Cassazione Civile, Ordinanza n. 07505/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA, ritenendo che la società avesse utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una frode cd. comunitaria. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello l'Ufficio lamentava che il giudice non avesse valorizzato gli elementi presuntivi già offerti, in particolare quelli idonei a dimostrare non solo l'inesistenza delle società fornitrici/cartiere, ma anche la consapevolezza della contribuente, o quantomeno la sua mancata diligenza, rispetto alla natura fraudolenta delle operazioni. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19 e 21 del D.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., deducendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente escluso la prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e avesse preteso dall'Ufficio una prova certa e diretta della conoscibilità della frode, senza considerare gli indici indiziari allegati (assenza di sedi effettive, di rappresentanti operativi, di contabilità, sistematica inadempienza fiscale delle società fornitrici, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che il giudice d'appello non aveva analiticamente valutato il compendio indiziario allegato dall'Ufficio per verificare se, secondo l'ordinaria diligenza dell'imprenditore operatore del settore, esso fosse idoneo a rendere conoscibile alla contribuente la frode o l'irregolarità delle forniture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
richiamato quale norma del sistema IVA invocata nell'ambito della contestazione dell'indebita detrazione riferita a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
richiamato per contestare il diritto alla detrazione IVA in presenza di operazioni ritenute fittizie o fraudolente.
richiamato in relazione alla disciplina delle fatture e alla loro rilevanza nel meccanismo detraibile dell'IVA.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte censura l'impostazione del giudice di merito che aveva sostanzialmente invertito o irrigidito eccessivamente l'onere probatorio a carico dell'Ufficio.
richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ribadisce la rilevanza degli indizi per dimostrare la conoscibilità della frode da parte del cessionario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'Amministrazione può fondare la ripresa su un compendio di elementi indiziari idonei a dimostrare non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, della natura fraudolenta dell'operazione.
- Quando sono allegati indici specifici di anomalia dell'operazione e dell'operatore fatturante, il giudice di merito deve valutarli analiticamente e verificare se essi fossero sufficienti, secondo la diligenza esigibile da un imprenditore del settore, a rendere conoscibile la frode.
- Non è corretto pretendere dall'Amministrazione una prova certa e diretta della consapevolezza del contribuente, se la normativa e la giurisprudenza consentono la dimostrazione per presunzioni; il giudizio va condotto attraverso la scansione logica prova dell'Ufficio/controprova del contribuente, senza saltare il primo passaggio.
- La buona fede del cessionario non può essere affermata in modo apodittico o di default: va esclusa o confermata alla luce di specifici elementi fattuali, come la mancanza di sede effettiva del fornitore, l'assenza di amministratori operativi, l'omessa contabilità e l'inadempimento sistematico degli obblighi fiscali.
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