Cassazione Civile, Ordinanza n. 14098/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa ai fini Ires, Irap e IVA, contestando la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'imposta per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e riferite a società considerate "cartiere". In primo grado la C.T.P. aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma favorevole e la società, soccombente in appello, ricorreva per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe accolto l'appello su ragioni non poste a base dell'accertamento, che invece sarebbe stato fondato sull'inesistenza oggettiva delle operazioni; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per non aver valorizzato la prova dell'effettività delle operazioni, desunta dalle fatture regolari; 3) violazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e del principio di neutralità IVA, per l'uso di presunzioni e per l'assenza di preventiva ispezione della contabilità; 4) omesso esame e motivazione apparente per non avere considerato il giudicato penale assolutorio del legale rappresentante; 5) motivazione contraddittoria e violazione di norme processuali, per aver fondato il disconoscimento dei costi su elementi incoerenti con la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti; 6) violazione delle norme sulla motivazione e sulla fatturazione IVA, in relazione a fatture della società BTC ritenute genericamente inesistenti; 7) violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'atto impositivo. La Corte ha esaminato i motivi richiamando la giurisprudenza sull'onere del contribuente di provare l'effettività dei costi, sulla sufficienza delle presunzioni semplici dell'Ufficio, sull'irrilevanza del giudicato penale nel processo tributario e sui limiti dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei tributi non armonizzati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo, quarto e settimo motivi; ha ritenuto il quinto motivo inammissibile nel merito perché volto a una rivalutazione dei fatti; ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, poiché le censure sulla genericità delle fatture e sul rispetto dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 miravano anch'esse a una nuova valutazione del materiale probatorio. La motivazione della sentenza d'appello è stata considerata sufficiente al "minimo costituzionale" e basata su un complesso di indizi idonei a sostenere la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti. La società è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la censura è infondata quando la decisione di merito si mantiene entro il perimetro della domanda e della contestazione fiscale, senza pronunciare su un oggetto diverso da quello devoluto.
in tema di costi e IVA, una volta contestata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l'effettività delle stesse e il loro sostenimento, non bastando la sola produzione di fatture formali.
è ammesso l'uso di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, per contestare l'attendibilità della dichiarazione e l'esistenza delle operazioni fatturate.
la rettifica del reddito può fondarsi su elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza dei costi contestati.
la deducibilità dei costi richiede l'inerenza e l'effettività del costo, che il contribuente deve dimostrare; l'assenza del rapporto sottostante nelle operazioni oggettivamente inesistenti esclude il requisito di inerenza.
il rispetto dei requisiti formali della fattura non basta, da solo, a provare l'effettività dell'operazione se il quadro probatorio complessivo depone per la sua inesistenza.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi, anche quando sia sintetica e basata su indizi; non vi è vizio se la censura mira a rivalutare i fatti.
nel processo tributario è sufficiente una motivazione che esponga, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
il motivo è inammissibile se non individua un fatto decisivo realmente omesso, ma contesta solo la valutazione delle prove.
la violazione denunciata non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.
la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si richiede una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 41 CEDU
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto, in mancanza della prova di resistenza sul preteso vizio procedimentale.
art. 24 l. n. 4/1929
richiamato dalla ricorrente sul contraddittorio, ma ritenuto non idoneo a fondare invalidità dell'atto nel caso concreto.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
la violazione del contraddittorio non determina invalidità se non ricorrono i presupposti applicativi e, comunque, se il contribuente non indica concrete difese che avrebbe potuto svolgere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, la produzione di fatture regolari, documenti di trasporto e mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a provare l'effettività delle operazioni, quando il complesso degli indizi evidenzi l'inesistenza del rapporto commerciale sottostante.
- L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta fornita tale prova presuntiva, incombe sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esecuzione delle prestazioni o delle cessioni.
- La deducibilità dei costi d'impresa presuppone l'inerenza e l'effettività del costo: se il costo deriva da un'operazione oggettivamente inesistente, viene meno il requisito di inerenza e il costo non è deducibile.
- Nel processo tributario, la sentenza penale assolutoria non vincola automaticamente il giudice tributario, che può fondare la decisione su presunzioni e indizi non sufficienti per la condanna penale ma idonei a sorreggere l'accertamento fiscale.
- La deduzione di vizi motivazionali o violazioni di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, se la motivazione della sentenza consente di ricostruire la ratio decidendi e raggiunge il livello del "minimo costituzionale".
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non opera in modo generalizzato per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione; in ogni caso, il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto spendere e superare la prova di resistenza.
- La regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili non è sufficiente a superare una contestazione di fittizietà oggettiva se gli elementi complessivi del dossier probatorio depongono per l'inesistenza dell'operazione.
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