Cassazione Civile, Ordinanza n. 31925/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la validità dell'accertamento fiscale e la decisione di merito che aveva solo parzialmente ridotto i ricavi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso nei confronti del titolare di un panificio sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione, sulla bassa redditività dell'attività e sulla capacità di spesa ritenuta incoerente. In primo grado e in appello il contribuente otteneva solo un accoglimento parziale; la CTR riteneva legittimo il metodo accertativo e riduceva i ricavi accertati del 50%. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sul procedimento e del contraddittorio preventivo, assumendo che l'Ufficio avesse emesso l'atto senza previo confronto endoprocedimentale; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura relativa al contraddittorio; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, contestando la legittimità dell'accertamento basato su antieconomicità, incongruenze contabili e capacità di spesa; 4) omessa o insufficiente motivazione sulla riduzione del 50% dei ricavi accertati. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendo effettivamente omessa la pronuncia della CTR ma infondata nel merito la doglianza sul contraddittorio: per IRPEF e IRAP non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti c.d. a tavolino; per l'IVA, pur essendo il contraddittorio obbligatorio, il contribuente non aveva specificamente indicato quali difese avrebbe potuto svolgere. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo perché l'antieconomicità della gestione, unita a incongruenze contabili e incoerenza della capacità di spesa, integra presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere l'accertamento analitico-induttivo, con conseguente onere del contribuente di giustificare il reddito dichiarato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo rivolto contro una statuizione favorevole al ricorrente, e comunque infondato perché la motivazione della CTR, benché sintetica, non era né omessa né apparente.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione del procedimento e del contraddittorio, ma la Corte esclude la fondatezza della censura nei termini prospettati
art. 4 L. 7 agosto 1990, n. 241
invocato come parametro procedimentale, senza che la censura sia accolta
artt. 6, 7, 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
in particolare l'art. 12, comma 7, è ritenuto applicabile solo agli accertamenti con accesso presso la sede dell'impresa e non agli accertamenti a tavolino
artt. 24 e 97 Cost.
richiamati a sostegno della pretesa violazione del contraddittorio, non accolta
la CTR ha effettivamente omesso di pronunciarsi su una censura, ma la Corte decide nel merito perché la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione; la censura di motivazione insufficiente non è scrutinabile nei termini precedenti alla riforma del 2012 e, nel caso concreto, il motivo è comunque inammissibile o infondato
artt. 38 e 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati per contestare l'accertamento analitico-induttivo, ma la Corte ne conferma l'applicazione nel caso di antieconomicità e presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato nel motivo relativo all'accertamento; la Corte osserva che l'Ufficio non ha fondato l'atto sugli studi di settore, ma sull'antieconomicità della gestione
l'onere della prova si sposta sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti
le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento se gravi, precise e concordanti; l'antieconomicità può essere desunta anche da un solo elemento presuntivo se particolarmente significativo
art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene la motivazione sufficiente
invocato sulla motivazione della sentenza; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia apparente o mancante
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a sostegno del dovere di motivazione, ritenuto soddisfatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali c.d. a tavolino non opera l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché le garanzie ivi previste riguardano gli accessi, ispezioni e verifiche svolti presso la sede del contribuente.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; esso sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Per i tributi armonizzati, come l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, ma il contribuente che deduce la sua omissione deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, dimostrando che la violazione non è meramente teorica o pretestuosa.
- L'antieconomicità della gestione, specie se accompagnata da incongruenze contabili e da una capacità di spesa incompatibile con i redditi dichiarati, può integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a legittimare un accertamento analitico-induttivo.
- Una volta che l'Amministrazione abbia fondato l'accertamento su presunzioni qualificate, spetta al contribuente fornire una spiegazione plausibile della congruità del reddito dichiarato.
- La censura per omessa pronuncia può essere superata in cassazione, senza rinvio, quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
- Il ricorso per cassazione contro una statuizione favorevole al ricorrente è inammissibile per difetto di interesse.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consenta di comprendere gli elementi essenziali posti a base della decisione; non è richiesta una motivazione estesa o meramente equitativa.
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