Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21749/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato a Massimo Pulsoni con lettera del 22.12.2017 e aveva ordinato la reintegra e il risarcimento (indennità ex art.18, comma 4, L. n.300/1970 pari a 11 mensilità). La società contestava, tra l'altro: nullità per motivazione generica sul quantum; carenza di interesse a procedere per i lavoratori a causa di un ricorso cumulativo; omessa istruttoria sulle posizioni individuali; corretta esclusione della comparazione territoriale per ragioni organizzative/geografiche e quindi applicabilità soltanto della tutela indennitaria (non reintegratoria) in caso di vizi meramente formali della comunicazione di mobilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda del lavoratore. I giudici hanno ritenuto che la limitazione della platea dei licenziabili alla sola sede di L'Aquila non fosse adeguatamente giustificata nella comunicazione di avvio ed è emersa la fungibilità/ comparabilità delle professionalità con le altre sedi; ne è conseguita la qualificazione del vizio come violazione dei criteri di scelta (non mera irregolarità procedurale) con applicazione della tutela reintegratoria ex art.18, comma 4, L. n.300/1970. Rigettate anche le censure processuali della società (sulla genericità del ricorso cumulativo e sulla presunta omessa istruttoria). Condanna della società al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

    La Corte ha applicato la tutela reintegratoria prevista dal comma 4 per violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, ritenendo che la delimitazione illegittima della platea dei licenziabili integri un vizio sostanziale che giustifica la reintegrazione e il risarcimento secondo la previsione normativa.

  • art. 5, Legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamento collettivo), come sostituito dall'art.1, comma 46, L. 28 giugno 2012, n. 92

    La norma impone che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga avuto riguardo al complesso aziendale; la Corte ha stabilito che la limitazione territoriale della platea è ammissibile solo se adeguatamente motivata e provata dal datore di lavoro.

  • art. 4, legge n. 223/1991 (comunicazione di apertura della procedura)

    E' onere del datore di lavoro indicare nella comunicazione le ragioni tecniche/organizzative che giustificano la delimitazione della platea e l'impossibilità di ovviare con trasferimenti; la Corte ha ritenuto la comunicazione aziendale inadeguata e standardizzata.

  • Legge 92/2012 (riforma cd. "Fornero")

    Le modifiche introdotte hanno distinto casi di violazione procedurale (con tutela indennitaria) e casi di violazione dei criteri di scelta (con tutela reintegratoria); la Corte ha qualificato il caso come violazione dei criteri di scelta.

  • artt. 99, 112, 278 c.p.c. e art. 360 c.p.c.

    Norme processuali richiamate dalla società per censurare motivazione e nullità; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le doglianze processuali, valutando anche il ricorso introduttivo e la regolarità della motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La delimitazione della platea dei licenziabili a una singola sede è possibile solo se nella comunicazione ex art.4 L.223/1991 sono esplicitate e provate ragioni tecnico-organizzative che impediscono la comparazione con altre sedi.
  • La mera distanza geografica o i costi di trasferimento non escludono automaticamente la comparazione: il datore di lavoro deve dimostrare concretamente l'impossibilità o l'insostenibilità del trasferimento.
  • Se la delimitazione della platea è illegittima o i criteri di scelta sono illegittimamente applicati, si applica la tutela reintegratoria ex art.18, comma 4 (non la sola indennità).
  • La genericità di un ricorso cumulativo non determina automaticamente carenza di interesse ad agire: una domanda generica di reintegrazione/indennità può essere interpretata e valutata dal giudice; il difensore della parte convenuta deve eccepire tempestivamente eventuali carenze per consentire integrazioni o difese.
  • È onere del datore di lavoro provare, anche in sede di esame congiunto, il nesso tra le esigenze aziendali e la scelta dei lavoratori da licenziare; l'assenza di prove favorevoli al datore di lavoro favorisce il lavoratore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.