Cassazione Civile, Sentenza n. 21681/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato il 15/02/2019 per falsa attestazione della presenza in servizio: il lavoratore avrebbe manualmente inserito ex post orari di ingresso/uscita nei tabulati del portale, al fine di far risultare ore non effettivamente prestate. Questioni principali sollevate: utilizzabilità delle riprese delle telecamere di sicurezza (privacy e informativa), onere della prova in materia di licenziamento per giusta causa, interpretazione e applicazione dell'art. 55-quater del d.lgs. n.165/2001 e dell'art. 4 della legge n.300/1970, presunta mutatio libelli in appello, mancato esame di elementi decisivi e vizio di motivazione della corte d'appello
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva: - accertato la sussistenza di indizi chiari, precisi e concordanti della condotta fraudolenta (inserimenti manuali ex post nei tabulati) e l'intenzionalità del comportamento; - ammesso l'utilizzo dei fotogrammi delle telecamere installate per motivi di sicurezza, qualificandoli come utilizzabili nell'ambito dei controlli difensivi mirati e post factum; - escluso che l'Amministrazione dovesse attendere l'esito del procedimento penale per procedere disciplinarmente; - valutato la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'illecito. La Cassazione ha inoltre rigettato le censure relative a omesso esame di fatti decisivi e a interpretazioni giuridiche della normativa di riferimento, ritenendo molte deduzioni inammissibili o affidate a valutazione del merito riservata ai giudici di merito
Norme richiamate
legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), art. 4
art. 4, commi 1-3, legge n. 300/1970
La Corte distingue fra controlli che incidono sull'attività lavorativa ordinaria soggetti alla procedura dell'art. 4 (controlli preventivi/organizzativi) e controlli difensivi mirati ex post su singoli sospetti illeciti; le telecamere, se usate per rilevazione accessi e come controllo difensivo mirato, possono essere utilizzate anche se non ricadono nella disciplina limitativa applicabile ai sistemi di controllo della prestazione
decreto legislativo n. 151 del 2015, art. 23, comma 1
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 151/2015
Modifica che distingue i sistemi di rilevazione presenze dagli impianti idonei al controllo della prestazione; la Corte ne tiene conto per qualificare l'ambito di applicazione dell'art. 4
decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 55‑quater
art. 55‑quater, comma 1 e comma 1‑bis (introdotto con d.lgs. n. 116/2016)
La condotta consistente in false attestazioni di presenza comprende anche modalita fraudolente non consistenti in manomissione materiale dei sistemi di rilevazione; la norma è tipizzante ma non automatica: una volta provata la condotta il giudice valuta la proporzionalità della sanzione
decreto legislativo n. 116 del 2016 (modifica art. 55‑quater)
introduzione comma 1‑bis all'art. 55‑quater
Chiarificazione normativa estensiva del concetto di falsa attestazione includente anche condotte indirette e avvalimento di terzi
codice civile, art. 2106
Rilevanza del principio di proporzionalità nella valutazione della sanzione disciplinare, anche di fronte a fattispecie tipizzate
codice civile, art. 2697
Onere della prova: la sentenza ribadisce che in materia di licenziamento disciplinare l'accertamento degli elementi di fatto è compito del datore e che il giudice valuta la prova nel merito; tuttavia non ammette l'allegazione formale secondo cui il lavoratore dovrebbe provare l'inesistenza degli elementi
codice di procedura civile, art. 116
art. 116 c.p.c., commi 1 e 2
Richiamato il potere di libera valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la Cassazione non rivede la valutazione di fatto se logica e non manifestamente illogica
codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: censure per omesso esame di fatto decisivo e per vizi di diritto sono vagliate alla luce delle prescrizioni di specificità e rilevanza; molte doglianze del ricorrente sono dichiarate inammissibili o infondate
decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice privacy) e direttiva 95/46/CE
d.lgs. n. 196/2003; Direttiva 95/46/CE
Rilevanza dei principi di protezione dei dati personali e informativa; tuttavia la Corte ritiene che, nel caso di controlli difensivi mirati su singoli sospetti, l'utilizzo delle riprese per accertare il fatto illecito possa essere legittimo compatibilmente con bilanciamento delle tutele
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8 e giurisprudenza Corte EDU (Lòpez Ribalda e altri c. Spagna, Grande Camera 17/10/2019)
art. 8 CEDU; sentenza Lòpez Ribalda e altri c. Spagna (Grande Camera, 17/10/2019)
Richiama il principio del bilanciamento tra tutela della riservatezza e legittime esigenze di controllo del datore; supporta l'ammissibilità di controlli difensivi mirati purché proporzionati e non arbitrari
Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni centrali PA, art. 60, comma 3/E
art. 60, comma 3/E CCNL funzioni centrali PA
Citato dal ricorrente ma la Corte non lo ritiene prevalente sulla disciplina legale; ove la legge sia imperativa prevale sulla contrattazione
legge 7 agosto 2012, n. 134 (modifica art. 360 c.p.c.)
Modifica che restringe l'ambito del vizio di motivazione denunciabile in cassazione e viene applicata per valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso
Massime di principio
- La registrazione di ingressi/uscite effettuata manualmente e inserita ex post può integrare una falsa attestazione di presenza ai sensi dell'art. 55‑quater anche senza manomissione materiale dei sistemi di rilevazione; l'elemento intenzionale e la consistenza dell'illecito sono rilevanti per la sanzione
- Le riprese video installate per finalità di sicurezza possono essere utilizzate come prova in procedimenti disciplinari se rientrano nei controlli difensivi mirati e non costituiscono controllo generalizzato della prestazione, purché l'uso sia proporzionato e non leda in modo ingiustificato la riservatezza del lavoratore
- L'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare implica che l'amministrazione possa procedere disciplinarmente senza attendere l'esito penale, se esistono elementi probatori sufficienti
- Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e delle presunzioni; in cassazione le contestazioni sulla valutazione di merito sono ammesse solo in presenza di vizi di diritto o di motivazione formali rilevanti secondo i limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Anche quando la legge tipizza certe condotte come sanzionabili con il licenziamento, il principio di proporzionalità impone al giudice di verificare caso per caso se la sanzione espulsiva sia adeguata alle circostanze concrete
- Le censure in cassazione fondate su presunte omissioni istruttorie o su una diversa interpretazione delle prove sono frequentemente inammissibili se non indicano fatti decisivi specifici e discussi in giudizio
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