Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Tre soggetti, già ricorrenti nel giudizio definito con ordinanza della Corte di cassazione n. 20104/2022, hanno presentato un'istanza segnalando che nel dispositivo di tale ordinanza era stata omessa la statuizione sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, pur essendo stata formulata rituale richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità e ribadita nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. L'istanza non è stata qualificata come autonomo ricorso, ma come sollecitazione del potere della Corte di correggere d'ufficio l'errore materiale; per effetto dell'iscrizione a ruolo d'ufficio, il procedimento è stato trattato come procedimento officioso di correzione. Il Ministero della giustizia è intervenuto quale controricorrente nel procedimento di correzione. La questione sostanziale riguardava quindi l'omissione, nel dispositivo del provvedimento già emesso, della formula di distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 20104/2022, ordinando che nel dispositivo, dopo le parole "oltre accessori come per legge", siano aggiunte le parole "con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari". Ha inoltre mandato alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del provvedimento corretto. La decisione si fonda sul rilievo che l'omissione della distrazione costituiva errore materiale emendabile, correggibile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., nel procedimento camerale applicabile dopo la riforma.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese deve essere formulata dalla parte interessata; nel caso concreto la richiesta era stata tempestivamente proposta e l'omissione del relativo inserimento nel dispositivo è stata ritenuta emendabile.
può essere chiesta e può essere anche rilevata d'ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo
La correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione può essere domandata dalla parte o rilevata d'ufficio, senza limiti temporali; l'istanza di parte, con iscrizione a ruolo d'ufficio, si converte nel procedimento officioso di correzione.
Dopo la riforma, il procedimento si svolge in forma camerale secondo la disciplina vigente, con previo instaurarsi del contraddittorio mediante comunicazione della fissazione dell'adunanza.
Richiamati come disciplina del procedimento di correzione applicabile in combinato con l'art. 380-bis.1 c.p.c.
La riforma ha fatto venir meno l'applicazione del previgente procedimento ex art. 380-bis c.p.c., imponendo il nuovo rito camerale.
Massime di principio
- L'omissione nel dispositivo della statuizione sulla distrazione delle spese, quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata, integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione.
- La correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere attivata dalla parte interessata ma anche rilevata d'ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo, sicché l'istanza di parte può essere trattata come sollecitazione del potere officioso di correzione.
- Nel giudizio di correzione, l'iscrizione a ruolo d'ufficio e la comunicazione della fissazione dell'adunanza camerale consentono l'instaurazione del contraddittorio e l'adozione del provvedimento correttivo senza necessità di un autonomo ricorso.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, una volta ritualmente chiesta, deve trovare esatta trasposizione nel dispositivo; la sua mancata menzione è suscettibile di emenda senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale della pronuncia.
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