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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31925/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la validità dell'accertamento fiscale e la decisione di merito che aveva solo parzialmente ridotto i ricavi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso nei confronti del titolare di un panificio sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione, sulla bassa redditività dell'attività e sulla capacità di spesa ritenuta incoerente. In primo grado e in appello il contribuente otteneva solo un accoglimento parziale; la CTR riteneva legittimo il metodo accertativo e riduceva i ricavi accertati del 50%. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sul procedimento e del contraddittorio preventivo, assumendo che l'Ufficio avesse emesso l'atto senza previo confronto endoprocedimentale; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura relativa al contraddittorio; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, contestando la legittimità dell'accertamento basato su antieconomicità, incongruenze contabili e capacità di spesa; 4) omessa o insufficiente motivazione sulla riduzione del 50% dei ricavi accertati. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendo effettivamente omessa la pronuncia della CTR ma infondata nel merito la doglianza sul contraddittorio: per IRPEF e IRAP non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti c.d. a tavolino; per l'IVA, pur essendo il contraddittorio obbligatorio, il contribuente non aveva specificamente indicato quali difese avrebbe potuto svolgere. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo perché l'antieconomicità della gestione, unita a incongruenze contabili e incoerenza della capacità di spesa, integra presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere l'accertamento analitico-induttivo, con conseguente onere del contribuente di giustificare il reddito dichiarato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo rivolto contro una statuizione favorevole al ricorrente, e comunque infondato perché la motivazione della CTR, benché sintetica, non era né omessa né apparente.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione del procedimento e del contraddittorio, ma la Corte esclude la fondatezza della censura nei termini prospettati

  • art. 4 L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato come parametro procedimentale, senza che la censura sia accolta

  • artt. 6, 7, 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    in particolare l'art. 12, comma 7, è ritenuto applicabile solo agli accertamenti con accesso presso la sede dell'impresa e non agli accertamenti a tavolino

  • artt. 24 e 97 Cost.

    richiamati a sostegno della pretesa violazione del contraddittorio, non accolta

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR ha effettivamente omesso di pronunciarsi su una censura, ma la Corte decide nel merito perché la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione; la censura di motivazione insufficiente non è scrutinabile nei termini precedenti alla riforma del 2012 e, nel caso concreto, il motivo è comunque inammissibile o infondato

  • artt. 38 e 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati per contestare l'accertamento analitico-induttivo, ma la Corte ne conferma l'applicazione nel caso di antieconomicità e presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    richiamato nel motivo relativo all'accertamento; la Corte osserva che l'Ufficio non ha fondato l'atto sugli studi di settore, ma sull'antieconomicità della gestione

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova si sposta sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento se gravi, precise e concordanti; l'antieconomicità può essere desunta anche da un solo elemento presuntivo se particolarmente significativo

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene la motivazione sufficiente

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato sulla motivazione della sentenza; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia apparente o mancante

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione, ritenuto soddisfatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali c.d. a tavolino non opera l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché le garanzie ivi previste riguardano gli accessi, ispezioni e verifiche svolti presso la sede del contribuente.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; esso sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • Per i tributi armonizzati, come l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, ma il contribuente che deduce la sua omissione deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, dimostrando che la violazione non è meramente teorica o pretestuosa.
  • L'antieconomicità della gestione, specie se accompagnata da incongruenze contabili e da una capacità di spesa incompatibile con i redditi dichiarati, può integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a legittimare un accertamento analitico-induttivo.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fondato l'accertamento su presunzioni qualificate, spetta al contribuente fornire una spiegazione plausibile della congruità del reddito dichiarato.
  • La censura per omessa pronuncia può essere superata in cassazione, senza rinvio, quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
  • Il ricorso per cassazione contro una statuizione favorevole al ricorrente è inammissibile per difetto di interesse.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consenta di comprendere gli elementi essenziali posti a base della decisione; non è richiesta una motivazione estesa o meramente equitativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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