Cassazione Civile, Ordinanza n. 13921/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La lite origina dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato i compensi professionali. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando le risultanze del registro informatico e il "visto PM" come indice dell’avvenuta conoscibilità dell’atto. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non dimostrasse una comunicazione conforme alle forme di rito, pur essendo dotato di indirizzo PEC; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando il mancato esame dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e contestando che si gravasse il Pubblico Ministero della prova della effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme a diritto, anche se con motivazione in parte correggibile. In particolare ha affermato che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è assoggettata al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di una valida comunicazione/notificazione, resta comunque applicabile il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Poiché, in ogni caso, l’opposizione risultava tardiva rispetto al termine lungo, la declaratoria di inammissibilità è stata confermata e il ricorso per cassazione è stato respinto in limine ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Individua il rimedio dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore sia comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Richiamato per l’equiparazione funzionale del decreto opposto a provvedimento impugnabile nel rito sommario con termine di trenta giorni.
Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Invocato dal ricorrente in relazione alla ritualità della comunicazione del decreto.
Invocato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova sulla comunicazione e sulla conoscibilità dell’atto.
In assenza di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 375, comma 2, 2-quater, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale di cassazione applicabile ratione temporis.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Indicato come norma di riferimento temporale per l’applicazione del rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in tema di contributo unificato ulteriore, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto.
Corte cost. n. 106/2016
Riconosce l’applicabilità del termine di trenta giorni all’opposizione contro il decreto sulle spese di giustizia.
Cass. n. 16893/2018
Richiamata a sostegno dell’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione/notificazione.
Cass. n. 32961/2019
Richiamata a sostegno del medesimo principio sul termine lungo.
Cass. n. 5990/2020
Richiamata a sostegno del medesimo principio sul termine lungo.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; il rito applicabile è quello sommario.
- Se non risulta una valida comunicazione o notificazione del decreto, il diritto di impugnazione resta comunque soggetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del provvedimento decisorio e definitivo.
- La contestazione della ritualità della comunicazione non esclude l’inammissibilità dell’impugnazione quando, in ogni caso, il rimedio sia stato proposto oltre il termine lungo.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a censurare la motivazione del giudice di merito senza superare il vaglio di conformità alla giurisprudenza consolidata ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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