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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13926/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il pubblico ministero aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 contro il decreto di liquidazione del compenso riconosciuto a un difensore per l’attività svolta in favore di un cittadino extracomunitario nell’ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. La Procura sosteneva che il compenso dovesse essere ridotto per irregolarità nella gestione delle cause e per la serialità dei ricorsi presentati dal difensore in materia. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che dall’annotazione "al visto PM" risultasse comunque una comunicazione equipollente del provvedimento, idonea a far decorrere il termine di trenta giorni; ha inoltre posto a carico del ricorrente l’onere di provare una conoscenza effettiva successiva e non imputabile. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 136 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi: da un lato, l’erroneità dell’assunto che il fascicolo fosse stato trasmesso alla Procura solo sulla base dell’annotazione interna; dall’altro, l’omesso esame dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio della Procura, secondo cui non era stata ricevuta alcuna comunicazione del Tribunale relativa ai provvedimenti di liquidazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il provvedimento impugnato si era conformato alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorso non conteneva argomentazioni idonee a mutare o precisare tale orientamento, integrando così l’ipotesi di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La Corte ha anche precisato, in chiave di correzione della motivazione del Tribunale, che il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è equiparabile a un provvedimento impugnabile con termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione. Nel caso concreto, poiché il ricorso era stato proposto circa due anni dopo la pubblicazione del decreto, l’opposizione doveva comunque ritenersi tardiva. Non sono state poste spese a carico della Procura e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, anche per la natura soggettiva della ricorrente e perché le controparti erano rimaste intimate.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    opposizione al decreto di liquidazione del compenso

    consente l’opposizione contro il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con ricorso al capo dell’ufficio che ha emesso il provvedimento.

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il rimedio oppositivo avverso il decreto di pagamento del compenso.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    il procedimento di opposizione era, ratione temporis, soggetto al rito sommario di cognizione.

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come disciplina processuale applicabile all’opposizione, prima della riforma del 2022.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il decreto di liquidazione è equiparato a ordinanza del giudice monocratico appellabile, con termine breve dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso che non offra argomenti per mutare o precisare la giurisprudenza consolidata.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    la mancanza dell’esposizione dei fatti di causa è richiamata come ulteriore profilo di possibile inammissibilità del ricorso.

  • art. 136 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la ritenuta comunicazione equipollente del provvedimento.

  • art. 13, co. 1, quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per escludere nel caso concreto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    menzionato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale che bilancia diritto di difesa e certezza delle situazioni giuridiche.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile con opposizione soggetta a un termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione; se tale comunicazione o notificazione manca, si applica il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • L’annotazione interna del fascicolo o il mero passaggio materiale degli atti all’ufficio pubblico non sono di per sé sufficienti, senza un valido riscontro della comunicazione/notificazione, a far decorrere il termine breve se non nei limiti della disciplina applicabile e secondo gli accertamenti di fatto del giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già incompatibili con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo o precisarlo.
  • Nei provvedimenti decisori e definitivi, la mancanza di comunicazione o notificazione non elimina la tutela dell’altra parte, perché opera comunque il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione, a garanzia del bilanciamento tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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