Cassazione Civile, Sentenza n. 21607/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 27/02/2018 per falsa attestazione della presenza in servizio (omessa timbratura del marcatempo e allontanamenti dal luogo di lavoro) contestati per 26 giorni per un totale di circa 80 ore. Il ricorrente ha giustificato le uscite sostenendo di svolgere funzioni che consentivano la prestazione fuori sede e da domicilio (ruolo di Comandante della Polizia Locale e delega COC), di aver effettivamente lavorato da casa con strumenti informatici e radio, di non essere vincolato a un orario rigido e di essere stato prosciolto in sede penale perché il fatto non sussiste.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che le corti di merito hanno correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 55‑quater d.lgs. 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio mediante omissione della timbratura tra entrata e uscita), considerata la reiterazione e la sistematicità delle omissioni e il ruolo istituzionale ricoperto; ha ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva. Ha affermato inoltre che la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare non ha natura irrevocabile e non impedisce il giudizio disciplinare, poiché non è assimilabile alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione prevista dall'art. 653 c.p.p. Ha escluso la responsabilità dell'ente circa la presunta ingiuriosità del licenziamento verso terzi. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 55‑quater d.lgs. n.165/2001
"falsa attestazione della presenza in servizio"
La condotta sanzionabile comprende l'allontanamento intermedio dal luogo di lavoro tra timbrature di entrata e uscita, quando il dipendente fa apparire la propria presenza in servizio pur essendo impegnato in attività estranee o in luoghi diversi, salvo autorizzazione preventiva all'attività fuori sede.
Richiamato in correlazione alla disciplina della tutela antinfortunistica, ma la Corte ha osservato che la protezione INAIL non si estende automaticamente all'abitazione senza specifica autorizzazione a considerarla luogo di lavoro.
art. 13 regolamento del servizio di polizia locale del Comune di Arzachena
Rilevato come riferimento regolamentare circa orari e modalità di servizio; tuttavia, il giudice di merito ha ritenuto che l'assenza di autorizzazione scritta a usare il domicilio come luogo di lavoro determini l'irrilevanza delle giustificazioni basate sul lavoro domiciliare non formalmente autorizzato.
art. 39 del regolamento della polizia locale (menzionato)
Citato dalla difesa per sostenere flessibilità oraria; la Corte ha però ritenuto che il rispetto dell'orario minimo non esclude l'obbligo di timbratura e la necessità di giustificare l'assenza intermedia.
Richiamato in relazione al proscioglimento in sede penale; la Corte ha rilevato che la decisione penale fondata su distinte valutazioni non preclude automaticamente il giudizio disciplinare.
"sentenza penale irrevocabile di assoluzione"
La disposizione riconosce efficacia preclusiva di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione in sede disciplinare. La Corte ha distinto la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare, che è revocabile e quindi non equiparabile alla sentenza irrevocabile prevista dall'art. 653 c.p.p.
Richiamato per sottolineare la possibile revocabilità della sentenza di non luogo a procedere, a differenza della sentenza penale irrevocabile.
Menziato circa la qualifica di ufficiale di polizia; la Corte ha detto che tale qualifica prescinde dall'orario di lavoro e non giustifica di per sé l'omissione della timbratura senza autorizzazione.
Citato dal ricorrente in relazione alla sanzione massima e alla sua proporzionalità; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente gravità e proporzionalità.
art. 3 del c.c.n.l. applicato
Richiamato in sede di censura di proporzionalità; la Corte ha ritenuto inammissibile la riconsiderazione del merito delle valutazioni compiute dal giudice di merito.
art. 111 Cost. e art. 132 cod. proc. civ. (menzionati)
Richiamati nella censura di nullità del procedimento e motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali.
art. 1, commi 59 e 60, legge n. 92/2012 (menzionati)
Richiamati in relazione alle norme sul reclamo disciplinare; non hanno modificato l'esito favorevole all'amministrazione.
art. 23, comma 8‑bis d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020 (menzionato)
Citato in relazione alla presentazione delle conclusioni da parte del P.M.; non incide sul merito della decisione.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002
Richiamato in ordine all'obbligo contributivo per il ricorrente a seguito della soccombenza; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento.
Massime di principio
- L'omessa timbratura e l'allontanamento intermedio dal luogo di lavoro tra entrata e uscita possono integrare l'ipotesi di 'falsa attestazione della presenza in servizio' ai sensi dell'art. 55‑quater d.lgs. 165/2001 anche quando il dipendente sostiene di svolgere attività fuori sede o da domicilio.
- La possibilità di svolgere funzioni esterne o una flessibilità dell'orario non esime il dipendente dall'obbligo di utilizzare il marcatempo o di ottenere preventiva autorizzazione per considerare il domicilio come luogo di lavoro.
- Un provvedimento penale di non luogo a procedere emesso in udienza preliminare non equivale a una sentenza penale irrevocabile di assoluzione e non impedisce automaticamente l'esercizio dell'azione disciplinare; solo una sentenza penale irrevocabile di assoluzione (art. 653 c.p.p.) ha efficacia preclusiva in sede disciplinare.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare va valutata tenendo conto della reiterazione, della sistematicità della condotta e della posizione di responsabilità del dipendente; tali elementi possono legittimare il licenziamento anche in presenza di assenze intermedie non retribuite.
- Per ottenere che il lavoro svolto fuori sede o a domicilio valga ai fini retributivi e assicurativi è necessario avere autorizzazioni e documentazione idonee: mere deduzioni o elementi tecnici (tabulati, file informatici) devono provare in modo concreto che l'attività lavorativa è effettivamente stata svolta per l'intero periodo contestato.
- La tutela assicurativa INAIL non si estende automaticamente all'abitazione privata quale luogo di lavoro senza una formale indicazione o autorizzazione dell'amministrazione.
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