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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07521/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dal pagamento, effettuato da una banca su incarico e per delega di una società emittente obbligazioni, di interessi dovuti a un'obbligazionista che li aveva sottoscritti tramite altra società. Dopo il pagamento, la delegante comunicava di non poter far fronte alle cedole e invitava i beneficiari a restituire le somme percepite. La destinataria del pagamento non restituiva quanto ricevuto e, successivamente, convertiva le obbligazioni in azioni, così beneficiando di fatto due volte degli stessi interessi. La banca chiedeva la ripetizione dell'indebito, o in subordine il pagamento a titolo di responsabilità aquiliana o arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che l'ammissione al passivo del fallimento della delegante avesse fatto venir meno l'interesse e la legittimazione ad agire. La Corte d'appello aveva invece qualificato il rapporto come delegazione di pagamento titolata, ritenendo che l'ammissione al passivo avesse solo efficacia endofallimentare e non estintiva dell'obbligazione restitutoria, affermando la legittimazione della banca delegata a ripetere l'indebito e riconoscendo gli interessi dal pagamento per la mala fede dell'accipiens. La società soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla delegazione e sull'onere della prova, per carenza di legittimazione attiva e asserita consumazione/ rinuncia all'azione; 3) carenza di interesse e di legittimazione passiva della società convenuta; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. e delle norme probatorie, contestando l'accertamento della mala fede dell'accipiens.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità, poiché la censura sull'art. 342 c.p.c. non riportava nel ricorso i motivi di appello asseritamente non specifici. Ha dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo, confermando che, nella delegazione di pagamento titolata, il delegato che esegua per errore un secondo pagamento al terzo ha diritto di ripetere l'indebito, e che l'ammissione al passivo della delegante non estingue né consuma l'azione restitutoria verso l'accipiens. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a una nuova valutazione del fatto relativo alla buona o mala fede dell'accipiens, attività preclusa al giudice di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difesa dell'intimata; disposto altresì l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione dell'indebito oggettivo

    nella delegazione di pagamento titolata, il delegato che abbia eseguito per errore un secondo pagamento può agire per la ripetizione dell'indebito; gli interessi decorrono dal pagamento se l'accipiens è in mala fede

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla parte appellante come titolo subordinato di responsabilità aquiliana, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalla parte appellante come ulteriore titolo subordinato di arricchimento senza causa, non oggetto di autonoma ratio decisoria

  • art. 342 c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è inammissibile in cassazione se il ricorrente non trascrive o riporta nel ricorso il contenuto dei motivi di gravame contestati

  • art. 1271 c.c.

    la disciplina della delegazione di debito, in particolare il terzo comma, è ritenuta applicabile anche alla delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, consentendo al delegato la ripetizione dell'indebito

  • art. 1269 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel motivo sulla delegazione di pagamento

  • art. 1292 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel motivo sulla delegazione di pagamento

  • art. 1298 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel motivo sulla delegazione di pagamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sui fatti costitutivi della pretesa e sulla mala fede dell'accipiens

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'interesse ad agire

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    la Corte distingue tra errori di diritto, vizi processuali e censure che richiedono una nuova valutazione del fatto, quest'ultima non consentita in cassazione

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater e comma 1 bis

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

  • art. 1271 c.c.

    richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale della legittimazione alla ripetizione nell'ipotesi di delegazione di pagamento inefficace o invalida

Massime di principio

  • Nella delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che paghi per errore una seconda volta al terzo beneficiario ha legittimazione ad agire per la ripetizione dell'indebito, senza che sia preclusivo l'assetto dei rapporti tra delegante e delegatario.
  • L'ammissione al passivo del fallimento del soggetto delegante non estingue, di per sé, l'obbligazione restitutoria verso il delegatario né fa venir meno l'interesse ad agire del delegato; produce soltanto effetti endofallimentari.
  • Nel giudizio di cassazione la censura per violazione dell'art. 342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi di appello è inammissibile se il ricorrente non indica in modo autosufficiente il contenuto dei motivi di gravame asseritamente generici.
  • È inammissibile in cassazione, sotto la veste della violazione di legge, una censura che miri in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto, come la verifica della buona o mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c., quando tale accertamento richiede una rivalutazione delle prove di merito.
  • La mala fede dell'accipiens rileva ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma indebitamente percepita sin dal pagamento, secondo la disciplina dell'indebito oggettivo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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