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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07501/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che il ruolo straordinario e la cartella di pagamento, essendo fondati su avvisi di accertamento annullati dal giudice tributario di appello, dovevano essere annullati o comunque sgravati; la circostanza che la società fosse fallita è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società poi fallita, per imposte dirette, IRAP e IVA relative agli anni 2003 e 2004. Dopo il fallimento della società, l'Agenzia delle Entrate emise un ruolo straordinario ex artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973 e l'agente della riscossione notificò al curatore la cartella di pagamento. La curatela impugnò ruolo e cartella davanti al giudice tributario, ottenendone l'annullamento in primo e secondo grado. L'Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 11, 15 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza dello stato fallimentare della società e valorizzato la conferma dell'annullamento degli avvisi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e di varie norme processuali, per avere la CTR ritenuto non provata la pendenza in Cassazione dei giudizi relativi ai due avvisi; 3) ulteriore censura, sempre sulla prova della pendenza del giudizio di cassazione e sul diritto di difesa dell'Ufficio. La Cassazione ha trattato unitariamente i motivi e li ha ritenuti infondati, osservando che la cartella derivava dal ruolo straordinario fondato sugli avvisi di accertamento e che, essendo tali avvisi stati annullati in appello, l'ente impositore e il giudice della cartella dovevano conformarsi alla decisione favorevole al contribuente, anche se non passata in giudicato. Ha inoltre escluso che il fallimento della società incidesse sulla soluzione della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973

    l'iscrizione nei ruoli straordinari è una misura cautelare a garanzia del credito erariale, ma la sua legittimità dipende sempre dalla validità dell'atto impositivo presupposto; se questo viene annullato dal giudice tributario, anche non definitivo, devono seguirne sgravio o rimborso.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne fa una lettura autonoma decisiva, perché la questione è risolta sulla base del rapporto di presupposizione tra avviso annullato e cartella.

  • art. 2697 c.c.

    le censure sulla prova sono state respinte perché irrilevanti rispetto al dato decisivo: l'annullamento in appello degli avvisi presupposti imponeva comunque l'annullamento della cartella.

  • artt. 112, 115, 116, 295, 337 c.p.c.

    norme invocate per contestare la valutazione della CTR sulla prova della pendenza del giudizio di cassazione, ma ritenute non decisive ai fini del rigetto del ricorso.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, senza che la Corte ravvisi violazioni rilevanti nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • L'iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973 ha natura cautelare e resta subordinata alla validità dell'atto impositivo presupposto: se tale atto viene annullato dal giudice tributario, l'Amministrazione deve adeguarsi alla decisione, con sgravio della cartella o rimborso dell'eventuale eccedenza.
  • Il giudice investito dell'impugnazione della cartella derivante da un ruolo straordinario deve tener conto dell'esito del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto; l'annullamento dell'avviso in appello è sufficiente a travolgere l'atto esattivo, anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato.
  • Lo stato di fallimento del debitore non incide, di per sé, sulla regola per cui la cartella fondata su un avviso annullato non può essere mantenuta in vita.
  • Le censure centrate esclusivamente su questioni probatorie diventano recessive quando la decisione impugnata è fondata su un principio di derivazione necessaria tra atto presupposto e atto consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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