Cassazione Civile, Ordinanza n. 07518/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dall’agente della riscossione contro il rigetto dell’ammissione al passivo di un credito di natura contributiva, fondato su due avvisi di addebito per complessivi euro 55.368,02. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo non sufficiente la documentazione prodotta; il Tribunale ha confermato il rigetto osservando, tra l’altro, che non erano stati depositati gli avvisi di addebito e le relative notifiche, né la documentazione di supporto, e che non vi erano i presupposti per la chiamata in causa dell’INPS. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 39 d.lgs. 112/1999 e dell’art. 6 c.p.c. per avere il Tribunale escluso la possibilità di chiamare in causa l’INPS; 2) violazione degli artt. 87 d.P.R. 601/1973, 5, comma 5, d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, 30 d.l. 78/2010, 112 e 115 c.p.c., per avere ritenuto non idoneo l’estratto di ruolo a fondare l’ammissione al passivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, assorbito il primo, rilevando che per l’ammissibilità della domanda di insinuazione dell’agente della riscossione basta la produzione dell’estratto di ruolo e che, nel caso concreto, dal decreto impugnato risultava che tali estratti erano stati effettivamente allegati e depositati già nella verifica del passivo, sicché il rigetto si fondava erroneamente sull’idea che fossero necessari gli avvisi di addebito non prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo alla luce del principio per cui, per il credito tributario o previdenziale azionato dall’agente della riscossione, l’estratto di ruolo è documentazione sufficiente ai fini dell’ammissibilità della domanda di ammissione al passivo. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
art. 39 d.lgs. 112/1999
invocato per contestare la decisione sul presupposto della chiamata in causa dell’ente impositore
art. 6 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione sull’ammissibilità della chiamata in causa
art. 87 d.P.R. 601/1973
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla disciplina del credito previdenziale
art. 5, comma 5, d.l. 669/1996
richiamato nel secondo motivo di ricorso insieme alla relativa legge di conversione
L. 30/1997
legge di conversione del d.l. 669/1996 richiamata nel secondo motivo
art. 30 d.l. 78/2010
richiamato per la disciplina degli avvisi di addebito e della riscossione dei crediti previdenziali/tributari
art. 112 c.p.c.
dedotto come violato per asserita pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda
art. 115 c.p.c.
dedotto come violato per l’erronea valutazione del materiale probatorio
art. 106 c.p.c.
richiamato dal Tribunale per escludere i presupposti della chiamata in causa dell’INPS
d.l. 78/2010
considerato dal Tribunale quale normativa che ha abolito la formazione e la consegna del ruolo e della cartella di pagamento per la riscossione in esame
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo proposta dall’agente della riscossione per crediti tributari o previdenziali, non è necessario depositare l’avviso di accertamento o di addebito, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.
- Se dal fascicolo o dal provvedimento impugnato risulta che l’estratto di ruolo è stato effettivamente prodotto nella verifica del passivo, il rigetto fondato sull’assenza dell’avviso di addebito integra errore di diritto.
- In sede di verifica del passivo fallimentare, il giudizio va condotto sulla documentazione effettivamente prodotta a supporto del credito; non può pretendersi un titolo ulteriore rispetto a quello che la legge considera sufficiente per l’insinuazione.
- L’erronea individuazione del documento necessario a fondare l’ammissione al passivo può determinare la cassazione del provvedimento e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame della domanda.
- Le censure che investono il nucleo decisorio sulla sufficienza della documentazione e sulla decisività del fatto documentale, se fondate, assorbono i motivi ulteriori incompatibili con la soluzione accolta.
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