Cassazione Civile, Sentenza n. 21740/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori avevano chiesto la condanna della società subentrante (Serenissima) al pagamento di differenze retributive derivanti dall'applicazione dell'Accordo integrativo provinciale di Milano (16.5.1989) - in particolare la trasformazione della quota variabile in quota fissa mensile - nonché delle differenze originate da un errato calcolo dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi per periodi di prestazione frazionata; inoltre la lavoratrice Licchetta reclamava l'inquadramento nel quinto livello già posseduto presso il precedente appaltatore. Serenissima contestava l'obbligo di corrispondere tali elementi in quanto l'accordo provinciale era scaduto, sosteneva la correttezza del proprio calcolo dei ratei e che gli importi eventualmente corrisposti erano già compensati da superminimi assorbibili; deduceva anche vizî di motivazione e mancata istruzione probatoria (CTU).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Serenissima Ristorazione spa, confermando la sentenza d'appello che aveva accolto le domande dei lavoratori. La Corte ha ritenuto che: l'art. 339 del CCNL (traslato nell'accordo di cambio appalto) garantisce ai lavoratori assunti dalla ditta subentrante il mantenimento delle condizioni retributive pari a quelle percepite presso la precedente gestione, comprensive degli eventuali trattamenti integrativi salariali precedentemente erogati; l'Accordo integrativo provinciale di Milano del 1989 prevedeva la trasformazione della quota variabile in quota fissa mensile (decorrenza 1.3.1992) e tale voce, essendo stata regolarmente corrisposta, è divenuta elemento stabile della retribuzione da mantenere come 'trattamento di miglior favore'; quanto al calcolo dei ratei per prestazioni frazionate, va cumulata la frazione di mese e si conteggia un rateo ogni 30 giorni, con eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni considerata come ulteriore rateo; le contestazioni della società sui conteggi sono state ritenute generiche e non specifiche come richiesto dall'art. 416 c.p.c.; la richiesta di compensazione con superminimi non è stata provata/pecificata adeguatamente e la Corte d'appello ha legittimamente valutato le prove. È stato inoltre riconosciuto il mantenimento del livello di inquadramento (quinto livello) per la Licchetta. Il ricorso è dunque rigettato e le statuizioni di merito confermate.
Norme richiamate
CCNL Turismo Pubblici Esercizi, art. 339 (Cambi di gestione - garanzie retributive)
Ai lavoratori neo assunti ... saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive ... pari a quelle già percepite ... ivi compresi gli eventuali trattamenti integrativi salariali ... erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione
Garantisce al lavoratore assunto dalla ditta subentrante il mantenimento delle condizioni retributive percepite presso il precedente appaltatore, comprese le integrazioni salariali stabilmente erogate e conformi al contratto collettivo, purché rispettato il requisito temporale.
CCNL, art. 10 (Contrattazione integrativa)
ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia
Fa salve le previsioni dei contratti integrativi territoriali (es. provinciali): tali accordi possono trovare applicazione/effetto anche nei cambi di gestione se previsti e conformi al CCNL.
Accordo integrativo provinciale Milano 16.5.1989
tale quota variabile si trasform(asse), con decorrenza dal 1 marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, nella misura di L. 17.500 uguali per tutti i livelli; i chiarimenti a verbale: "Le L. 17.550 ... all'atto dell'inserimento nella quota salariale integrativa provinciale ne seguono le sorti ad ogni effetto contrattuale e di legge"
La quota variabile, consolidata in quota fissa e regolarmente corrisposta, è stata qualificata come elemento stabile della retribuzione e pertanto costituisce parte del 'trattamento di miglior favore' da preservare al subentro.
CCNL Turismo (artt. 111, 130, 160)
Le disposizioni contrattuali disciplinano il calcolo dei ratei in caso di prestazione frazionata: le frazioni di mese devono essere cumulate e si corrisponde un rateo per ogni 30 giorni e per la frazione residua pari o superiore a 15 giorni.
Codice Civile, art. 2103
Impedisce la dequalificazione del lavoratore: il mantenimento delle condizioni retributive comprende anche il mantenimento dell'inquadramento, quando connesso alle condizioni stesse.
Codice di Procedura Civile, art. 360 (cc. 1 n.3, n.4, n.5)
Limiti e condizioni per la censura in cassazione (violazione di norme su interpretazione dei contratti collettivi, omessa pronuncia, omesso esame di fatti decisivi); la Corte ricorda la portata restrittiva del sindacato di legittimità sugli accordi decentrati.
Codice di Procedura Civile, art. 416
Impone alla parte convenuta di contestare con precisione i conteggi e le pretese attoree; la mancata specificità rende la contestazione inefficace (tamquam non esset).
D.lgs. n. 276/2003, art. 29
Norma richiamata in materia di appalti/trasferimenti di servizi (citata dalla ricorrente); la Corte non ha ritenuto che favorisse la tesi della ricorrente in assenza dei requisiti sostanziali e probatori.
Massime di principio
- In caso di subentro in appalto, la ditta subentrante è tenuta a conservare le condizioni retributive 'di miglior favore' già percepite dai lavoratori presso il precedente appaltatore, comprese integrazioni salariali regolarmente corrisposte e conformi al CCNL, purché rispettato il requisito temporale (erogate almeno tre mesi prima del cambio).
- Una integrazione retributiva che sia stata consolidata e regolarmente corrisposta può diventare elemento stabile della retribuzione anche se l'accordo provinciale che l'ha introdotta è formalmente scaduto; ciò rileva ai fini della tutela del trattamento di miglior favore al cambio di gestione.
- Per il calcolo dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi in caso di prestazione frazionata, le frazioni di mese vanno sommate: si riconosce un rateo ogni 30 giorni e una frazione residua viene conteggiata se pari o superiore a 15 giorni.
- La contestazione dei conteggi prodotta dalla parte datoriale deve essere precisa e puntuale (art. 416 c.p.c.); una mera genericità o un semplice dissenso non sono efficaci a sfidare i calcoli dell'attore.
- La pretesa di compensare importi con superminimi o altri elementi di natura assorbibile richiede prova e specifica deduzione: l'onere di dimostrare la natura e la corrispondenza degli importi spetta a chi invoca l'assorbimento.
- Le censure in cassazione sull'interpretazione di contratti collettivi decentrati sono limitate: il giudice di merito ha ampia discrezionalità interpretativa e la Cassazione può sindacare l'interpretazione solo se la motivazione viola i canoni legali di ermeneutica o è manifestamente illogica o insufficiente.
- Il mantenimento delle condizioni retributive può comportare anche il mantenimento dell'inquadramento (livello) quando quest'ultimo sia connesso alle condizioni economiche tutelate; una discesa di livello indotta dal subentro è vietata.
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