Sentenza del 29/07/2024 n. 21109 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato la contestazione di sanzioni per € 1.865.842,50, relative all’IVA dell’anno 2007 e alla dichiarazione infedele di BY B.B. Srl, sostenendo di non poter rispondere, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997, di violazioni attribuite alla società, della quale era indicato come amministratore di fatto e socio occulto. In cassazione ha proposto quattro motivi: violazione delle regole processuali per i rinvii della deliberazione e la mancata riunione delle cause; motivazione apparente e ultrapetizione, oltre a omessa pronuncia; mancata applicazione dell’esclusione di responsabilità personale prevista dall’art. 7 del D.L. 269/2003; infine, violazione delle norme sull’onere e sulla valutazione della prova e sulla contestazione delle sanzioni, contestando la prova della frode e del proprio ruolo nella società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il superamento del termine di trenta giorni per deliberare dopo la riserva non comporta una sanzione processuale, e riunione o separazione delle cause rientrano nella discrezionalità del giudice; la notificazione anticipata della sentenza favorevole è facoltà della parte vittoriosa. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui cumula vizi diversi e comunque infondato: la motivazione della CTR è effettiva e riferita anche a BY B.B.; la pronuncia sulla questione dell’atto ante tempus costituisce ultrapetizione, ma non determina la nullità dell’intera sentenza né un pregiudizio concreto. Il terzo motivo è infondato: la CTR ha implicitamente respinto l’eccezione relativa all’art. 7 del D.L. 269/2003, accertando che BY B.B. era una cartiera utilizzata come schermo per il vantaggio personale del suo dominus di fatto, circostanza che esclude la limitazione della responsabilità alla società. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, cumulo di censure eterogenee e richiesta di rivalutare i fatti; è comunque infondato, perché la CTR ha ricostruito il ruolo di BY B.B. nella filiera di fatture soggettivamente inesistenti e il ruolo di A.A. nel gruppo. A.A. è stato condannato a rifondere le spese all’Agenzia; sussistono inoltre i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 35, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
prevista la riserva di decisione dal correttamente evocato, dalla CTR, art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 ("Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni"), nessuna sanzione processuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che "in limine" può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari.
Il termine di trenta giorni per rinviare la deliberazione dopo la riserva non è assistito da una sanzione processuale: il suo superamento può rilevare, al più, sul piano disciplinare.
Art. 7, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
l'art. 7, comma 1, D.L. n. 269 del 2003 detta una norma di carattere eccezionale che, con esclusivo riferimento al "rapporto fiscale proprio d(ell'ente dotato di) personalità giuridica", presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio dell'ente, che rappresenta od amministra. Solo tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico dell'ente quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal rappresentante o dall'amministratore.
La sanzione è posta esclusivamente a carico dell’ente quando la persona fisica ha agito nel suo interesse e a suo beneficio. Se invece l’ente è un mero schermo e l’autore agisce per un vantaggio personale, viene meno la ragione della deroga.
Art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Viceversa, "qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio", non ricorrendo la "ratio" dell'art. 7 D.L. n. 269 del 2003, diretto a limitare la responsabilità in capo all'ente, si ripristina la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce l'autore dell'illecito.
Quando l’amministratore di fatto utilizza la società come schermo e agisce per proprio vantaggio, si applica la regola generale della responsabilità personale per l’illecito, anche rispetto alle sanzioni riferibili alla società.
Art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Vero è, come denunciato nella lett. a) della seconda parte del secondo motivo, che la CTR cade in ultrapetizione, pronunciando su una questione (quella dell'emissione dell'atto "ante tempus") non devolutale; non basta tuttavia un tale errore a travolgere l'intera motivazione della sentenza, tanto più che, proposta la doglianza in altri processi celebrati congiuntamente, lo stesso contribuente ne avverte la natura di mera svista, da cui il medesimo non ha ritratto, né rappresenta di aver ritratto, alcun nocumento.
