente violazione dell’art. 112 c.p.c.: occorre verificare se il giudice abbia comunque esaminato e deciso le domande e le questioni effettivamente sottoposte.
- La responsabilità sanzionatoria esclusiva della persona giuridica presuppone che l’autore materiale abbia agito per l’interesse e a beneficio dell’ente. Se la società è una cartiera o uno schermo utilizzato dall’amministratore di fatto per un vantaggio personale, la responsabilità può ricadere sulla persona fisica.
- La qualificazione di una società come cartiera e l’individuazione del dominus possono essere sostenute da elementi probatori anche presuntivi, quali l’assenza di una reale struttura produttiva e operativa, i flussi di fatture e denaro, i collegamenti societari e il controllo sostanziale esercitato da soggetti diversi dagli amministratori formali.
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