LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma il mercato del lavoro privilegiando il contratto a tempo indeterminato, interviene su apprendistato, tempi determinati, somministrazione, collaborazioni e lavoro accessorio, e modifica la disciplina dei licenziamenti. Prevede anche monitoraggio permanente degli effetti e applicazione alle PA come principi di armonizzazione, con numerose norme transitorie e decorrenze dal 2013.
Riforma del mercato del lavoro e disciplina dei contratti flessibili e dei licenziamenti
Riforma del mercato del lavoro e rafforzamento del contratto stabile
La legge mira a rendere il mercato del lavoro più inclusivo e dinamico, privilegiando il lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma comune di rapporto e valorizzando l’apprendistato come canale di ingresso dei giovani. Interviene inoltre per riequilibrare tutele, contrastare usi elusivi delle tipologie contrattuali e riformare la disciplina dei licenziamenti.
Monitoraggio, valutazione e impatto della riforma
È istituito presso il Ministero del lavoro un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, con il contributo di ISTAT, Sistan, INPS e parti sociali. Il sistema produce rapporti almeno annuali sugli effetti micro e macroeconomici, sull’occupazione femminile e sulle dinamiche intergenerazionali, anche per consentire eventuali correzioni delle misure.
Applicazione alle pubbliche amministrazioni
Le disposizioni, per quanto non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto del d.lgs. n. 165/2001. Il Ministro per la pubblica amministrazione definisce ambiti, modalità e tempi di armonizzazione con il settore pubblico.
Contratto a termine e somministrazione
Il contratto a tempo indeterminato è ribadito come forma comune di lavoro. Per il primo rapporto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, non è richiesto l’indicazione delle ragioni tecnico-organizzative; la deroga può essere estesa dalla contrattazione collettiva entro il limite del 6% dei lavoratori dell’unità produttiva in determinati processi organizzativi. Il contratto così stipulato non può essere prorogato. Sono ampliati i termini di prosecuzione oltre la scadenza e introdotti obblighi di comunicazione al Centro per l’impiego. Ai fini del limite massimo di 36 mesi si computano anche le missioni in somministrazione per mansioni equivalenti.
Apprendistato
Sono introdotti: durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, regole più stringenti sul rapporto numerico apprendisti/addetti qualificati, divieto di somministrazione di apprendisti a termine, e obbligo di conferma di almeno il 50% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti nuove assunzioni, salvo eccezioni e con regole specifiche per le imprese con meno di 10 dipendenti. Le violazioni comportano la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Alcune norme si applicano solo alle assunzioni dal 1° gennaio 2013.
Lavoro part-time e clausole elastiche
Nel lavoro a tempo parziale si rafforzano i poteri della contrattazione collettiva sulle clausole elastiche e flessibili e si riconosce al lavoratore, in specifiche condizioni, la facoltà di revocare il consenso prestato.
Lavoro intermittente
Il lavoro intermittente viene ridefinito, consentendolo anche oltre i 55 anni e sotto i 24 anni con prestazioni entro il 25° anno. Prima dell’inizio della prestazione o di cicli fino a 30 giorni, il datore deve comunicare la durata con modalità semplificate; la violazione comporta sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per lavoratore. I contratti incompatibili cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2014.
Collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e lavoro autonomo fittizio
La legge riforma le co.co.pro., imponendo un progetto specifico collegato a un risultato finale e vietando compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Definisce il compenso minimo in rapporto alle retribuzioni di riferimento del settore. La mancanza del progetto essenziale o l’uso di forme sostanzialmente analoghe al lavoro dipendente fanno scattare la subordinazione. Vengono inoltre introdotte presunzioni per le partite IVA quando ricorrono determinati indici di etero-integrazione, con decorrenza immediata per i nuovi rapporti e differita di 12 mesi per quelli in corso. Sono previste eccezioni per professioni ordinistiche, elevata professionalità e soglie reddituali.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Se l’apporto dell’associato comprende lavoro, il numero degli associati per la medesima attività non può superare tre, salvo legami familiari tassativi; la violazione comporta la subordinazione a tempo indeterminato. Sono salvi i contratti certificati in essere alla data di entrata in vigore fino alla loro cessazione.
Lavoro accessorio
È ridisegnata la disciplina del lavoro accessorio: limiti economici annui, soglie specifiche per committenti imprenditori o professionisti, disciplina speciale per agricoltura e possibilità per gli enti pubblici nel rispetto dei vincoli di spesa. Per il 2013 è previsto un limite speciale per i percettori di ammortizzatori sociali. È disciplinato l’uso dei buoni lavoro già richiesti entro la data di entrata in vigore e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Licenziamenti: forma, motivazione e procedura preventiva
Il licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi. Si riduce da 270 a 180 giorni il termine per l’impugnazione nei casi previsti. Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese sopra soglia è introdotta una procedura preventiva presso la Direzione territoriale del lavoro, con incontro di conciliazione e possibilità di assistenza da parte di sindacato, avvocato o consulente del lavoro.
Tutele contro il licenziamento illegittimo
Viene riscritto l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: reintegrazione obbligatoria nei casi di nullità, discriminazione, matrimonio, maternità e altre nullità; reintegrazione anche per insussistenza del fatto contestato nei licenziamenti disciplinari; tutela indennitaria nelle altre ipotesi di illegittimità. Sono previsti importi minimi e massimi delle indennità, disciplina contributiva, criteri di valutazione del comportamento delle parti e una specifica tutela per i licenziamenti per motivo oggettivo, compresa la gestione dei casi di revoca del licenziamento.
Regime transitorio e decorrenze
Numerose disposizioni si applicano solo ai rapporti o licenziamenti successivi a date determinate, in particolare dal 1° gennaio 2013 o dal 1° gennaio 2014. Restano applicabili, per un periodo transitorio, le discipline previgenti per rapporti già in essere o assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché per i buoni lavoro già richiesti entro l’entrata in vigore e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
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