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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32871/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di lavoro presso un ente sanitario pubblico. Un lavoratore somministrato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una quota di produttività collettiva cd. "specifica" riferita agli anni 2010-2014. L’opposizione proposta dall’agenzia di somministrazione era stata respinta e la sentenza di merito aveva confermato anche la condanna dell’ente utilizzatore a manlevare l’agenzia di quanto dovuto al lavoratore. L’ente utilizzatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha invocato il giudicato formatosi in un diverso giudizio, sostenendo che in quel procedimento fosse già stata accertata l’insussistenza del diritto dei lavoratori somministrati al premio e che tale accertamento dovesse far stato anche qui; 2) ha contestato la decisione sul merito del premio, sostenendo che il contratto applicabile era il CCNL Sanità pubblica e che la contrattazione aziendale non prevedeva la quota incentivante per gli interinali, oltre a richiamare norme speciali del settore sanitario e il difetto dei presupposti per la manleva contrattuale; 3) ha censurato la regolazione delle spese di primo grado, assumendo che la riforma della sentenza dovesse travolgere anche tale statuizione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso: il primo motivo è stato respinto perché il precedente giudicato non poteva operare, mancando la coincidenza soggettiva, atteso che il lavoratore odierno non era parte di quel diverso processo; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto della Corte territoriale sull’adesione dell’agenzia al CCNL Assolavoro, senza censurarlo con un motivo idoneo; di conseguenza è stato disatteso anche il terzo motivo, dipendente dai precedenti. È stata quindi confermata la soccombenza dell’ente ricorrente e la sua condanna alle spese verso entrambe le controparti, oltre all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente sanitario utilizzatore. Ha affermato che il giudicato invocato non era opponibile al lavoratore, perché la preclusione ex art. 2909 c.c. richiede identità di soggetti, petitum e causa petendi; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sul premio di produttività perché diretta, in realtà, a contestare l’accertamento di fatto della Corte di merito circa il regime contrattuale applicabile, senza adeguata critica del relativo apprezzamento. Il terzo motivo sulle spese è caduto con le altre censure. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controparti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    L’autorità del giudicato sostanziale opera solo se tra la causa precedente e quella successiva vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi; l’identità delle sole questioni giuridiche o di fatto non basta.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003

    La norma, richiamata dalla Corte territoriale, prevede che i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscano modalità e criteri per le erogazioni economiche collegate ai risultati.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure che in realtà mirano a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito non sono idonee se non denunciano specificamente l’errore di valutazione compiuto.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne esaminasse il merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne esaminasse il merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 70 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne esaminasse il merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze sul trattamento dei lavoratori somministrati.

  • artt. 4, commi 2 e 4, 32, comma 1, lett. g), 38, comma 3, lett. c), c.c.n.l. 7 aprile 1999

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la materia della produttività era demandata alla contrattazione integrativa e non prevedeva quote per lavoratori interinali.

  • art. 32, comma 7, c.c.n.l. 20 settembre 2001

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sul trattamento economico dei somministrati.

  • artt. 11 e 79 d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamati dal ricorrente insieme al principio di lex specialis nelle doglianze sul rapporto contrattuale.

  • art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle censure sulla disciplina della somministrazione.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata come parametro di parità di trattamento tra lavoratori, anche somministrati, nelle argomentazioni del giudice di merito e del ricorrente.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la direttiva 1999/70/CE.

  • art. 10, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’esclusione dei contratti a termine del personale sanitario del SSN dall’applicazione della disciplina generale.

  • art. 29, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2015

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di somministrazione e lavoro a termine.

  • artt. 8, 10 e 11 d.lgs. n. 288 del 2003

    Richiamati dal ricorrente tra le disposizioni speciali del settore sanitario invocate a sostegno della tesi difensiva.

  • artt. 12 e 12-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamati dal ricorrente tra le disposizioni speciali del settore sanitario invocate a sostegno della tesi difensiva.

  • art. 3 delle condizioni generali di appalto

    Invocato dal ricorrente come fonte del preteso obbligo di manleva contrattuale dell’utilizzatore verso l’agenzia.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la regolazione delle spese di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale non può essere opposto in un processo diverso se manca la coincidenza tra le parti del nuovo giudizio e quelle del precedente, oltre a petitum e causa petendi; l’identità di questioni decise non è sufficiente.
  • In cassazione, una censura che si limita a contestare l’esito dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile se non individua specificamente l’errore di valutazione o l’omesso esame rilevante, non essendo sufficiente una diversa lettura degli atti.
  • Le censure sulle conseguenze accessorie della decisione, come le spese di lite, restano assorbite o comunque prive di autonoma incidenza quando il motivo principale viene dichiarato inammissibile o comunque non supera il vaglio preliminare.
  • In materia di somministrazione di lavoro, la questione della spettanza di emolumenti collegati alla produttività va risolta anzitutto verificando il regime contrattuale effettivamente applicabile e l’eventuale espressa esclusione dei lavoratori somministrati prevista dalla contrattazione collettiva o aziendale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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