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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07499/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento per le annualità 2006, 2007 e 2008 nei confronti del titolare di una ditta individuale di commercio di autoveicoli, recuperando II.DD., IRAP e IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, asseritamente inserite in una frode carosello mediante l’uso di imprese cartiere. I giudici di primo grado avevano rigettato i ricorsi del contribuente, mentre la CTR aveva accolto gli appelli e annullato gli atti. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente o gravemente illogica; (2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (3) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova di un accordo collusivo tra venditore e acquirente; (4) omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, con assorbimento del quarto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna anche per le spese. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente impostato la decisione sulla necessità di provare un accordo collusivo tra cedente e cessionario, mentre, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare anche per presunzioni che il fornitore fosse fittizio e che il contribuente sapesse o dovesse sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione fiscale; solo dopo tale prova grava sul contribuente l’onere della prova contraria. La motivazione della CTR è stata quindi cassata per errata ripartizione dell’onere probatorio e mancato esame degli indizi addotti dall’Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della CTR, pur criticabile, era percepibile

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione; non è stata ravvisata violazione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    evocato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce il limite del "minimo costituzionale"

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a proposito dell’obbligo di motivazione; non vi è nullità se il ragionamento del giudice è comprensibile

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare il modo di valutare le prove da parte della CTR

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione probatoria della CTR

  • art. 2727 c.c.

    richiamato sulle presunzioni semplici, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sulle presunzioni semplici e sul loro corretto governo

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per il potere di accertamento in materia di imposte dirette

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel quadro normativo dell’accertamento fiscale

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per l’accertamento IVA

  • art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997

    richiamato per l’accertamento IRAP

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; nella materia delle operazioni soggettivamente inesistenti la prova iniziale grava sull’Amministrazione, poi il contribuente deve fornire prova contraria

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contrasti irriducibili o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisibile, purché il percorso argomentativo sia percepibile.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere anche per presunzioni, dimostrando elementi oggettivi specifici dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che il fornitore era fittizio o che l’operazione era finalizzata all’evasione.
  • Non è necessario che l’Ufficio provi un accordo collusivo tra cedente e cessionario; ciò che rileva è la consapevolezza, effettiva o colpevolmente ignorata, del destinatario dell’operazione.
  • Una volta fornita dall’Amministrazione la prova presuntiva della fittizietà del fornitore e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell’evasione.
  • Nella valutazione della prova relativa alle frodi IVA non assumono, di per sé, rilievo decisivo la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la mancata percezione di vantaggi nella rivendita, se restano integri gli indizi di consapevolezza della frode.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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