Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un immobile contiguo hanno agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal loro fabbricato, che assumevano provocati da scavi di fondazione eseguiti dal vicino nell'ambito di un'attività edilizia. In primo grado la domanda era stata prospettata come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.; in appello i soccombenti avevano insistito sul fatto che la condotta dovesse essere qualificata come attività pericolosa ex art. 2050 c.c., con conseguente diverso riparto dell'onere probatorio. Hanno quindi ricorso per cassazione denunciando, da un lato, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 2050 c.c. per non avere la Corte territoriale considerato il contenuto sostanziale delle allegazioni già introdotte in primo grado; dall'altro, violazione degli artt. 112 c.p.c., 2043 c.c., 43 c.p. e 132 c.p.c. per avere i giudici di merito limitato l'ingiustizia del danno alla sola illegittimità urbanistico-edilizia dell'opera, senza considerare le dedotte violazioni del divieto di escavazioni dannose al vicino, delle norme sulle immissioni e delle distanze per fossi, nonché il nesso causale evidenziato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi del ricorso principale, affermando che il giudice di merito deve qualificare la domanda sulla base dei fatti concretamente dedotti e non del solo tenore letterale delle allegazioni. Ha rilevato che, nel caso specifico, la Corte d'appello aveva adottato un approccio eccessivamente formalistico, trascurando di verificare se i fatti già dedotti in primo grado integrassero una fattispecie di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. e quali conseguenze ne discendessero. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale sulle spese.
Norme richiamate
La Corte richiama la necessità di verificare se gli scavi edilizi dedotti in causa integrino un'attività pericolosa, con conseguente diverso regime di responsabilità e di riparto dell'onere probatorio rispetto all'azione generale ex art. 2043 c.c.
È la base risarcitoria originariamente invocata in primo grado; la Corte afferma che la qualificazione giuridica della domanda non dipende dal solo richiamo formale della norma, ma dai fatti allegati.
La Corte d'appello aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione dell'art. 2050 c.c.; la Cassazione censura tale impostazione perché fondata su una lettura meramente letterale della domanda.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda secondo il suo contenuto sostanziale e non può trascurare fatti decisivi già allegati, altrimenti incorre in vizio di omessa considerazione della pretesa effettiva.
La motivazione della sentenza deve dare conto dell'effettivo contenuto della domanda e del percorso logico seguito; non è sufficiente una motivazione che si arresti a un rilievo formalistico.
Richiamato come norma violata nelle allegazioni di parte in relazione a escavazioni nel fondo che rechino danno al vicino.
Richiamato come norma relativa a immissioni e scuotimenti dannosi al fondo vicino.
Richiamato come norma sulle distanze per le escavazioni di fossi.
Citate nel secondo motivo in relazione alla prospettazione dell'ingiustizia del danno e della condotta dannosa; il testo non offre una specifica elaborazione autonoma di tale richiamo.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito in base ai fatti allegati e al contenuto sostanziale della pretesa, non al solo tenore letterale delle formule usate dalla parte.
- Il giudice non può dichiarare nuova una domanda o un motivo di gravame se la diversa qualificazione giuridica discende da fatti già dedotti in primo grado e sostanzialmente invariati.
- Quando la domanda risarcitoria riguarda danni causati da attività edilizia potenzialmente pericolosa, il giudice deve verificare se i fatti allegati integrino una fattispecie soggetta all'art. 2050 c.c. e applicarne il relativo regime probatorio.
- Una motivazione che si arresti a un approccio formalistico, senza esaminare il nucleo fattuale della pretesa e le conseguenze giuridiche pertinenti, è censurabile in cassazione.
- Il giudice deve considerare tutte le allegazioni rilevanti già contenute nell'atto introduttivo, comprese quelle che evocano violazioni normative specifiche e il nesso causale tra condotta e danno.
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