Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di Cassazione n. 2266/2019. Nella precedente decisione, nel regolare le spese del giudizio di merito definito in sede di rinvio davanti alla Corte d'appello di Perugia, era stato indicato come soggetto tenuto al pagamento il Ministero della Giustizia invece del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dalla lettura dell'intestazione e della motivazione dell'ordinanza originaria emergeva che il controricorrente era il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sicché l'indicazione del Ministero della Giustizia risultava una mera svista materiale. L'istanza chiedeva quindi di sostituire correttamente la dizione errata nel dispositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., richiamando anche il principio secondo cui la controparte può interloquire mediante memoria in prossimità dell'adunanza camerale. Nel merito, ha accolto la richiesta, qualificando l'erronea indicazione del Ministero della Giustizia come evidente errore materiale, poiché dall'ordinanza originaria risultava che la parte processuale corretta era il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha quindi disposto che nel rigo indicato del dispositivo dell'ordinanza n. 2266/2019 la dicitura "Ministero della Giustizia" debba intendersi sostituita con "Ministero dell'Economia e delle Finanze" e ha ordinato l'annotazione della correzione sull'originale.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
attribuisce alla Corte il potere di correggere d'ufficio l'errore materiale contenuto nella propria ordinanza; l'istanza è ammissibile quando mira a sollecitare tale potere.
art. 380-bis c.p.c.
trova applicazione, per espresso richiamo, alla trattazione dell'istanza di correzione, garantendo alla controparte la possibilità di depositare memoria prima dell'adunanza camerale.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019
richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la tutela del contraddittorio della controparte è assicurata dalla facoltà di deposito di memoria nei termini camerali.
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento della Corte di cassazione è emendabile quando sia riconoscibile come mera svista dalla lettura complessiva dell'intestazione, della motivazione e del dispositivo dell'atto originario.
- L'istanza di correzione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile quando non introduce una nuova domanda, ma chiede soltanto di riallineare il dispositivo al reale contenuto dell'ordinanza o della sentenza.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il contraddittorio della parte controinteressata è salvaguardato dalla possibilità di depositare memoria in vista dell'adunanza camerale.
- La correzione dell'errore materiale incide solo sulla formulazione del provvedimento e non sul suo contenuto decisorio sostanziale, che resta immutato.
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