La pronuncia su una questione non proposta costituisce ultrapetizione, ma nel caso concreto non comporta la nullità dell’intera decisione in assenza di un pregiudizio concreto.
Art. 112 c.p.c.
Vero è, come denunciato nella lett. a) della seconda parte del secondo motivo, che la CTR cade in ultrapetizione, pronunciando su una questione (quella dell'emissione dell'atto "ante tempus") non devolutale; non basta tuttavia un tale errore a travolgere l'intera motivazione della sentenza.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle questioni devolute; la violazione, tuttavia, non travolge automaticamente l’intera sentenza se non ha prodotto un pregiudizio rilevante.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omessa motivazione, nella cui categoria è da ascrivere la motivazione meramente apparente, è censurabile ai sensi, e nei soli limiti (palesemente non ricorrenti, per quanto subito si dirà, nella specie) dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La motivazione apparente è denunciabile come vizio motivazionale nei limiti previsti dal n. 5; non può essere validamente proposta cumulandola senza distinzione con la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il solo paradigma del n. 4.
Art. 36, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
quanto alla violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, espressamente cade nella denuncia di una pretesa inadeguatezza motivazionale, che tuttavia esula dal panorama dei motivi di ricorso per cassazione, non rientrando più nel paradigma del neppure invocato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che dà sfogo ai vizi motivazionali solo in termini di assenza o mera apparenza della motivazione.
La censura relativa all’obbligo di motivazione non consente di chiedere in cassazione una generale rivalutazione della sua adeguatezza: il vizio è rilevante nei limiti dell’assenza o apparenza della motivazione.
Art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 16 Dlgs. 472 del 1997 in riferimento al PVC, che già innanzi alla CTR il contribuente aveva lamentato essere "composto di 285 fogli per lo più contenenti dati affastellati ed incomprensibili", la stessa è pregiudicata, come detto in apertura, dal mancato congruo richiamo, o riassunto, del PVC, quantomeno nelle parti, o, esemplificativamente, in alcune delle parti, dimostrative della tesi.
La contestazione della procedura sanzionatoria basata sul PVC deve indicare e riprodurre o riassumere in modo sufficiente i passaggi pertinenti che sostengono la censura; un richiamo generico al documento non basta.
Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
in piana osservanza degli artt. 2697, 2727 e 2729, cod. proc. civ., che impongono un'analisi degli indizi scevra da parcellizzazioni e parziarietà, siccome anzi da ricondursi ad unità nell'ambito di un percorso logico-argomentativo coerente.
La prova presuntiva va valutata nel suo complesso e in modo coerente, senza isolare i singoli indizi; l’onere probatorio può essere assolto anche attraverso presunzioni, purché fondato su elementi convergenti.
Massime di principio
- La separazione o la riunione di cause connesse è normalmente una scelta discrezionale del giudice e non è di per sé sindacabile in cassazione.
- Il superamento del termine previsto per la deliberazione dopo la riserva non determina automaticamente la nullità della sentenza, se la legge non prevede una specifica sanzione processuale.
- La responsabilità sanzionatoria dell’ente è la regola quando l’autore materiale agisce nell’interesse dell’ente; se la società è una cartiera o uno schermo impiegato dall’amministratore per il proprio vantaggio, può tornare applicabile la responsabilità personale dell’autore.
- Per escludere la tutela prevista per l’ente non basta la sola qualifica formale di amministratore: occorrono elementi probatori, anche presuntivi, che dimostrino la natura fittizia o strumentale della società e il ruolo del soggetto che la controlla di fatto.
- La prova della partecipazione a una frode può essere ricostruita considerando congiuntamente flussi finanziari, fatture, rapporti tra società e altri indizi; in cassazione non è possibile sostituire con una diversa ricostruzione il giudizio di fatto motivato del giudice di merito.
- Una pronuncia su una questione non sottoposta al giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non comporta necessariamente la nullità dell’intera sentenza se l’errore non ha inciso concretamente sulla difesa o sull’esito.
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