Cassazione Civile, Ordinanza n. 07535/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici specializzati hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE e della disciplina comunitaria sulle scuole di specializzazione, assumendo che lo Stato avesse omesso di assicurare un'adeguata remunerazione. La domanda era quantificata nella differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di borsa di studio e l'importo che sarebbe spettato se la normativa fosse stata correttamente e tempestivamente attuata, anche tenendo conto degli incrementi annuali e della rideterminazione triennale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione delle norme nazionali ed europee indicate in ricorso, sostenendo che lo Stato fosse divenuto progressivamente inadempiente e che fosse illegittimo il blocco protratto degli aggiornamenti della borsa di studio; hanno inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla sussistenza di un obbligo di mantenere nel tempo l'adeguatezza della remunerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché già coperto da un orientamento consolidato, richiamando la recente giurisprudenza, secondo cui la direttiva 93/16/CEE non introduceva nuovi obblighi innovativi sulla misura della remunerazione rispetto al regime già attuato con il d.lgs. n. 257/1991. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'importo delle borse di studio non era soggetto né all'indicizzazione né all'adeguamento triennale per effetto delle norme legislative che avevano congelato tali meccanismi, da leggersi come riferite all'intero art. 6 del d.lgs. n. 257/1991. Ha escluso anche la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, reputando discrezionale il livello di adeguatezza della remunerazione rimesso al legislatore nazionale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le doglianze sono state articolate come violazione di legge e nullità, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già stata decisa in senso conforme da precedente giurisprudenza di legittimità.
richiamato per poter fare rinvio sintetico alle argomentazioni di precedente giurisprudenza su fattispecie identica.
richiamato in relazione al deposito della memoria da parte dei ricorrenti.
art. 5 Trattato CEE
richiamato dai ricorrenti a fondamento della dedotta violazione comunitaria.
art. 189 Trattato CEE
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul tardivo recepimento delle direttive.
Direttiva 75/362/CEE
considerata, insieme alle direttive successive, come fonte che prescriveva una remunerazione adeguata per i medici specializzandi.
Direttiva 75/363/CEE
considerata, insieme alle altre direttive, come già attuata dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257/1991.
Direttiva 82/76/CEE
considerata come fonte che aveva prescritto un'adeguata remunerazione, poi attuata dal d.lgs. n. 257/1991.
Direttiva 93/16/CEE
ritenuta un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti direttive, senza carattere innovativo sulla misura dei compensi.
Direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti nel quadro delle norme europee invocate, ma non ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento.
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la Corte ha escluso profili utili all'accoglimento.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
richiamati dai ricorrenti nel quadro delle censure di interpretazione delle norme interne ed europee.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
la Corte ha affermato che gli incrementi annuale e triennale previsti dalla disposizione non erano applicabili per effetto dei successivi blocchi legislativi e che, per gli anni accademici interessati, la borsa non era soggetta ad adeguamento.
richiamato dai ricorrenti tra le fonti interne invocate.
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
considerati nel quadro della riforma delle scuole di specializzazione e della disciplina del contratto di formazione.
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato dai ricorrenti tra le norme interne invocate.
art. 1 L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato quale norma che ha inciso sulla vigenza dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 fino all'anno accademico 2005-2006.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992
indicato come prima fonte del blocco degli aggiornamenti economici.
art. 3, comma 36, L. n. 537/1993
richiamato come disposizione che ha contribuito al blocco degli aggiornamenti.
art. 1, comma 33, L. n. 549/1995
richiamato come disposizione che ha confermato il blocco degli aggiornamenti.
art. 1, comma 66, L. n. 662/1996
richiamato tra le norme che hanno congelato i meccanismi di adeguamento.
art. 32, comma 12, L. n. 449/1997
ritenuto decisivo perché ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e ha escluso l'applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991, riferendosi all'intero corpus degli aggiornamenti.
richiamato come ulteriore norma di proroga/blocco degli aggiornamenti.
considerato come ulteriore disposizione che ha congelato gli incrementi; la Corte ha richiamato la sua proroga successiva.
art. 1, comma 212, L. n. 266/2005
richiamato per la proroga del blocco al triennio 2006-2008.
art. 41, comma 7, d.l. n. 207/2008
richiamato per la proroga delle disposizioni di blocco agli anni 2009-2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio/contributo unificato, in esito al rigetto del ricorso.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta
applicato per liquidare le spese tenendo conto della pluralità di ricorrenti assistiti dallo stesso difensore.
Massime di principio
- In tema di medici specializzandi, la direttiva comunitaria che si limiti a coordinare e aggiornare testi precedenti senza introdurre un nuovo obbligo sulla misura della remunerazione non consente, da sola, di fondare un'autonoma pretesa risarcitoria per differenza retributiva.
- Quando il legislatore nazionale ha disposto, con una serie di interventi successivi e coordinati, il blocco degli aggiornamenti di una borsa di studio o di un emolumento pubblico, deve ritenersi esclusa sia l'indicizzazione annuale sia l'adeguamento periodico previsto dalla disciplina originaria, se la lettera delle norme investe l'intero meccanismo di rivalutazione.
- La determinazione del livello "adeguato" della remunerazione degli specializzandi è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale, in mancanza di parametri vincolanti direttamente desumibili dal diritto dell'Unione.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando la questione interpretativa rilevante è già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e non sussistono seri dubbi di compatibilità con il diritto unionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando censura una questione già definita da un orientamento costante della Corte, al quale il collegio intende dare continuità.
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