Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Nel procedimento di opposizione avverso un decreto di liquidazione del compenso professionale dovuto a un difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica per tardività. Secondo il giudice di merito, dal registro informatico risultava un "visto PM" idoneo a far ritenere avviata la comunicazione del provvedimento, mentre l’opponente non aveva provato la proposizione del rimedio entro trenta giorni da tale conoscibilità. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, non bastando la schermata SICID a dimostrare la comunicazione nelle forme prescritte, pur disponendo l’ufficio di PEC; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul PM la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme a diritto, pur con motivazione in parte correggibile: l’opposizione era comunque tardiva, perché, anche a voler escludere una rituale comunicazione, in difetto di notificazione/comunicazione restava applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorso dalla pubblicazione del decreto. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità dell’opposizione originaria per tardività. Non sono state poste spese del giudizio di cassazione e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; avverso di esso è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170.
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Richiamato per l’equiparazione funzionale del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico appellabile.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte.
In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione, applicabile anche ai provvedimenti decisori e definitivi.
Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione; la censura è stata ritenuta non idonea a scalfire l’esito sulla tardività.
Invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità dell’atto; la Corte ha comunque escluso la tempestività dell’opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
Richiamo al regime temporale applicabile al procedimento.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato segue il rito previsto per le opposizioni in materia di spese di giustizia e resta soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- In mancanza di comunicazione o notificazione rituale del decreto, l’impugnazione non resta senza termine: opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione, la mera contestazione della ritualità della comunicazione non esclude di per sé la tardività se risulta comunque decorso il termine lungo di impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità, quando la decisione impugnata è conforme a diritto secondo un principio già consolidato, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., anche se la motivazione del giudice di merito presenti profili correggibili.
- La parte che contesta la tempestività dell’opposizione deve confrontarsi con il regime dei termini applicabile al tipo di provvedimento e non può limitarsi a negare la sola comunicazione rituale, se risulta comunque maturata la decadenza dal termine lungo.
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