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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07561/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi fallita per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del fallimento; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello del fallimento ritenendo l’atto illegittimo per decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, sul presupposto che non fosse applicabile il raddoppio dei termini. La CTR aveva valorizzato la disciplina sopravvenuta della legge di stabilità 2016, secondo cui, per i periodi d’imposta precedenti, il raddoppio opererebbe solo se la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro i termini ordinari, e aveva escluso che potesse applicarsi la clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973, 57 d.P.R. n. 633/1972, 2 d.lgs. n. 128/2015 e 1, comma 132, l. n. 208/2015, sostenendo che, per gli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, restava applicabile il previgente regime transitorio che faceva salvi gli effetti degli atti impositivi già notificati, a prescindere dal momento di presentazione della denuncia penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia. Ha poi precisato che la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 sul regime transitorio per i periodi d’imposta anteriori al 2016 riguarda solo le fattispecie non già coperte dal precedente regime transitorio del d.lgs. n. 128/2015. Poiché l’avviso era stato notificato il 9 maggio 2012, quindi ben prima del 2 settembre 2015, operava la clausola di salvezza dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, con conseguente irrilevanza del diverso criterio introdotto dalla legge di stabilità 2016. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità in relazione alla disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    I termini ordinari di decadenza per l’accertamento possono essere raddoppiati in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per reati tributari.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA si applica il medesimo meccanismo di raddoppio dei termini di accertamento previsto per le imposte dirette.

  • art. 37, commi 24 e 25, d.l. n. 223/2006

    Ha introdotto il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti, integrando le disposizioni su imposte dirette e IVA.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015

    "sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto"

    Costituisce la clausola transitoria che salva gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, rendendo inapplicabile la disciplina sopravvenuta che subordinava il raddoppio alla tempestiva denuncia.

  • art. 1, comma 132, l. n. 208/2015

    Il nuovo regime transitorio per i periodi d’imposta precedenti al 2016 si applica solo alle fattispecie non già regolate dalla clausola di salvezza del d.lgs. n. 128/2015.

  • art. 53 Cost.

    Il favor per il raddoppio dei termini viene ricondotto alla tutela della capacità contributiva.

  • art. 112 Cost.

    Il raddoppio è coerente con l’obbligo di esercitare l’azione penale e con l’interesse pubblico alla repressione dei reati.

  • art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.

    Le norme non operano retroattivamente in senso proprio; il raddoppio incide sui termini non ancora scaduti al momento dell’entrata in vigore della disciplina.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    La CTR lo aveva evocato per ritenere abrogata la precedente disciplina, ma la Cassazione ha escluso tale lettura in presenza della clausola transitoria di salvezza.

  • art. 331 c.p.p.

    La denuncia penale deve essere presentata quando vi sono fatti che impongono l’inoltro della notizia di reato.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Costituisce il catalogo dei reati tributari cui si collega il meccanismo del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria opera quando emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia, a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esito del procedimento penale.
  • Per gli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 restano salvi gli effetti dell’atto in base alla clausola transitoria dell’art. 2, comma 3, e non si applica retroattivamente la disciplina successiva della legge n. 208/2015.
  • La disciplina sopravvenuta sulla tempestività della denuncia penale per il raddoppio dei termini si applica solo alle fattispecie non coperte dal precedente regime transitorio, cioè quando l’atto impositivo non sia stato già notificato entro la data di entrata in vigore del decreto.
  • L’interpretazione della normativa sul raddoppio dei termini deve essere orientata a conciliare capacità contributiva e obbligatorietà dell’azione penale, salvaguardando però i diritti fondamentali del contribuente, in particolare il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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