Sentenza del 29/07/2024 n. 21149 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione che aveva applicato l’imposta di registro proporzionale del 3% a un finanziamento infruttifero di 10.000.000 euro, concluso verbalmente tra socio e società e menzionato nel verbale di assemblea straordinaria presentato per la registrazione. La somma era stata già destinata, mediante rinuncia del socio alla restituzione e imputazione a riserva, alla sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale. Vegitalia sosteneva che, quando il finanziamento veniva enunciato, i suoi effetti erano già cessati o cessavano proprio in virtù dell’atto enunciante e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per tassarlo. Aveva inoltre dedotto l’omessa pronuncia sul fatto che l’atto rilevante fosse il conferimento, la ultrapetizione sulla qualificazione del finanziamento come infruttifero e la violazione del principio di alternatività IVA/registro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri tre. Ha cassato la sentenza n. 1248/2020 della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva rigettato l’appello, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario di Vegitalia contro l’avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l’imputazione definitiva del finanziamento all’aumento di capitale, con mutamento della causa della somma e cessazione dell’obbligo di restituzione, faceva cessare gli effetti del finanziamento in virtù dell’atto che lo enunciava: operava quindi la causa di non imponibilità prevista dall’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti per la sopravvenienza, nel corso della causa, della pertinente giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 2
L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
L’enunciazione di un contratto verbale non comporta imposta di registro se gli effetti del contratto sono già cessati o cessano per effetto dello stesso atto che lo menziona. Nel caso deciso, la definitiva imputazione del finanziamento all’aumento di capitale ha estinto il rapporto restitutorio e mutato la causa della somma.
Massime di principio
- Quando un finanziamento verbale del socio viene menzionato in un atto presentato per la registrazione, occorre verificare se il rapporto di finanziamento sia ancora efficace al momento dell’enunciazione o se cessi proprio in virtù dell’atto enunciante.
- La rinuncia alla restituzione e l’imputazione definitiva della somma a capitale possono estinguere il finanziamento, poiché ne mutano la causa; in tale ipotesi opera la non imponibilità prevista dall’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
- Se l’utilizzo per l’aumento di capitale è solo parziale, la tassazione per enunciazione può riguardare la quota non utilizzata che resta soggetta all’obbligo di restituzione. La decisione, quindi, non esclude in assoluto l’imposta quando il finanziamento sopravvive, in tutto o in parte.
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