Cassazione Civile, Ordinanza n. 32832/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico di primo livello, in servizio presso il reparto di chirurgia oncologica di un ospedale pubblico, aveva chiesto il pagamento del lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario ordinario nel periodo dal 1 febbraio 2002 al 31 marzo 2008. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che, per la dirigenza medica, il lavoro straordinario non fosse in linea generale retribuibile, salvo specifiche ipotesi come guardie mediche e pronta disponibilità, e che il superamento dell'orario fosse normalmente compensato dalla retribuzione di risultato. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 2107 e 2108 c.c., delle direttive europee in materia di orario di lavoro e di varie clausole del c.c.n.l. della dirigenza medica, sostenendo che la mole di attività provata in giudizio imponesse di riconoscere il diritto al compenso per straordinario. Con il secondo motivo ha denunciato, oltre alle medesime violazioni di legge, anche violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., censurando la valutazione delle prove e sostenendo che l'orario effettivamente svolto avrebbe superato il limite medio di 48 ore settimanali previsto dalla disciplina europea e dal d.lgs. n. 66 del 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la decisione impugnata si era conformata a un orientamento consolidato: per i dirigenti medici il compenso per lavoro straordinario spetta solo in ipotesi specificamente previste dalla contrattazione collettiva, mentre il superamento dell'orario di lavoro è normalmente assorbito nella retribuzione di risultato. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e di norme processuali, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Nulla è stato disposto per le spese, poiché l'azienda sanitaria è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro di giusta retribuzione, ma ritenuto non violato alla luce della disciplina collettiva applicabile ai dirigenti medici.
Richiamato per sostenere il diritto al compenso del lavoro straordinario; la Corte ribadisce che, per la dirigenza medica, il compenso è limitato a specifiche ipotesi previste dal contratto collettivo.
Richiamato quale norma sulla retribuzione del lavoro straordinario; la Corte ne esclude l'applicazione generalizzata in presenza della disciplina speciale contrattuale della dirigenza medica.
direttiva 93/104/CE
Richiamata dal ricorrente in tema di orario di lavoro, ma non idonea a sovvertire la disciplina collettiva applicabile nel caso concreto.
direttiva 2000/34/CE
Richiamata dal ricorrente in tema di tutela dell'orario di lavoro; non conduce al riconoscimento del compenso invocato.
artt. 17 e 65 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
La Corte li interpreta nel senso che la retribuzione di risultato compensa, in via generale, il superamento dell'orario di lavoro della dirigenza medica.
art. 28 c.c.n.l. 10 febbraio 2004
Richiamato dal ricorrente tra le fonti contrattuali applicabili, ma non ritenuto ostativo alla soluzione accolta.
art. 62, commi 2 e 3 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Individuato dalla Corte, insieme all'art. 65, come base della disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica.
art. 65, comma 3, c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Stabilisce che il superamento dell'orario di lavoro è normalmente compensato dalla retribuzione di risultato, salvo casi specifici di straordinario retribuibile.
art. 19 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Richiamato come esempio delle prestazioni eccezionali che danno luogo a compenso per straordinario, in particolare le guardie mediche.
art. 20 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Richiamato come esempio delle prestazioni eccezionali retribuibili a titolo di straordinario, in particolare la pronta disponibilità.
art. 80 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
La Corte evidenzia che il lavoro straordinario ha carattere eccezionale, richiede effettive esigenze di servizio ed è soggetto a previa autorizzazione.
La Corte afferma che il limite ivi previsto opera in via residuale e non prevale sulla disciplina collettiva applicabile alla dirigenza medica.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dal ricorrente ma ritenuta in concreto utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto.
Fondamento dell'inammissibilità del primo motivo, poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
Invocato nel secondo motivo come parametro processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa valutazione del merito.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile in cassazione.
Richiamato dal ricorrente sulla valutazione probatoria; la Corte afferma che la critica mira in realtà a una nuova lettura del materiale istruttorio.
Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte non accoglie la censura perché attiene alla ricostruzione del fatto e non a un errore di diritto.
Richiamato come attuativo della disciplina europea sull'orario di lavoro; nel caso concreto opera solo come parametro residuale rispetto al c.c.n.l.
direttiva 2003/88/CE
Richiamata per il limite medio di 48 ore settimanali; la Corte osserva che, nel caso concreto, la media accertata era ben inferiore a tale soglia.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per la dirigenza medica del servizio sanitario, il lavoro straordinario è retribuibile solo nelle ipotesi specificamente previste dalla contrattazione collettiva; in via generale il superamento dell'orario di lavoro è assorbito dalla retribuzione di risultato.
- La clausola che riconosce la retribuzione di risultato nella dirigenza medica opera come compensazione del superamento dell'orario ordinario, senza distinguere se l'eccedenza sia dovuta al raggiungimento degli obiettivi o alle esigenze del servizio ordinario.
- Il lavoro straordinario del dirigente medico ha carattere eccezionale, richiede effettive esigenze di servizio e, per essere remunerato, necessita di previa autorizzazione del datore di lavoro o dell'amministrazione competente.
- In sede di legittimità, non è consentito censurare la sentenza di merito sotto forma di violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati.
- Il limite medio di orario previsto dalla disciplina generale sull'orario di lavoro opera in via residuale e non prevale sulla disciplina collettiva speciale applicabile ai dirigenti medici quando questa regoli in modo compiuto il compenso per le eccedenze orarie.
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