DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riordina in un testo unico la normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per settori pubblici e privati, estendendola a lavoratori subordinati, autonomi e soggetti equiparati, con regole speciali per attività particolari (forze armate, volontariato, lavoro agile, appalti, agricoltura). Prevede cedevolezza verso la normativa regionale e specifiche esclusioni/discipline transitorie.
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Salute e sicurezza sul lavoro: finalità e quadro generale
Il decreto attua la delega della legge n. 123/2007 e riordina in un testo unico la normativa in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. L’obiettivo è garantire un livello uniforme di tutela su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa europea, delle convenzioni internazionali e delle competenze regionali.
Ambito territoriale e coordinamento con le competenze regionali
Le disposizioni operano anche nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale solo in via sostitutiva e con carattere di cedevolezza, fino all’adozione della normativa locale. Quando intervengono norme regionali o provinciali, le disposizioni statali perdono efficacia, restando fermi i principi fondamentali.
Definizioni principali
La norma definisce in modo ampio i soggetti e gli strumenti della prevenzione: lavoratore, datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sorveglianza sanitaria, prevenzione, valutazione dei rischi, unità produttiva, norme tecniche, buone prassi, linee guida, formazione, informazione, addestramento, modello di organizzazione e gestione, organismi paritetici e responsabilità sociale d’impresa.
Il concetto di lavoratore è esteso, oltre ai subordinati, a numerose figure equiparate, tra cui soci lavoratori, associati in partecipazione, tirocinanti, allievi e partecipanti a corsi con uso di attrezzature o agenti di rischio, volontari e altri soggetti indicati dalla norma.
Campo di applicazione generale
Il decreto si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio. Si estende ai lavoratori subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, salvo le discipline particolari previste per specifiche categorie.
Regole speciali per settori e attività particolari
Per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, uffici all’estero, università e istituti scolastici, musei, archivi, biblioteche e mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e organizzative. Sono previsti decreti attuativi specifici per disciplinare tali adattamenti.
Sono previste inoltre regole dedicate per il settore marittimo, portuale, della pesca e del trasporto ferroviario, fino all’emanazione delle relative norme di coordinamento.
Volontariato, protezione civile e volontari dei vigili del fuoco
Per le organizzazioni di volontariato della protezione civile e soggetti collegati è prevista una disciplina speciale: i volontari sono equiparati ai lavoratori solo per specifiche finalità di tutela; le sedi e i luoghi di intervento, formazione ed esercitazione non sono considerati luoghi di lavoro, salvo che vi si svolga attività lavorativa; restano previste regole su formazione, informazione, addestramento, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria.
Sono previste sanzioni specifiche per i rappresentanti legali e per i volontari che violino gli obblighi previsti. La disciplina non può in ogni caso comportare omissioni o ritardi nelle attività di protezione civile.
Lavoro distaccato, agile, a progetto, accessorio e a distanza
Nel distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul distaccatario, mentre il distaccante conserva l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici.
Per il lavoro agile, quando svolto in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo deve consegnare almeno annualmente un’informativa scritta sui rischi generali e specifici, con particolare attenzione all’uso di videoterminali.
Per i lavoratori a progetto e i co.co.co. le norme si applicano se la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Per il lavoro accessorio, l’applicazione piena opera solo se il committente è imprenditore o professionista; nei casi residui si applica soltanto l’articolo 21. Il lavoro a domicilio e il telelavoro sono soggetti a specifiche regole su informazione, formazione, DPI e attrezzature conformi.
Lavoratori autonomi, impresa familiare, agricoltura e volontari
Ai lavoratori autonomi si applicano gli obblighi previsti dagli articoli 21 e 26. Ai componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e soci di società semplici agricole si applica l’articolo 21.
Per i volontari e varie categorie assimilate la norma richiama l’articolo 21, con obblighi ulteriori di informazione, quando operino nell’organizzazione di un datore di lavoro.
Semplificazioni e regimi agevolati in agricoltura e per prestazioni brevi
Per le imprese agricole medie e piccole, in particolare con lavoratori stagionali entro il limite di 50 giornate lavorative ciascuno, sono previste misure di semplificazione per informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. Ulteriori decreti devono definire semplificazioni documentali e degli adempimenti per prestazioni di durata non superiore a 50 giornate lavorative annue e per imprese agricole di piccole dimensioni.
Computo dei lavoratori
Ai fini degli obblighi che dipendono dal numero dei lavoratori, non si computano varie categorie, tra cui collaboratori familiari, tirocinanti, allievi in formazione, lavoratori sostituti, prestatori occasionali, lavoratori a domicilio non esclusivi, volontari, lavoratori socialmente utili, autonomi, co.co.co. e lavoratori a progetto non esclusivi, nonché i lavoratori in prova.
I lavoratori somministrati e i part-time sono computati in base alle ore effettivamente lavorate nel semestre. Per le attività stagionali si applica una regola specifica di computo del personale in forza, a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro, nei limiti della disciplina richiamata dalla norma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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