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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21508/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato dall'ATS Sardegna per assenza ingiustificata dal servizio dal 11/10/2016 al 31/10/2016 (21 giorni). Il ricorrente ha dedotto, in particolare: 1) vizio per mancato invio della contestazione a mezzo PEC nonostante l'obbligo dei professionisti di dotarsi di indirizzo PEC; 2) violazione dell'onere della prova in relazione al possesso o meno della PEC e alla giustificazione dell'assenza (grave patologia); 3) violazione del principio di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione (licenziamento)

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 55‑bis del d.lgs. n.165/2001 prevede modalità alternative di comunicazione e non impone l'uso della PEC come obbligo esclusivo; neppure il CAD né le successive modifiche hanno comportato una interpretazione vincolante in tal senso per il periodo ratione temporis. Perciò la questione sull'onere probatorio circa il possesso della PEC è irrilevante. È inoltre confermato che l'onere di provare la giustificazione dell'assenza grava sul lavoratore; la Corte territoriale ha correttamente valutato la proporzionalità della sanzione alla luce della gravità e della reiterazione del comportamento. Il ricorrente è condannato alle spese processuali; è disposto l'oscuramento dei dati sensibili relativi alla sua salute

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55‑bis

    In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano [...]

    La Corte ha interpretato l'art. 55‑bis letteralmente: la comunicazione della contestazione può avvenire mediante forme alternative e non impone come obbligatoria la PEC; non si può ricavare dall'articolo un dovere di privilegiare la PEC a scapito delle altre modalità

  • d.l. n. 185 del 2008, art. 16 comma 7 (conv. in L. n. 2/2009)

    Richiamato dal ricorrente come fonte dell'obbligo per i professionisti di dotarsi di PEC; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di tale obbligo normativo non equivale automaticamente alla prova che il professionista avesse effettivamente una casella PEC attiva alla data della comunicazione

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 6‑bis

    Il ricorrente sosteneva che le norme del CAD impongano una preferenza vincolante per la comunicazione telematica; la Corte ha escluso che le modifiche del CAD e le successive intervenute abbiano eliminato o reso inefficaci le alternative previste dall'art. 55‑bis nel periodo pertinente

  • d.lgs. n. 75 del 2017 (modifiche)

    Le modifiche successive non hanno determinato una lettura evolutiva tale da imporre l'uso esclusivo della PEC per la contestazione disciplinare rispetto alle forme alternative allora previste

  • cod. civ., art. 2697

    Riferito all'onere della prova: la Corte ha confermato che, in tema di giustificazione dell'assenza per malattia, l'onere di fornire la prova delle cause che giustificano l'assenza grava sul lavoratore

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55‑quater

    Richiamato in relazione alla tipologia di illeciti e alla verifica del requisito soggettivo (colpa) e oggettivo; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie e valutata proporzionalmente la sanzione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑quater

    La Cassazione ha attestato l'esistenza delle condizioni processuali per l'applicazione della disciplina indicata dall'art. 13 (conseguenze contributo unificato) e dato atto dei relativi effetti

  • d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52

    Richiamato per la disciplina sulla riproduzione degli atti e sulla tutela della privacy; la Corte ha disposto l'oscuramento dei dati sensibili relativi alla vicenda sanitaria

Massime di principio

  • Se una norma amministrativa (es. art. 55‑bis d.lgs. 165/2001) prevede modalità alternative di comunicazione, il datore non è obbligato a utilizzare esclusivamente la PEC salvo che la legge non lo imponga espressamente
  • L'obbligo normativo di dotarsi di PEC per una categoria (es. professionisti) non sostituisce la prova che il singolo soggetto fosse effettivamente in possesso e che la casella fosse disponibile alla data della comunicazione: il lavoratore che invoca la mancata conoscenza della comunicazione deve provare l'asserita indisponibilità
  • L'onere di provare la giustificazione dell'assenza per malattia (certificati, terapie, visite) grava sul lavoratore; in mancanza di idonea documentazione l'assenza può essere ritenuta ingiustificata
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare è valutazione di merito riservata al giudice di merito (Corte d'appello) e la Corte di Cassazione interviene solo per vizi di diritto: contestazioni basate su riedizione del merito sono, di norma, inammissibili
  • Se il lavoratore contesta l'uso di un mezzo di comunicazione (es. PEC), per incidere sul giudizio è necessario dimostrare retroattivamente la disponibilità o indisponibilità della casella alla data rilevante; in assenza di tale prova la Corte darà rilievo alle modalità effettivamente utilizzate dall'amministrazione
  • Nel settore pubblico, prima di assumere che la digitalizzazione abbia reso obbligatoria una specifica modalità di comunicazione, verificare il testo vigente alla data del fatto (ratio temporis) e gli eventuali effetti delle modifiche legislative successive

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