Cassazione Civile, Ordinanza n. 07499/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento per le annualità 2006, 2007 e 2008 nei confronti del titolare di una ditta individuale di commercio di autoveicoli, recuperando II.DD., IRAP e IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, asseritamente inserite in una frode carosello mediante l’uso di imprese cartiere. I giudici di primo grado avevano rigettato i ricorsi del contribuente, mentre la CTR aveva accolto gli appelli e annullato gli atti. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente o gravemente illogica; (2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (3) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova di un accordo collusivo tra venditore e acquirente; (4) omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, con assorbimento del quarto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna anche per le spese. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente impostato la decisione sulla necessità di provare un accordo collusivo tra cedente e cessionario, mentre, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare anche per presunzioni che il fornitore fosse fittizio e che il contribuente sapesse o dovesse sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione fiscale; solo dopo tale prova grava sul contribuente l’onere della prova contraria. La motivazione della CTR è stata quindi cassata per errata ripartizione dell’onere probatorio e mancato esame degli indizi addotti dall’Ufficio.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della CTR, pur criticabile, era percepibile
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione; non è stata ravvisata violazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
evocato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce il limite del "minimo costituzionale"
richiamato a proposito dell’obbligo di motivazione; non vi è nullità se il ragionamento del giudice è comprensibile
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale
invocato per censurare il modo di valutare le prove da parte della CTR
invocato per censurare la valutazione probatoria della CTR
richiamato sulle presunzioni semplici, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti
richiamato sulle presunzioni semplici e sul loro corretto governo
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per il potere di accertamento in materia di imposte dirette
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel quadro normativo dell’accertamento fiscale
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l’accertamento IVA
art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997
richiamato per l’accertamento IRAP
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; nella materia delle operazioni soggettivamente inesistenti la prova iniziale grava sull’Amministrazione, poi il contribuente deve fornire prova contraria
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contrasti irriducibili o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisibile, purché il percorso argomentativo sia percepibile.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere anche per presunzioni, dimostrando elementi oggettivi specifici dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che il fornitore era fittizio o che l’operazione era finalizzata all’evasione.
- Non è necessario che l’Ufficio provi un accordo collusivo tra cedente e cessionario; ciò che rileva è la consapevolezza, effettiva o colpevolmente ignorata, del destinatario dell’operazione.
- Una volta fornita dall’Amministrazione la prova presuntiva della fittizietà del fornitore e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell’evasione.
- Nella valutazione della prova relativa alle frodi IVA non assumono, di per sé, rilievo decisivo la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la mancata percezione di vantaggi nella rivendita, se restano integri gli indizi di consapevolezza della frode.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07501/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07518/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07521/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07522/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →