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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07503/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava Irpef e Iva, contestando omissioni nella tenuta delle scritture contabili e irregolarità nella dichiarazione modello Unico per l'anno 2007. In primo grado la CTP di Lecce accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente, escludendo le sanzioni perché riteneva mancante l'elemento soggettivo, in quanto il contribuente aveva tempestivamente comunicato i dati al proprio consulente, poi negligente nel non riportarli correttamente in contabilità e negli adempimenti fiscali. In appello la CTR Puglia accoglieva l'appello del contribuente e respingeva quello dell'Ufficio, ma con motivazione estremamente sintetica. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e motivazione apparente/contraddittoria, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché avesse disatteso le circostanze contrarie dedotte e provate dall'Ufficio; il secondo deduceva violazione dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997, assumendo che l'esimente richieda la prova della diligenza e buona fede del contribuente e della esclusiva responsabilità del terzo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, perché la motivazione della sentenza impugnata era talmente ermetica da non consentire di individuare la ratio decidendi né il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere, sia pure in forma concisa, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la totale assenza di un percorso argomentativo comprensibile integra nullità per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è dedotto come nullità della sentenza; il secondo motivo è prospettato come violazione di legge, ma resta assorbito.

  • art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997

    La norma esimente, secondo la tesi del ricorrente, presuppone la prova da parte del contribuente di avere agito con diligenza e buona fede e che l'illecito sia esclusivamente imputabile al terzo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione della sentenza, la cui mancanza o apparenza integra vizio denunciabile.

Massime di principio

  • In tema di sentenza civile, una motivazione estremamente sintetica è legittima solo se consente comunque di individuare, anche in modo essenziale, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in mancanza, la decisione è nulla per motivazione apparente.
  • La nullità per difetto di motivazione ricorre quando la pronuncia non esplicita il quadro probatorio né la disamina logico-giuridica necessaria a comprendere la ratio decidendi e a consentire il controllo in sede di impugnazione.
  • Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo investe la radicale carenza motivazionale della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi che presuppongono un esame del merito possono restare assorbiti.
  • La disciplina sanzionatoria tributaria invocata come esimente richiede, secondo la prospettazione accolta dalla Corte come oggetto del motivo assorbito, una verifica sulla diligenza e buona fede del contribuente e sull'eventuale esclusiva responsabilità del terzo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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